Cassation court annuls sentence for omitting mandatory driver's license suspension accessory penalty. The court ruled the lower court failed to apply the compulsory administrative sanction. The decision mandates a new trial to include the license suspension. The ruling clarifies that accessory penalties apply even when alternative punishment is chosen. The court emphasized the necessity of suspending license effectiveness during public utility work. This ensures the administrative sanction is properly executed alongside the criminal penalty.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Procuratore Generale appealed a Florence court sentence imposing four months of arrest and a fine for drunk driving, arguing the mandatory driver's license suspension was omitted. The court found the appeal admissible and confirmed that the administrative sanction of license suspension is obligatory upon conviction, regardless of the alternative penalty of public utility work. Consequently, the sentence was annulled regarding the missing suspension, and the case was remitted to the lower court for a new judgment to include the required license suspension.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 186, comma 9-bis, cod. strada; Art. 444 e seguenti cod. proc. pen.: The mandatory administrative sanction of driver's license suspension must be applied by the court upon conviction for the offense, even when the alternative penalty of public utility work is imposed, and its effectiveness must be suspended during the execution of such work.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI FIRENZEnel procedimento a carico di: BERTI MIRA nato a FIRENZE il 27/11/1972 avverso la sentenza del 19/11/2024 del TRIBUNALE di FIRENZEudita la rela one svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; lette/sete le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. In data 19/11/2024 il Tribunale di Firenze ha pronunciato sentenza ai sensi dell'art. 444 e seguenti cod. proc. pen., applicando a Berti Mira la pena di mesi 4 di arresto ed euro 2.000,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 186, commi 1 e 2 lett.
c) e 2-sexies d.lgs. del 30 aprile 1992, n. 285. La pena applicata era convertita nel lavoro di pubblica utilità.
2. Ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Firenze, deducendo violazione di legge per non avere il giudice applicato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida - per un periodo compreso da uno a due anni - la quale obbligatoriamente consegue all'accertamento del reato. Il Procuratore Generale presso la Suprema Corte, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Firenze per nuovo esame.
3. Il motivo è fondato e deve essere accolto nei termini di seguito indicati. In primis, il ricorso è ammissibile. Sebbene la impugnazione abbia ad oggetto una sentenza di applicazione della pena, è ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio, definitivamente sancito dalle Sezioni Unite di questa Corte in procedimento PG Melzani, in base al quale «E' ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. nei confronti della sentenza di "patteggiamento" con cui si censuri l'erronea ovvero l'omessa applicazione di sanzioni amministrative» (Sez.
U, n. 21369 del 26/09/2019, dep. 17/07/2020, Rv. 279349). Con la sentenza impugnata è stata applicata la pena ritenuta di giustizia per il reato di cui sopra. All'accertamento del reato consegue, anche in caso di applicazione della pena, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni [cfr. ex multis Sez. 2, n. 49461 del 26/11/2013, Rv. 257871:"Con la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. devono essere sempre applicate le sanzioni amministrative accessorie che ne conseguono di diritto, anche se non oggetto di accordo tra le parti. (Fattispecie in tema di guida in stato di ebbrezza, nella quale la Corte ha annullato con rinvio limitatamente all'omessa applicazione della sospensione della patente di guida)].
Pertanto, in accoglimento del ricorso del Procuratore generale, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Firenze perché il giudice disponga la sospensione della patente di guida entro i limiti edittali.Deve aggiungersi come, in tema di conversione della pena in lavoro di pubblica utilità, questa Sezione abbia più volte affermato che, ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis, cod. strada, il giudice è tenuto a quantificare la durata della sospensione della patente di guida nei limiti edittali, ordinando contestualmente la sospensione dell'efficacia di tale statuizione fino alla valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità.
Ove lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità abbia un esito positivo, potrà essere dichiarata l'estinzione del reato, ridotta della metà la sanzione della sospensione della patente di guida (Sez. 4, n. 12262 del 08/02/2018, Rv. 272531; già prima Sez. 4, n. 48330 del 27/09/2017, Rv. 271040). Si è affermato che l'immediata esecutività della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida rischierebbe, in caso di positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, di rendere vani gli effetti della successiva riduzione della metà della predetta sanzione amministrativa, dati i tempi fisiologici di fissazione della nuova udienza necessaria per la dichiarazione dell'estinzione del reato.
Milita, a favore di tale tesi, il testo della norma in parola secondo cui, nell'ipotesi di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice dispone la revoca della pena sostitutiva con "ripristino" di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente. Il significato del termine "ripristino" presuppone che, in epoca anteriore, l'efficacia della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida sia stata sospesa.
4. Da quanto precede discende l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida con rinvio al Tribunale di Firenze per nuovo giudizio sul punto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Firenze, diversa persona fisica. In Roma, così d