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Sentenza — n. 22861/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against drug trafficking conviction, upholding lower court's evidence assessment and sentencing.

Numero d'incarto Sentenza — n. 22861/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, dismissing the defendant's challenges regarding evidence sufficiency and sentencing. The lower court correctly relied on a narcotic test and witness statements to establish the nature of seized substances and the defendant's habitual criminality. The Court affirmed that such evidence is legally valid for conviction and that the specific circumstances justified the imposed penalty without requiring further forensic analysis.

Regesto Legislator

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Art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/1990; Art. 210 c.p.p.; Art. 63 comma 1 c.p.p.: The court may rely on narcotic tests to determine the nature of seized substances for reclassification, and statements by non-indicted third parties are admissible against the accused despite being auto-incriminating.

Parole chiave

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drug trafficking conviction narcotic test admissibility third party statements habitual criminality inadmissible appeal detenzione di stupefacenti test sul consumo di droga commisurazione della pena per traffico di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/1990
La Corte d’appello di Messina ha confermato la sentenza, con la quale il Tribunale di quella città aveva condannato TOTARO Carmelo per due ipotesi, in continuazione tra loro, rilevanti ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R.
Art. 210 c.p.p.
Ha, poi, ritenuto utilizzabili le dichiarazioni rese da VENDITTI e LO GIUDICE, non aventi contenuto autoaccusatorio, con conseguente infondatezza della dedotta eccezione di inutilizzabilità, per mancata, corretta applicazione del disposto di cui all’art. 210, cod.
Art. 63 comma 1 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 5823 del 26/11/2020
(Sez. 2, n. 5823 del 26/11/2020, dep.
Sez. 2, n. 28583 del 18/06/2021
280640 - 01), atteso che detta garanzia è posta a tutela del solo dichiarante (Sez. 2, n. 28583 del 18/06/2021, Costantino, Rv.
Sez. 3, n. 22498 del 17/03/2015
Sez. 6, n. 40044 del 29/09/2022
309/1990 (Sez. 6, n. 40044 del 29/09/2022, Pataffio, Rv.
Sez. 6, n. 6551 del 09/01/2020
Ed è in relazione a tali plurime violazioni che quel giudice ha fondato il giudizio di abitualità che osta al riconoscimento della causa di non punibilità di cui si discute (Sez. 6, n. 6551 del 09/01/2020, Kostandin, Rv.
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Testo completo

ciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: TOTARO CARMELO nato a MESSINA il 13/08/1986 avverso la sentenza del 17/02/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto FERDINANDO LIGNOLA, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Messina ha confermato la sentenza, con la quale il Tribunale di quella città aveva condannato TOTARO Carmelo per due ipotesi, in continuazione tra loro, rilevanti ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 – così riqualificate entrambe le imputazioni originarie – riconosciuta la contestata recidiva qualificata (in Messina il 30/11/2020 e in data anteriore e prossima a detta data). Quel giudice, richiamata la sentenza appellata, ha concluso per la infondatezza del gravame e per la corretta valutazione delle prove da parte del primo giudice, ritenendo non indispensabile l’accertamento peritale sulla qualità e quantità della sostanza repertata, nella specie essendosi proceduto peraltro alla derubricazione del reato nell’ipotesi di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, disconoscendo altresì rilievo alla omessa indicazione del principio attivo, stante la verifica condotta mediante narcotest.

Ha, poi, ritenuto utilizzabili le dichiarazioni rese da VENDITTI e LO GIUDICE, non aventi contenuto autoaccusatorio, con conseguente infondatezza della dedotta eccezione di inutilizzabilità, per mancata, corretta applicazione del disposto di cui all’art. 210, cod. proc. pen. Infine, ha ritenuto il bisogno di pena, alla stregua della personalità dell’imputato, gravato da precedenti specifici, indicativi del carattere abituale delle condotte criminose.

2. Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso la difesa dell’imputato, formulando tre motivi. Con il primo, ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione quanto al fumus del delitto, con riferimento alla offensività della condotta, rispetto alla quale sarebbe stato necessario accertare il principio attivo contenuto nella sostanza in sequestro, non essendo sufficiente il solo narcotest, idoneo per stabilire unicamente il tipo di sostanza. La prova a carico sarebbe costituita solo da dichiarazioni che il deducente assume inutilizzabili, siccome rese dalle due donne alle quali è stata rinvenuta sostanza (la VENDITTI quale cessionaria, la LO GIUDICE quale detentrice), unico elemento essendo costituito dal ritrovamento di un bilancino di precisione nell’abitazione dell’imputato, luogo diverso da quello di rinvenimento della droga (reperita in un terreno del quale non si conoscerebbe la titolarità, limitrofo a detta abitazione), nonché luogo di abitazione anche della citata LO GIUDICE.

Con il secondo, ha dedotto analoghi vizi quanto alla ritenuta utilizzabilità contro l’imputato delle dichiarazioni rese dalla VENDITTI e dalla LO GIUDICE, materiali detentrici delle sostanze, quanto alla VENDITTI segnalando la duplice veste di persona nei cui confronti vi erano indizi di reità al momento delle dichiarazioni e di convivente, all’epoca, dell’imputato. Con il terzo, ha dedotto violazione di legge quanto alla mancata applicazione dell’art. 131 bis, cod. pen., assumendo che una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, tenuto conto dell’entità dell’aggressione al bene giuridico protetto e del disvalore penale del fatto, avrebbe dovuto condurre all’esclusione del bisogno di pena, considerata anche l’assenza della prova “investigativa”, fondandosi l’affermazione di penale responsabilità solo sulla prova dichiarativa da parte di due donne aventi pari responsabilità.

3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Ferdinando LIGNOLA, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il secondo motivo, da valutarsi preliminarmente, è manifestamente infondato. Le dichiaranti Gessica GIUDICE e Cettina VENDITTI, secondo quanto emerge dalla più analitica ricostruzione fattuale rinvenibile nella conforme sentenza appellata, sono rispettivamente il soggetto che ha condotto gli operanti (che avevano effettuato un controllo dell’auto dalla stessa condotta, originato dalla condizione del marito, già detenuto domiciliare per analoghi fatti, giusta revoca dell’affidamento in prova ai servizi sociali), nel terreno limitrofo alla casa d’abitazione della coppia, ove è stato rinvenuto il quantitativo di gr. 31 di hashish; nonché la cessionaria di quattro dosi di cocaina pari a gr. 0,86 consegnati agli operanti.

La ricostruzione dei fatti è stata effettuata alla stregua delle testimonianze di questi ultimi, laddove le dichiarazioni della VENDITTI hanno, pur nel tentativo della donna di accreditare l’ipotesi del mero deposito della droga presso di lei, confermato, comunque, la datio da parte del TOTARO della droga consegnata agli operanti. In conclusione, la spiegazione data dalla Corte territoriale in ordine alla ritenuta utilizzabilità delle dichiarazioni di cui sopra è coerente con i principi già affermati in sede di legittimità, a mente dei quali le dichiarazioni rese innanzi alla polizia giudiziaria da una persona non sottoposta a indagini, aventi carattere auto indiziante, non sono utilizzabili contro chi le ha rese ma sono pienamente utilizzabili contro i terzi, in relazione ai quali non opera la sanzione processuale di cui all'art. 63, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 5823 del 26/11/2020, dep. 2021, Santoro, Rv. 280640 - 01), atteso che detta garanzia è posta a tutela del solo dichiarante (Sez. 2, n. 28583 del 18/06/2021, Costantino, Rv. 281807 - 01).

3. Anche il primo motivo è manifestamente infondato, non avendo la difesa tenuto in debito conto, ancora una volta, i principi più volte affermati in sede di legittimità: per stabilire l’effettiva natura stupefacente di una sostanza è, infatti, sufficiente, come affermato dalla Corte territoriale, il solo narcotest, non essendo indispensabile disporre perizia, necessaria, invece, quando occorra valutare l’entità o l’indice dei principi attivi contenuti nei reperti (Sez. 3, n. 22498 del 17/03/2015, Ristucchi, Rv. 23784 – 01; n. 15137 del 15/02/2019, Rohani, Rv. 2775968 – 02;

Sez. 6, n. 47523 del 29/10/2013, El Maddahi, Rv. 257836 - 01). Il che consente al giudice, per l’appunto, di derubricare il reato nell’ipotesi di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 (Sez. 6, n. 40044 del 29/09/2022, Pataffio, Rv. 283942 – 02), quanto alla destinazione allo spaccio, la stessa essendo stata ricavata dalla suddivisione in involucri della cocaina consegnata alla VENDITTI, dalle modalità di occultamento del quantitativo di hashish e dal rinvenimento di uno strumento di pesatura (cfr. sentenza appellata sul punto).

4. Infine, è manifestamente infondato anche il terzo motivo. A parte la intrinseca genericità del corrispondente motivo di gravame, deve rilevarsi che il bisogno di pena è stato motivato dalla Corte territoriale alla stregua della personalità dell’imputato, nei cui confronti è stata peraltro riconosciuta la recidiva qualificata contestata, avendo posto in essere più condotte dello stesso tipo. Ed è in relazione a tali plurime violazioni che quel giudice ha fondato il giudizio di abitualità che osta al riconoscimento della causa di non punibilità di cui si discute (Sez. 6, n. 6551 del 09/01/2020, Kostandin, Rv. 278347 – 01, in cui si è precisato, per l’appunto, che il presupposto ostativo del comportamento abituale ricorre quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, abbia commesso almeno altri due reati della stessa indole, incidentalmente accertabili da parte del giudice procedente; 4, n. 14073 del 05/03/2024, Campana, Rv. 286175 – 02).

5. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000). P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ri