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Sentenza — n. 22440/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls appeal judgment due to absolute nullity from failure to notify citation to newly appointed defense counsel.

Numero d'incarto Sentenza — n. 22440/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Second Instance judgment because the citation decree was notified to the wrong lawyer, omitting the newly appointed defense counsel. The appellant argued this procedural error rendered the notification absolutely null, citing the right to choose one's defender. The court agreed, ruling that the absence of the named counsel in the citation process violates mandatory procedural rules and requires a new trial.

Regesto Legislator

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Art. 178, comma 1, lett. c) and Art. 179, comma 1 of the Code of Criminal Procedure: The failure to notify the citation decree to the defense counsel timely appointed by the accused constitutes an absolute and incurable nullity when their presence is mandatory, regardless of whether notification was sent to the official defender.

Parole chiave

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absolute nullity defense counsel notification citation decree error procedural nullity new trial required right to defense second instance annulment correzione di errore materiale

Disposizioni normative citate

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Art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Art. 179, comma 1 cod. proc. pen.
Art. 6, comma terzo lett. c), CEDU

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan
Sez. 3, n. 26266 del 18/01/2018, Zeoli
263598; Sez. 3, n. 26266 del 18/01/2018, Zeoli, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Nasto Benito nato a TORRE ANNUNZIATA il 28/04/1978 avverso la sentenza del 03/12/2024 della Corte d'appello di Napoli Letto il ricorso ed esaminati gli atti; udita la relazione del Consigliere Francesco Luigi Branda; letta la memoria depositata dal Procuratore Generale che ha concluso per l'annullamento della decisione impugnata.RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Napoli, con la decisione indicata in epigrafe, ha riformato la decisione emessa, all'esito del giudizio abbreviato, dal GUP del Tribunale di Torre Annunziata in data 26 aprile 2023, riqualificando i fatti contestati a Nasto Benito nel delitto di cui all'art. 73, comma V, DPR 309/90 e rideterminando la pena in anni due e mesi due di reclusione, previo riconoscimento di attenuanti generiche ritenute equivalenti alla recidiva.

2. Nasto Benito, a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo. Il ricorrente lamenta, sotto il profilo della violazione di legge, che il decreto di citazione per il giudizio di appello veniva notificato all'avv. Antonio AUSIELLO, con studio in Casalnuovo di Napoli, anziché al difensore di fiducia avv. Antonio USIELLO, quest'ultimo firmatario dei motivi di gravame e con studio in Terzigno. Tanto premesso, deduce la nullità assoluta della notifica, evidenziando l'interesse ad impugnare in ragione dell'accoglimento parziale dei motivi di appello.

3. Il Procuratore Generale ha depositato memoria, concludendo per l'annullamento della decisione impugnata, con rinvio. In proposito ha osservato che l'omesso avviso del decreto di citazione a giudizio al difensore di fiducia tempestivamente nominato integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett.

c) e 179, comma 1, cod. proc. pen., quando dello stesso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata ad altro professionista, plausibilmente per mero errore materiale.

4. Il ricorso è fondato. Come risulta dalla documentazione allegata al ricorso e dall'esame del fascicolo processuale - consentito a questa Corte in ragione della natura della doglianza dedotta - il decreto di citazione in appello è stato notificato all'avvocato Antonio Ausiello, nonostante già risultasse agli atti la nomina fiduciaria dell'avvocato Antonio Usiello che pure aveva partecipato in tal veste alle udienze dinanzi al GUP e proposto l'atto di appello. L'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall'imputato, integra, ai sensi degli artt. 178, comma 1 lett. 2 c) e 179, comma 1 cod. proc. pen., una nullità assoluta e insanabile quando ne sia obbligatoria la presenza e il professionista non sia comparso in udienza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al legale d'ufficio, poiché l'imputato non può essere privato del diritto di affidare la propria difesa alla persona che riscuota la sua fiducia, riconosciuto dall'art. 6, comma terzo lett. c), CEDU (Sez.

U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598; Sez. 3, n. 26266 del 18/01/2018, Zeoli, Rv. 273199).

5. In mancanza del previo avviso al difensore di fiducia nominato tempestivamente, sono affetti da nullità assoluta, ai sensi degli artt. 178 lett.

c) e 179 cod. proc. pen., la costituzione del rapporto processuale per il giudizio di secondo grado e la relativa sentenza che va annullata con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli che provvederà alla celebrazione di un nuovo giudizio di appello.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per il giudizio. Così è deciso, 29/04/2025 Il Consigliere esten