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Sentenza — n. 22439/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls appeal judgment for violating defense rights via non-participated hearing despite oral request.

Numero d'incarto Sentenza — n. 22439/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Second Instance Court's decision without remittal due to a procedural violation. Rita Iodice had timely requested an oral hearing under Article 598-bis of the Code of Criminal Procedure, but the appellate court proceeded with a non-participated written trial. The court ruled that this violated the absolute and incurable nullity principle under Article 179, as the defense counsel's presence was mandatory and their absence breached the right to contradiction.

Regesto Legislator

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Art. 598 bis co. 2 c.p.p.; Art. 179 co. 1 c.p.p.: In appeal proceedings, if the defense lawyer timely requests an oral hearing, a non-participated trial constitutes absolute nullity violating the right to contradiction.

Parole chiave

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non-participated hearing right to contradiction absolute nullity oral hearing request defense rights violation obbligo di comparizione all'udienza partecipazione alla procedura diritto di essere sentito

Disposizioni normative citate

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Art. 598 bis co. 2 c.p.p.
La ricorrente lamenta violazione della legge processuale per essersi proceduto alla celebrazione del giudizio nella forma non partecipata, nonostante la tempestiva richiesta di trattazione orale formulata ai sensi dell'art. 598 bis co. 2 c.p.p. (art.
Art. 179 co. 1 c.p.p.
Ciononostante, la Corte non ne ha disposto la partecipazione, procedendo con trattazione scritta.Si è dunque verificata, ai sensi dell'art. 179, comma 1 cod.
art. 598 bis cod.proc.pen
Il secondo comma dell'art. 598 bis cod.proc.pen.
art. 179, comma 1 cod. proc. pen
Ciononostante, la Corte non ne ha disposto la partecipazione, procedendo con trattazione scritta.Si è dunque verificata, ai sensi dell'art. 179, comma 1 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3 n. 29348 del 04/04/2024
1 c.p.p." (Sez. 3 n. 29348 del 04/04/2024, rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Iodice Rita nato a NAPOLI il 16/06/1978 avverso la sentenza del 27/01/2025 della Corte d'appello di Napoli; Letto il ricorso ed esaminati gli atti; udita la relazione del Consigliere Francesco Luigi Branda; letta la memoria depositata dal Procuratore Generale che ha concluso per l'annullamento della decisione impugnata.RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Napoli, con la decisione indicata in epigrafe, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale cittadino in data 23 aprile 2024, con la quale Iodice Rita, all'esito del giudizio abbreviato, veniva condannata alla pena di anni cinque di reclusione ed euro 20.000 di multa, essendo stata ritenuta responsabile del reato previsto e punito dall'articolo 73, comma 1, DPR 309/90.

2. Iodice Rita, a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo. La ricorrente lamenta violazione della legge processuale per essersi proceduto alla celebrazione del giudizio nella forma non partecipata, nonostante la tempestiva richiesta di trattazione orale formulata ai sensi dell'art. 598 bis co. 2 c.p.p. (art. 23 bis D.L. 137/2020 conv. in L. 176/2020 vigente in epoca emergenziale), con conseguente violazione del diritto di difesa ai sensi dell'art. 178 co. 1 lett.

c) c.p.p..

3. Il Procuratore Generale ha depositato memoria, concludendo per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in forza del principio per cui: "In tema di giudizio di appello, nel vigore della disciplina emergenziale di contenimento della pandemia da Covid-19, ove il difensore dell'imputato abbia inoltrato rituale e tempestiva richiesta di trattazione orale, lo svolgimento del processo con rito camerale non partecipato ha luogo secondo un modello procedimentale del tutto difforme da quello prescelto, con assenza del difensore in un caso in cui ne è obbligatoria la presenza, così determinandosi una nullità assoluta e insanabile agli effetti dell'art. 179 co. 1 c.p.p." (Sez. 3 n. 29348 del 04/04/2024, rv. 286619).

4. Il ricorso è fondato. Il secondo comma dell'art. 598 bis cod.proc.pen. dispone che "L'appellante e, in ogni caso, l'imputato o il suo difensore possono chiedere di partecipare all'udienza. In caso di appello del pubblico ministero, la richiesta di partecipare all'udienza è formulata dal procuratore generale. La richiesta è irrevocabile ed è presentata, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni dalla notifica del decreto di citazione di cui all'articolo 601 o dell'avviso della data fissata per il giudizio di appello. La parte privata può presentare la richiesta esclusivamente a mezzo del difensore.

Quando la richiesta è ammissibile, la corte dispone che l'udienza si svolga con la partecipazione delle parti e indica se l'appello sarà deciso a seguito di udienza pubblica o in camera di consiglio, con le forme previste dall'articolo 127. Il provvedimento è comunicato al procuratore generale e notificato ai difensori". Nel caso in esame, dall'esame degli atti - consentito a questa Corte in ragione della natura della doglianza dedotta — emerge che il decreto di citazione è stato notificato il 16 dicembre 2024, mentre la richiesta è stata avanzata il 20 dicembre 2024, e perciò nei termini di legge.

Ciononostante, la Corte non ne ha disposto la partecipazione, procedendo con trattazione scritta.Si è dunque verificata, ai sensi dell'art. 179, comma 1 cod. proc. pen., la nullità assoluta e insanabile della sentenza impugnata in quanto la celebrazione dell'udienza, in assenza del difensore dell'imputato che aveva fatto legittimo affidamento sulla trattazione orale del giudizio di appello, ha determinato la violazione del diritto al contraddittorio.

5. Da quanto precede, consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli, perché proceda al giudizio di appello, tenendo conto dell'istanza di trattazione orale già presentata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per il giudizio. Così è deciso, 29/04/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Francesco Luigi Bran