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Sentenza — n. 23321/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court revokes lower court's dismissal of confiscation appeal due to perceived factual error regarding procedural history.

Numero d'incarto Sentenza — n. 23321/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation revoked a previous decision dismissing an appeal regarding the confiscation of a vehicle, finding the lower court made a factual error. The appellant argued the vehicle's confiscation was properly appealed to the appellate court, whereas the Supreme Court had incorrectly deemed it inadmissible. Although the court initially accepted the error, it ultimately declared the new appeal inadmissible because the appellant's arguments lacked specific factual support to counter the appellate court's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 606 comma 3 ultima parte cod. proc. pen.; Art. 625 bis cod. proc. pen.: A failure to examine an appeal ground constitutes a relevant factual error subject to rescission if the omission was due to a perceptual mistake rather than a judgmental evaluation, provided the appellant demonstrates specific facts refuting the lower court's reasoning.

Parole chiave

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confiscation appeal factual error rescissory judgment procedural preclusion inadmissible appeal perceptual mistake judicial review confisca del veicolo a motore

Disposizioni normative citate

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Art. 606 comma 3 ultima parte cod. proc. pen.
Art. 625 bis cod. proc. pen.
art. 625-bis cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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sez.U, 26.3.2015, Lo Presti, Rv. 263686
(sez.U, 26.3.2015, Lo Presti, Rv. 263686, sez.2, n.53657 del 17 novembre 2016, Macrì, Rv.268981; sez.6, n.28424 del 23/06/2022, Spadini, Rv.283667).
sez.2, n.53657 del 17 novembre 2016, Macrì, Rv.268981
263686, sez.2, n.53657 del 17 novembre 2016, Macrì, Rv.268981; sez.6, n.28424 del 23/06/2022, Spadini, Rv.283667).
sez.6, n.28424 del 23/06/2022, Spadini, Rv.283667
263686, sez.2, n.53657 del 17 novembre 2016, Macrì, Rv.268981; sez.6, n.28424 del 23/06/2022, Spadini, Rv.283667).
sez.6, n.9926 del 12/01/2012, Rizzato, Rv. 252257
sez. 1 - n. 18363 del 17/11/2022, Gheri, 284541 - 01
252257; sez. 1 - n. 18363 del 17/11/2022, Gheri, 284541 - 01; Sez.
Sez. 2 - n. 9386 del 26/02/2025, Fugulin, Rv. 287656 - 01
18363 del 17/11/2022, Gheri, 284541 - 01; Sez. 2 - n. 9386 del 26/02/2025, Fugulin, Rv. 287656 - 01).
Sez. 6, n. 13176 del 29/03/2012, Hamr El Hank, Rv. 252591 - 01
sez. 3, n. 23470 del 24/01/2019, Ascione, Rv. 275973 - 01
252591 - 01; sez. 3, n. 23470 del 24/01/2019, Ascione, Rv. 275973 - 01).
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CIVALE FABRIZIO nato a NAPOLI il 22/08/1980 avverso la sentenza del 08/05/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; lette le conclusioni del PG GIUSEPPINA CASELLA la quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. esaminate le conclusioni scritte della difesa di CIVALE, in persona dei difensori, avv.ti CIACERI e MOSCARELLA che, contestando le conclusioni del PG, ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Ricorre dinanzi al Supremo Collegio la difesa di CIVALE Fabrizio per correzione di errore della sentenza pronunciata dalla Corte Suprema di Cassazione terza sezione penale in data 8 maggio 2024 n.33139, per avere riconosciuto la inammissibilità del quarto motivo di ricorso proposto dalla difesa del CIVALE avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 21/10/22, con riferimento alla statuizione della confisca di un bene appartenente al CIVALE, sul presupposto che la statuizione sulla confisca non aveva formato oggetto di impugnazione dinanzi al giudice di appello, dovendo pertanto trovare applicazione la preclusione di cui all'art.606 comma 3 ultima parte cod. proc. pen.

2. Con un unico motivo di ricorso il CIVALE deduce l'errore percettivo in cui era incorso il giudice di legittimità nello scrutinio del motivo n.8 articolato dal CIVALE nei motivi di appello in quanto, sulla base della documentazione allegata al ricorso (atto di appello del CIVALE), il capo e punto della sentenza di primo grado concernente la confisca dell'automezzo del CIVALE era stato puntualmente da questi impugnato e quindi devoluto al giudice di appello di Napoli, con motivo di gravame specifico redatto dall'imputato e depositato in data 23/03/2021 a mezzo di raccomandata A/R.

Assume pertanto il ricorrente che si era trattato pertanto di una svista, un fraintendimento maturato nell'esame delle carte processuali che aveva pertanto impedito al giudice di legittimità di formarsi una volontà corretta nella decisione della relativa questione, precludendo conseguentemente una pronuncia sul merito della censura e, come tale, tale errore integrava un vizio deducibile ai sensi dell'art.625 bis cod. proc. pen.; chiede pertanto la revoca della sentenza impugnata limitatamente alla suddetta statuizione di inammissibilità e, previa sospensione della stessa, procedersi a conseguente giudizio rescissorio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.In tema di ricorso straordinario, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. (sez.U, 26.3.2015, Lo Presti, Rv. 263686, sez.2, n.53657 del 17 novembre 2016, Macrì, Rv.268981; sez.6, n.28424 del 23/06/2022, Spadini, Rv.283667). L'omesso esame di un motivo di ricorso dà luogo ad un errore di fatto rilevante ex art.625 bis cod.proc.pen. se è conseguenza di un errore percettivo che abbia causato l'erronea supposizione della inesistenza della censura; tale mancata percezione deve essere immediatamente ed oggettivamente rilevabile in base al semplice controllo del contenuto del ricorso (sez.2, n.44327 del 11 ottobre 2005, Nahmad, Rv.232780.

In particolare risulta esclusa la ricorrenza di un errore percettivo in caso di omessa motivazione in ordine ad uno o più motivi di ricorso per cassazione quando il motivo proposto debba considerarsi implicitamente disatteso, ovvero quando la omissione sia soltanto apparente, risultando le censure formulate con il relativo motivo assorbite dall'esame di altro motivo preso in considerazione, ovvero ancora quando l'omesso esame del motivo non abbia valore decisivo in quanto da esso non discenda, secondo un rapporto di derivazione causale necessaria, una decisione una decisione incontrovertibilmente diversa da quella che sarebbe stata adottata se il motivo fosse stato considerato; in tale ultima ipotesi costituisce onere del ricorrente dimostrare che la doglianza non riprodotta era, contro la regola di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen., decisiva e che il suo omesso esame è conseguenza di un sicuro errore di percezione (sez.2, n.53657 del 17 Novembre 2016, Macrì, Rv.268982): risultano in ogni caso inoppugnabili gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti alla inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali (sez.5, n.29240 del 1 Giugno 2018, Barbato, Rv.273193).

2. Tanto premesso sui limiti del sindacato in tema di ricorso straordinario per errore di fatto, con particolare riferimento alle pronunce emesse dal giudice di legittimità in relazione alle quali si assumi la mancata valutazione di uno o più motivi di ricorso, la censura, in termini rescindenti, deve trovare accoglimento in quanto, contrariamente a quanto affermato nella sentenza del giudice di legittimità ai punti 5.4. e 17, la censura concernente la confiscabilità del camion DAF di proprietà del Civale era stata sottoposta al giudice di appello, con atto di gravame redatto e a firma dell'imputato, trasmesso con lettera raccomandata spedita in data 11/3/2021 e trasmessa alla Corte di appello in data 23/3/2021, come risulta dalla documentazione allegata dal CIVALE per l'autosufficienza del ricorso, di talchè il giudice di legittimità è incorso in un errore percettivo quando ha riconosciuto la improponibilità della relativa doglianza nel giudizio di legittimità ai sensi dell'art.606 cpv. cod. proc. pen., per non essere stata fatta oggetto di impugnazione dinanzi al giudice di appello.

3. Deve pertanto disporsi la revoca della pronuncia del giudice di legittimità limitatamente a tale profilo. Peraltro, trattandosi di strumento impugnatorio che, in caso di accoglimento del profilo di doglianza del ricorrente, impone l'adozione dei provvedimenti necessari per correggere l'errore, il giudice di legittimità può immediatamente pronunciarsi sul merito del ricorso originario (sez.6, n.9926 del 12/01/2012, Rizzato, Rv. 252257; sez. 1 - n. 18363 del 17/11/2022, Gheri, 284541 - 01; Sez. 2 - n. 9386 del 26/02/2025, Fugulin, Rv. 287656 - 01).

4. Nel giudizio rescissorio il motivo di ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto generico, privo di confronto con la motivazione della sentenza impugnata e manifestamente infondato. Invero il motivo di ricorso si presenta assertivo e meramente avversativo a fronte del logico argomentare del giudice di appello il quale, a pagina 154 della sentenza impugnata, nel confermare il provvedimento di confisca ha sostenuto che gli automezzi venivano "adoperati per la commissione dei reati ed opportunamente modificati con doppi fondi e vani segreti" così da desumerne lo stabile collegamento e la stabile destinazione alla commissione del reato di trasporto di stupefacente, coerentemente con la giurisprudenza di legittimità sul punto (Sez. 6, n. 13176 del 29/03/2012, Hamr El Hank, Rv. 252591 - 01; sez. 3, n. 23470 del 24/01/2019, Ascione, Rv. 275973 - 01).

A fronte di tale argomentazione la difesa contrappone, sulla falsariga del motivo di impugnazione in appello, l'assenza di modifiche strutturali all'automezzo sequestrato al CIVALE, ma nulla viene indicato a supporto di tale allegazione, così da doversi riconoscere del tutto generico e indimostrato il profilo di travisamento del fatto dedotto.

5. A definizione pertanto del giudizio rescissorio, conseguente all'accoglimento della censura, di rilievo rescindente, del mancato esame da parte del giudice di legittimità del motivo di ricorso proposto dalla difesa del CIVALE concernente la confisca del trattore stradale DAF, dichiara inammissibile il suddetto motivo di ricorso.

P.Q.M.

Revoca la sentenza della Terza sezione di questa Corte n.33138 dell'8 maggio 2024, limitatamente al motivo concernente la confisca dell'automezzo e, decidendo in fase rescissoria, dichiara inammissibile il suddetto motivo. Così d