Sentenza — n. 23733/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl difensore di Michael Angel Giordano ricorre avverso la sentenza di applicazione pena, resa il 6 dicembre 2024 dal Tribunale monocratico di Torre Annunziata che ha applicato all'imputato la pena concordata di anni uno di reclusione ed euro 1500 euro di multa senza tuttavia disporre il beneficio della sospensione condizionale della pena, parimenti concordato tra le parti; 1.1. Con un unico motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla richiesta di applicazione della pena subordinata alla concessione della sospensione condizionale. Fa presente che, diversamente da quanto assunto dal Tribunale per giustificare la mancata concessione della sospensione condizionale della pena, il certificato del casellario giudiziale risultava nullo.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 23733/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che la sentenza sia annullata e che gli atti siano trasmessi al Tribunale di Torre Annunziata per l'ulteriore corso.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GIORDANO MICHAEL ANGEL nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 11/12/1999 avverso la sentenza del 06/12/2024 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATAudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; lette le conclusioni del PG, nella persona di Simone Perelli, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Torre Annunziata per l'ulteriore corso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di Michael Angel Giordano ricorre avverso la sentenza di applicazione pena, resa il 6 dicembre 2024 dal Tribunale monocratico di Torre Annunziata che ha applicato all'imputato la pena concordata di anni uno di reclusione ed euro 1500 euro di multa senza tuttavia disporre il beneficio della sospensione condizionale della pena, parimenti concordato tra le parti; 1.1. Con un unico motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla richiesta di applicazione della pena subordinata alla concessione della sospensione condizionale. Fa presente che, diversamente da quanto assunto dal Tribunale per giustificare la mancata concessione della sospensione condizionale della pena, il certificato del casellario giudiziale risultava nullo.
2. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che la sentenza sia annullata e che gli atti siano trasmessi al Tribunale di Torre Annunziata per l'ulteriore corso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. In caso di applicazione della pena su richiesta delle parti, qualora la sospensione condizionale della pena faccia parte integrante dell'accordo, essa dev'essere concessa dal giudice, in forza del rapporto negoziale che legittima la sentenza di patteggiamento; sicché, ove il giudice ritenga di non dovere (o non potere) riconoscere tale beneficio, deve respingere l'accordo negoziale nella sua interezza, non potendo limitarsi a recepirlo solo in parte, trascurando di considerare la concessione della sospensione condizionale della pena cui esso è subordinato (cfr.
Sez. 4, n. 15720 del 27/2/2020, Mammarella Patrizia, Rv. 279241, secondo la quale «La sentenza di applicazione della pena, che, senza motivazione al riguardo, non conceda il beneficio della sospensione condizionale della pena pur espressamente richiesto, deve essere annullata senza rinvio, onde reintegrare le parti nella facoltà di rinegoziare l'accordo su altre basi, in mancanza del quale il giudizio deve proseguire nelle forme ordinarie»).3. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Torre Annunziata, in diversa persona fisica, per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Torre Annunziata, in diversa persona fisica, per l'ulteriore corso. Così