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Sentenza — n. 23314/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses cassation appeal regarding denied generic mitigating circumstances and special reductions in robbery case.

Numero d'incarto Sentenza — n. 23314/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, upholding the appellate court's decision to deny specific mitigating circumstances. The defense argued for reduced penalties under the Code of Criminal Procedure and Penal Code, but the court found the lower courts' factual assessments regarding the defendant's role as a lookout and the lack of proven special grounds for leniency were immune from review. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 62-bis cod. pen.; Artt. 73, 74 d.P.R. 309/90; Art. 114 cod. pen.: The Court of Cassation reviews only legal errors, not factual assessments; denials of generic or special mitigating circumstances based on the trial court's non-arbitrary evaluation of evidence are inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic mitigating circumstances special reductions denied robbery lookout role penal code attenuation partecipazione al reato imputazione per reati di stupefacenti altri reati

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 62-bis cod. pen.
Il primo motivo è manifestamente infondato, atteso che il diniego delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod.
Artt. 73, 74 d.P.R. 309/90
Art. 114 cod. pen.
309/90; iii) mancata concessione dell'attenuante del contributo minimo di cui all'art. 114 cod. pen.
art. 114 cod. pen
309/90; iii) mancata concessione dell'attenuante del contributo minimo di cui all'art. 114 cod. pen.
art. 62-bis cod. pen
Il primo motivo è manifestamente infondato, atteso che il diniego delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. sent. n. 186/2000
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Cristaudo Salvatore nato a Catania il 11/04/1970 inoltre: Parte civile avverso la sentenza del 03/07/2024 della Corte d'appello di Catania. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Ranaldi; lette le conclusioni del P.G.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 3.7.2024, la Corte di appello di Catania, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere in ordine ad alcuni reati (capi 4 e 5) ascritti a Salvatore Cristaudo, ha rideterminato la pena e, per il resto, ha confermato la declaratoria di responsabilità dell'imputato per i restanti reati (capi 1, 2, e 3) di cui agli artt. 73, 74 d.P.R. 309/90 e 628, commi 1 e 3, cod. pen.2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il difensore del Cristaudo, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione quanto ai seguenti profili:

i) mancata concessione delle attenuanti generiche; ii) mancata concessione delle diminuenti speciali di cui agli artt. 74, comma 7, e 73, comma 7, d.P.R. 309/90; iii) mancata concessione dell'attenuante del contributo minimo di cui all'art. 114 cod. pen.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

4. La difesa del ricorrente ha depositato memoria scritta con cui insiste per l'accoglimento del ricorso.

5. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 5.1. Il primo motivo è manifestamente infondato, atteso che il diniego delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. risulta sorretto da motivazione immune da censure, avendo la Corte territoriale precisato che il riconoscimento delle stesse deve fondarsi su presupposti differenti rispetto alla riconosciuta attenuante della collaborazione e non avendo, pertanto, ravvisato ulteriori elementi positivi valorizzabili ai fini che qui rilevano, secondo una ponderata e non arbitraria valutazione di merito, come tale insindacabile nella presente sede di legittimità. 5.2.

Il secondo motivo è parimenti insindacabile, avendo i giudicanti ritenuto non provati i presupposti per il riconoscimento delle attenuanti di cui al comma 7 degli artt. 73 e 74 d.P.R. 309/90, secondo considerazioni di merito che non possono essere rimesse in discussione in questa sede. 5.3. Il terzo motivo è inammissibile, in quanto sostanzialmente volto a sollecitare una diversa lettura degli elementi di prova conformemente apprezzati da entrambi i giudici del merito, ai fini del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. in relazione al reato di cui al capo 3), a fronte di una sentenza che ha motivatamente riscontrato il fondamentale ruolo di "vedetta" del prevenuto nella rapina perpetrata con armi e conclusasi con il ferimento di una delle persone offese.

6. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30 aprile 2025 Il Co