Sentenza — n. 24296/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte di appello di Bari, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta nell’interesse di De Lasa Michele in relazione alla privazione della libertà personale subita, nella forma della custodia cautelare in carcere,dal 3 agosto 2012 all ’11 giugno 2013 e, nella forma degli arresti domiciliari, sino al 3 dicembre 2013 in relazione a un procedimento nel quale era indiziato dei delitti di cui agli artt.74 e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n . 309.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 24296/2025 — snpen · Corte di Cassazione: La Corte territoriale ha rigettato l’istanza ritenendo che, nonostante il De Lasa fosse stato assolto dalle imputazioni, egli avesse intrattenuto frequentazioni ambigue , emerse grazie alle intercettazioni telefoniche nel corso delle indagini preliminari, dalle quali risultavache svolgesse le mansioni di autista di Francavilla Giovanni, coinvolto in traffici illeciti, coadiuvandolo anche nella gestione del traffico di droga, in quanto manteneva i contatti con i fornitori delle sostanze stupefacenti e con gli altri associati.
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nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE LASA MICHELE nato a FOGGIA il 09/11/1970 avverso l'ordinanza del 19/09/2024 della CORTE APPELLO di BARI Udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'annullamento con rinvio; letta la memoria del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che ha concluso per il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Bari, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta nell’interesse di De Lasa Michele in relazione alla privazione della libertà personale subita, nella forma della custodia cautelare in carcere,dal 3 agosto 2012 all ’11 giugno 2013 e, nella forma degli arresti domiciliari, sino al 3 dicembre 2013 in relazione a un procedimento nel quale era indiziato dei delitti di cui agli artt.74 e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n . 309.
2. La Corte territoriale ha rigettato l’istanza ritenendo che, nonostante il De Lasa fosse stato assolto dalle imputazioni, egli avesse intrattenuto frequentazioni ambigue , emerse grazie alle intercettazioni telefoniche nel corso delle indagini preliminari, dalle quali risultavache svolgesse le mansioni di autista di Francavilla Giovanni, coinvolto in traffici illeciti, coadiuvandolo anche nella gestione del traffico di droga, in quanto manteneva i contatti con i fornitori delle sostanze stupefacenti e con gli altri associati.
3. Michele De Lasa propone ricorso per cassazione censurando l’ordinanza con unico, articolato motivo sia per inosservanza ed erronea applicazione dell’art.314 cod. proc. pen., sia per vizio di motivazione. Secondo la difesa, i vizi dell’ordinanza si sostanziano nell’avere la Cortedi appello individuato la condotta ostativa sulla base del contenuto di intercettazioni telefoniche, che costituirebbero l’unicafonte indiziaria, senza considerare che le presunte frequentazioni ambigue e il presunto coinvolgimento del De Lasanel sodalizio sono stati categoricamente esclusi dalle sentenze di assoluzione nei due gradi di merito in quanto i giudici hanno ritenuto dubbio che il colloquiante soprannominato con l’appellativo “Lino“ fosse identificabile nell’imputato DeLasa, tenuto conto del fatto che,nel corso dell’istruttoria, l’ispettore Le rario aveva fatto presente che il De Lasa era stato riconosciuto quale presunto interlocutore telefonico in base al soprannome “Spasella“, sottolineando come il medesimofosse chiamato anche “Nino“.
4. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’annullamento con rinvio.
5. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha depositato memoria, concludendo per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso è fondatamente proposto. Nell’ordinanza impugnata la Corteterritoriale richiama alcune condotte gravemente colpose ascrivibili all’istante, come la contiguità con i sodali, lo svolgimento di mansioni di autista del coimputato Francavilla Giovanni, il mantenimento di contatti con i fornitori delle sostanze stupefacenti e con gli altri associati, indi c ando , tuttavia , come fonte esclusiva di prova le intercettazioni telefoniche. Nessun confronto è rinvenibile nel provvedimento con la sentenza pronunciata nel giudizio di cognizione che , secondo quanto si legge a pag. 2 del provvedimento impugnato, laddove riporta il punto 8 delle allegazioni di f ensive, ha assolto il De Lasa ritenendo sussistere un errore nell’identificazione dello stesso quale effettivo soggetto colloquiante nelle captazioni telefoniche poste a base del procedimento.
2. L’ordinanza deve, per tale contraddittorietà intrinseca , essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Bari affinché riesamini gli atti e valuti se le condotte concretanti colpa grave ostativa al diritto alla riparazione siano emerse nel corso delle indagini preliminari da captazioni diverse da quelle che il giudice dell’assoluzione ha ritenuto non riconducibili al De Lasa, ovvero da altri elementi indiziari non sconfessati nella loro valenza dimostrativa dei fatti dalla sentenza assolutoria , nel rispetto del seguente principio:
«Il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi e che possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti, il che, tuttavia, non consente al giudice della riparazione di ritenere provati fatti che sono stati esclusi dal giudice della cognizione». P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio, per nuovo esame, alla Corte di appello di Bari, cui demanda altresi' la regolamentazione delle spese tra le parti del presente giudizio di legittimita'.