Italian Supreme Court dismisses appeal regarding failure to warn of alternative sentence and non-prosecution cause.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court rejected the cassation appeal filed by Gianni Antonio Dilernia against a second-instance conviction for a crime committed in 2018. The appellant argued that the lower court failed to inform him of the possibility of a non-custodial sentence under Art. 545-bis of the Code of Criminal Procedure and did not explicitly address the cause of non-prosecution under Art. 131-bis of the Penal Code. The court ruled that the judge possesses discretionary power regarding alternative sentences, meaning the omission of a specific warning does not render the judgment void, and the lower court's decision to reject the non-prosecution claim was valid based on the overall reasoning regarding the defendant's social danger and prior record.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 131-bis, cod. pen.: The judge's discretion in applying alternative sentences means failure to explicitly warn the defendant does not invalidate the judgment, and the court may reject a cause of non-prosecution without explicit separate reasoning if supported by the overall argumentation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Dilernia Gianni Antonio nato a Cerignola il 22/02/1983 avverso la sentenza del 28/03/2024 della Corte d'appello di Bari. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Ranaldi; lette le conclusioni del P.G.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 28.3.2024, la Corte di appello di Bari ha confermato la condanna di Gianni Antonio Dilernia per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 (fatto del 18.4.2018).
2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando - in sintesi - violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento ai seguenti profili:
i) mancato avviso alle parti della possibilità di sostituire la pena detentiva irrogata in primo grado, pur in presenza delle condizioni previste dall'alt 545-bis cod. proc. pen.; li) mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso.4. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. 4.1. Il primo motivo non considera il pacifico insegnamento secondo cui, in tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, il giudice non è tenuto a proporre, in ogni caso, all'imputato l'applicazione di una pena sostitutiva, essendo investito di un potere discrezionale al riguardo, sicché l'omessa formulazione, subito dopo la lettura del dispositivo, dell'avviso di cui all'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., non comporta la nullità della sentenza, presupponendo un'implicita valutazione dell'insussistenza dei presupposti per accedere alla misura sostitutiva (cfr.
Sez. 1, n. 2090 del 12/12/2023, dep. 2024, S., Rv. 285710 - 01; Sez. 2, n. 43848 del 29/09/2023, D., Rv. 285412 - 01). Ne discende che il ricorrente non può dolersi dell'omesso avviso in questione, rispetto al quale, peraltro, neanche sono stati addotti elementi specifici a sostegno di un ipotetico esercizio arbitrario del relativo potere discrezionale. 4.2. Quanto al secondo motivo, si osserva come il provvedimento impugnato abbia motivatamente tenuto conto di indici tali da escludere l'applicabilità della causa di non punibilità invocata, quali la gravità del fatto, l'intensità del dolo e la marcata pericolosità sociale del prevenuto, anche alla luce dei numerosi precedenti penali a carico.
Sotto questo profilo, va richiamato il principio per cui non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza (cfr. Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, Lakrafy, Rv. 284096 - 01; Sez. 3, n. 43604 del 08/09/2021, Cincola', Rv. 282097 - 01).
5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 13 maggio 2025 Il Consi