Sentenza — n. 23724/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IARitiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano infondati e vadano rigettati. Quanto al motivo di ricorso, comune alle difese di entrambi i ricorrent secondo il quale all'ipotesi ascritta agli imputati in concorso, concernente l'acquisto e la successione cessione a terzi di una "palla" di droga leggera (capo 5 di imputazione in cui è stato assorbito il capo 3)/era stata esclusa la circostanza attenuante di cui all'art.62 n.4 cod. pen. lo stesso deve essere rigettato. 2.1. Invero una volta riconosciuta la compatibilità logica e normativa tra la ipotesi di cui all'art.73 comma 5 d.P.R. n.309/90 e l'attenuante del lucro di speciale tenuità, "il riconoscimento di tale attenuante nel caso concreto resta tuttavia affidato ad una esaustiva verifica, della quale il giudice di merito deve offrire adeguata giustificazione, che dia consistenza sia all'entità del lucro perseguito o effettivamente conseguito dell'agente, che alla gravità dell'evento dannoso o pericoloso prodotto dalla condotta considerata" (sez.U, n.24990 del 30/01/2020, Dabo Kabiru, Rv.279499).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen; Sentenza — n. 23724/2025 — snpen · Corte di Cassazione: In relazione a tali argomenti la difesa della ricorrente ha omesso di confrontarsi, se non con argomenti generici e ripropositivi. 2.1. 'E stato precisato che ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (sez.6, n.55107 del 8 Novembre 2018, Milone Giovanni, Rv.274647).
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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: PRIMAVERA MARCO nato a SAN SEVERO il 24/08/1995 PALUMBO MARIA MICHELA nato a NAPOLI il 18/09/1996 avverso la sentenza del 06/10/2023 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e tricorsp; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ALDO ESPOSITO che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti di PALUMBO Maria Michela limitatamente all'applicabilità dell'art.131 bis cod. pen. e nei confronti di PRIMAVERA Marco limitatamente alla circostanza attenuante di cui all'art.62 n.4 cod. pen. con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bari. La difesa di PALUMBO Maria Michela ha depositato memoria difensiva di replica con la quale insiste per l'accoglimento del ricorso, anche con riferimento al profilo concernente l'art.62 n.4 cod. pen.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Foggia, ha assolto PRIMAVERA Marco da una delle contestazioni ad esso ascritte in materia di traffico di sostanza stupefacente e, in relazione alla residua contestazione, concernente la cessione di sostanza stupefacente del tipo marijuana in concorso con PALUMBO Maria Michela, riqualificati i fatti ai sensi dell'art.73, comma 5 dPR 309/90, e riconosciute alla Palumbo le circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato la pena nei confronti di PRIMAVERA Marco in mesi otto di reclusione ed euro mille di multa e di PALUMBO Maria Michela in mesi sei di reclusione ed euro 800 di multa.
2. Ricorrono avverso la suddetta sentenza PRIMAVERA Marco e PALUMBO Maria Michela con due distinti ricorsi con i quali deducono difetto di motivazione in relazione alla esclusione della circostanza attenuante di cui all'art.62 n.4 cod. pen.; la Palumbo si duole altresì del mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen. in considerazione della modestia dell'offesa e della marginalità del ruolo rivestito e della misura del trattamento sanzionatorio non modulato sulla base di criteri minimi edittali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano infondati e vadano rigettati.
2. Quanto al motivo di ricorso, comune alle difese di entrambi i ricorrent secondo il quale all'ipotesi ascritta agli imputati in concorso, concernente l'acquisto e la successione cessione a terzi di una "palla" di droga leggera (capo 5 di imputazione in cui è stato assorbito il capo 3)/era stata esclusa la circostanza attenuante di cui all'art.62 n.4 cod. pen. lo stesso deve essere rigettato. 2.1. Invero una volta riconosciuta la compatibilità logica e normativa tra la ipotesi di cui all'art.73 comma 5 d.P.R. n.309/90 e l'attenuante del lucro di speciale tenuità, "il riconoscimento di tale attenuante nel caso concreto resta tuttavia affidato ad una esaustiva verifica, della quale il giudice di merito deve offrire adeguata giustificazione, che dia consistenza sia all'entità del lucro perseguito o effettivamente conseguito dell'agente, che alla gravità dell'evento dannoso o pericoloso prodotto dalla condotta considerata" (sez.U, n.24990 del 30/01/2020, Dabo Kabiru, Rv.279499).
Premessi i principi giurisprudenziali sul punto, va riconosciuta la infondatezza della censura proprio in considerazione dei profili quantitativi e qualitativi dello stupefacente e delle altre circostanze dell'azione che, se da un lato hanno consentito al giudice di appello di ricondurre il reato al paradigma dell'art.73 et GO comma 5 dP.R. 309/90, nondimeno hanno consentito di escludere il C213 di speciale tenuità in ragione dei profili ponderali e morfologici dello stupefacente desunti dalle intercettazioni telefoniche in atti (stupefacente che veniva ora indicato in una "palla grossa quanto un pugno", in altra interlocuzione in un "pallone"), ovvero ai riferimenti ponderali (50 grammi) ovvero del corrispettivo versato (euro 50), così da ritenere che il profitto auspicato non poteva essere ritenuto di valore economico irrilevante.
Il ragionamento appare del tutto coerente con l'insegnamento del giudice di legittimità a sezioni unite in ragione della rilevanza quantitativa dello stupefacente e del pericolo al bene giuridico protetto, dopo avere la Corte di appello valorizzato il peso dello stupefacente e la pluralità delle dosi (50 grammi in pallina più o meno grande), così da escludere la speciale tenuità del lucro, in aderenza alla giurisprudenza di legittimità sul punto secondo cui il riconoscimento della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il lucro, così come il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli della condotta.
2. Parimenti infondata è la censura della PALUMBO concernente il difetto di motivazione con riferimento alla causa di esclusione della punibilità di cui all'art.131 bis cod. pen., anch'essa esclusa con argomenti non manifestamente illogici o contraddittori laddove da un lato è stato dato rilievo all'acquisto e alla successiva cessione a terzi di un quantitativo non modesto di sostanza stupefacente (cinquanta grammi per cinquanta euro di erba) in concorso con PRIMAVERA Marco e dall'altro alla circostanza che tale episodio si inseriva in un più ampio contesto di antidoverosità laddove, pur risultando coinvolta la PALUMBO in un unico episodio di detenzione con finalità di cessione, dal complesso delle intercettazioni telefoniche risultava una più ampia condivisione nell'attività illecita del PRIMAVERA.
In relazione a tali argomenti la difesa della ricorrente ha omesso di confrontarsi, se non con argomenti generici e ripropositivi. 2.1. 'E stato precisato che ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (sez.6, n.55107 del 8 Novembre 2018, Milone Giovanni, Rv.274647).
In tale prospettiva la sentenza impugnata ha correttamente valorizzato tanto i profili ponderali dello stupefacente, quanto il carattere non occasionale dell'apporto fornito a PRIMAVERA.3. Il trattamento sanzionatorio nei confronti della PALUMBO è stato poi determinato sulla base di criteri edittali più prossimi al minimo che al medio edittale ed è espressione legittima della discrezionalità del giudice di merito e, non trattandosi di statuizione arbitraria o palesemente irragionevole, non è suscettibile di sindacato dinanzi al giudice di legittimità.
4. Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma