Sentenza — n. 23938/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza in data 5 dicembre 2024 la Corte d'appello di Cagliari, in parziale riforma della sentenza del Gup del locale Tribunale in data 6 dicembre 2017, sull'accordo intercorso tra il Procuratore Generale ed i difensori degli imputati, pronunciandosi nei confronti ; tra gli altri di Ryad Lachen ha assolto l'imputato dal reato associativo a lui ascritto al capo 2) ed ha rideterminato la pena per il residuo reato di cui all'art. 73 d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309 in anni tre di reclusione ed Euro 14.000 di multa.
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 161 cod.pen; Sentenza — n. 23938/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LAHCEN RYAD nato il 01/01/1980 avverso la sentenza del 05/12/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LIDIA GIORGIO che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per estinzione del reato per prescrizione E presente l'Avvocato CELLERINO ALEXIA del foro di ALESSANDRIA in difesa di LAHCEN RYAD il quale si associa alle richieste del Procuratore Generale, espone i motivi del ricorso e ne chiede l'accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 5 dicembre 2024 la Corte d'appello di Cagliari, in parziale riforma della sentenza del Gup del locale Tribunale in data 6 dicembre 2017, sull'accordo intercorso tra il Procuratore Generale ed i difensori degli imputati, pronunciandosi nei confronti ; tra gli altri di Ryad Lachen ha assolto l'imputato dal reato associativo a lui ascritto al capo 2) ed ha rideterminato la pena per il residuo reato di cui all'art. 73 d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309 in anni tre di reclusione ed Euro 14.000 di multa.
2. Avverso detta pronuncia l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolando un unico motivo con cui ha dedotto la violazione di legge in relazione agli artt. 161 cod.pen. e 129 cod.proc.pen. in quanto la Corte d'appello, avendo assolto dall'art. 74 d.p.r. n. 309 del 1990 e rideterminato la pena per l'art. 73 d.p.r. n. 309 del 1990, ha omesso di dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione. Si assume che nel caso di specie con riguardo al reato di cui al capo 2) f al Ryad é stato contestato unicamente un contatto con altri coindagati relativo all'hashish e la pena rideterminata per l'art. 73 non poteva che riferirsi al quarto comma, di talché in relazione a detta fattispecie era ampiamente spirato il termine di prescrizione trattandosi di condotte risalenti all'anno 2004.
3. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso é fondato. Va premesso che nei confronti della sentenza resa all'esito di concordato in appello è proponibile il ricorso per cassazione con cui si deduca l'omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di tale sentenza (Sez.0 i n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Rv. 284481). Fatta questa premessa, la contestazione di cui al capo 2 f), avendo ad oggetto forniture di hashish, risalenti al marzo-aprile 2004, deve essere sussunta nell'alveo dell'art. 73, comma 4, d.p.r. n. 309 del 1990, sicché alla data della pronuncia della sentenza oggi impugnata era già decorso il termine massimo di prescrizione pari ad anni sette e mesi sei.2. In conclusione la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché il reato é estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato é estinto per pres