Italian court dismisses appeal against civil costs order when civil parties did not attend oral hearing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the appellate court's order requiring the defendant to pay civil litigation costs because the civil parties failed to attend the oral hearing. Although the defendant argued that written conclusions alone should suffice, the court held that effective participation is mandatory for such cost awards. Consequently, the specific judgment ordering the payment of expenses was erased without remanding the case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 541, comma 1, cod. proc. pen.; The civil party must effectively participate in the oral hearing to justify an award of litigation costs against the defendant, as mere written submissions without active defense are insufficient.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SEBIDO DIONISIO CORPUZ nato il 30/12/1966 avverso la sentenza del 03/10/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; lette le conclusioni del PG che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza n. 1728/2023 la Terza sezione penale della Corte di Cassazione, nel giudizio avente ad oggetto la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bologna il 21.10.2022 nei confronti di Sebido Dionisio Corpuz, ha annullato il provvedimento impugnato in relazione al capo B) dell'imputazione per intervenuta prescrizione del reato, e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Bologna per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio in ordine al capo A) dell'imputazione.
2. All'udienza fissata per ia celebrazione del giudizio, svoltosi nelle forme della trattazione orale, nessuno compariva per le parti civili Sebido Maria Carmela e Sebido Maria Nancy, ritualmente citate.
3. La Corte di appello di Bologna emetteva dispositivo rideterminando la pena a carico di Sebido Dionisio Corpuz in relazione al capo A). Successivamente, in data 17.10.2024 veniva emessa ordinanza n. 874/2024 di correzione di errore materiale nel dispositivo, che veniva integrato con la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori di legge.
4. Ha P roposto ricorso l'imnutato, lamentando violazione di leacie e vizio di motivazione ex art. 606, co.1, lett.
b) ed e) cod.proc.pen., per avere il giudice del rinvio condannato l'imputato al pagamento delle spese in favore delle parti civili senza che le stesse avessero partecipato alla discussione orale tenutasi alli udienza fissata per la celebrazione del giudizio di appello.
5. Il Procuratore generale ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Secondo la ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, nel caso in cui il giudizio in grado di appello si sia svolto con contraddittorio gale e non cartolare, è necessario che la parte richiedente abbia partecipato effettivamente all'udienza di discussione ovvero abbia esercitato in concreto le facoltà difensive previste dal codice, non essendo sufficiente per far mantenere il diritto alla liquidazione la mera presentazione di conclusioni scritte fuori udienza ( Sez. 2, n. 22937 del 13/04/2023, Rv. 284725). Si è infatti chiarito che la disposizione di cui all'art. 541, comma 1, cod.proc.pen., presuppone che il giudice valuti la aualità della partecipazione al nrocesso della oarte civile, avendo auest'ultima l'onere di coltivare le proprie pretese fornendo un fattivo contributo alla dialettica del contraddittorio, sicché non può esservi condanna dell'imputato alla rifusione delle spese in favore della parte civile quando il difensore non abbia svolto alcuna attività e si sia limitato a depositare telematicamente conclusioni scritte e nota spese (Sez. 5, n. 1144 del 07/11/2023, Rv. 285598).
Il principio è stato ribadito recentemente anche dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U - n. 27727 del 14/12/2023, Gambacurta, Rv. 286581-03).
3. Nel caso di specie trovano applicazione i principi suesposti, stante la mancata partecipazione delle parti civili all'udienza di discussione orale tenutasi in data 03.10.2024, in cui si è celebrato il giudizio di appello.
4. Deve inoltre aggiungersi che, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di questa Corte di legittimità, non sussiste l'interesse della parte civile a partecipare al giudizio di rinvio scaturito da annullamento pronunciato dalla Corte di cassazione in punto di determinazione della pena o di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, trattandosi di profili strettamente penalistici, non idonei a incidere sulla responsabilità civile (Sez. 5 - , n. 36045 del 09/07/2024, Buffa, Rv. 286894 01; Sez. 3 -' n. 4 del 04/10/2023, Repetto, Rv. 285697 - 01).
5. Segue a quanto esposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con riferimento alle statuizioni slitta condanna dell'imputato al pagamento delle spese sostenute per le parti civili ammesse al gratuito patrocinio, oltre oneri e accessori previsti per legge.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione dii condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio alle parti civili, statuizione che elimina. Così deciso in R