Cassation Court dismisses appeal against absent defendant due to lack of specific post-sentence power of attorney.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant, who was absent from the first instance, failed to provide a specific power of attorney for appeal issued after the first judgment. The defense argued that an earlier general power of attorney and a subsequent document satisfied the requirements, but the court found no evidence the latter was dated after the first sentence. The court ruled that strict compliance with the new procedural rules for absent defendants is mandatory to ensure the defendant consciously authorized the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.; The specific power of attorney for appeal must be issued after the first-instance judgment and attached to the appeal act; its subsequent allegation renders the appeal inadmissible regardless of the appeal period status.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SAVIOZZI MIRCO nato a SAVONA il 19/11/1958 avverso la sentenza del 27/09/2024 del TRIBUNALE di SAVONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ALDO ESPOSITO che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATI-0 E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Savona ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da Mirco Saviozzi avverso la sentenza, resa il 7 settembre 2023 dal Giudice di pace di Savona, che ha ritenuto l'imputato responsabile del reato di cui all'art. 590 cod. pen., condannandolo alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento del danno - da liquidarsi in separata sede -, disponendo una provvisionale immediatamente esecutiva. 1.1. Richiamato l'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., il quale prevede che, in caso di assenza dell'imputato nel giudizio di primo grado, sia conferito uno specifico mandato ad impugnare che deve essere rilasciato dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, il Tribunale ha osservato che, nel caso di specie, difettavano entrambi i requisiti. Rilevava che il mandato depositato il 22 settembre 2023 era privo di data e del tutto indeterminato, atteso che non vi era alcun riferimento alla pronuncia del Giudice di pace o ad altri dati identificativi.
2. Avverso la declaratoria di inammissibilità ricorre la difesa dell'imputato che, con un unico motivo, deduce la violazione dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., evidenziando di aver depositato un atto di appello conforme alle prescrizioni di cui all'art. 581 cod. proc. pen. con elezione di domicilio presso lo studio del difensore. Al predetto atto di impugnazione veniva allegata una nuova procura speciale, diversa dalla nomina di fiducia che l'imputato aveva rilasciato al proprio legale nel primo grado di giudizio (depositata presso la Procura di Savona il 2 aprile 2021). In detta procura speciale si faceva esplicito riferimento al procedimento penale pendente innanzi al Giudice di pace di Savona, riferimento che non fu riportato nella nuova nomina, successiva alla sentenza di primo grado. Il difensore evidenzia che la nomina di fiducia, coeva all'atto di appello, attribuiva al difensore molteplici facoltà tra le quali quella di impugnare la sentenza anche in caso di contumacia dell'appellante e conteneva l'espressa elezione di domicilio.
3. In data 20 gennaio 2025, è pervenuta memoria a firma dell'avv. Anna Serafino, difensore della parte civile Vincenzo Giomelli, con cui si chiede che il ricorso dell'imputato sia dichiarato inammissibile. In data 27 gennaio 2025, sono pervenute conclusioni e nota spese dal predetto difensore della parte civile.
4. Il ricorso è inammissibile. Con riguardo all'imputato assente, l'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. prevede che l'atto di impugnazione debba essere depositato, a pena d'inammissibilità, con specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio; rigore formale riconducibile alla scelta discrezionale del legislatore della riforma Cartabia" di limitare l'esercizio della facoltà di impugnazione da parte del difensore dell'imputato assente nel giudizio ai soli casi in cui lo stesso imputato, con una scelta "ponderata e consapevole", abbia legittimato quell'esercizio, con il rilascio di un apposito mandato conferito al patrocinatore (cfr.
Sez. 6, n. 3365 del 20/12/2023, dep. 2024, Terrasi, Rv. 285900; Sez. 5, n. 1177 del 28/11/2023, dep. 2024, Pasquale, Rv. 286088). Lo specifico mandato deve essere depositato contestualmente all'atto di appello, sicché la sua successiva allegazione determina l'inammissibilità del gravame, anche nel caso in cui il termine per impugnare non sia ancora decorso (Sez. 2, n. 20318 del 18/04/2024, Hassan, Rv. 286423). Nel caso di specie, la procura speciale per appellare la sentenza di primo grado risultava effettivamente priva di indicazione della data di sottoscrizione e del processo.
Quanto al dato - dedotto dalla difesa - dell'esistenza di altra procura speciale, contenente l'indicazione degli estremi del processo, il Collegio rileva che dall'esame degli atti non emerge che la procura sia stata allegata all'appello originario; peraltro, anche tale documento è privo di data, sicché non vi è alcuna certezza in ordine al fatto che sia stato emesso in data successiva alla decisione di primo grado.
5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Le spese in favore della parte civile non sono dovute, atteso che, in applicazione del condiviso principio di diritto espresso da Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino Ciro e da Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, la liquidazione delle spese processuali riferibili alla fase di legittimità in favore della parte civile non è dovuta, perché essa non ha fornito alcun contributo, essendosi limitata a richiedere la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 febbrai