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Sentenza — n. 21271/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation rejected appeal; appeal against office-initiated revocation must be a complaint, not a cassation appeal.

Numero d'incarto Sentenza — n. 21271/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by the defense lawyer against the appellate court's order revoking legal aid. The lower court revoked the benefit because the client failed to report income increases found in tax records, violating administrative regulations. The Supreme Court ruled that since the revocation was initiated by the court on its own motion rather than upon a request from the tax authority, the correct remedy is a complaint to the appellate court president, not a cassation appeal.

Regesto Legislator

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Art. 99 d.P.R. n. 115/2002; Art. 113 d.P.R. n. 115/2002: When a court of appeal revokes legal aid ex officio based on tax data, the remedy is a complaint to the court president, as cassation appeals are reserved for revocations requested by the tax administration.

Parole chiave

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legal aid revocation ex officio revocation tax authority request procedural remedy cassation appeal limitation reddito non dichiarato adeguamento del reddito indennità di patrocinio

Disposizioni normative citate

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Art. 99 d.P.R. n. 115/2002
Qualificata l'impugnazione come opposizione ai sensi ex art. 99 d.P.R. n. 115/2002, dispone la trasmissione degli atti al Presidente della Corte d'appello di Fir
Art. 113 d.P.R. n. 115/2002
Invero, la facoltà di ricorrere direttamente per cassazione per violazione di legge, ai sensi dell'art. 113 d.P.R.
art. 113 d.P.R. 115/2002
Invero, la facoltà di ricorrere direttamente per cassazione per violazione di legge, ai sensi dell'art. 113 d.P.R. 115/2002, riguarda il caso di revoca dell'ammissione al beneficio disposta su richiesta dall'Amministrazione finanziaria ( cfr.
art. 99 d.P.R. n. 115/2002
Qualificata l'impugnazione come opposizione ai sensi ex art. 99 d.P.R. n. 115/2002, dispone la trasmissione degli atti al Presidente della Corte d'appello di Fir

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 3305 del 17/12/2021, Picariello
Sez. 4, n. 11771 del 07/12/2016, Doratiotto
282573 - 01; Sez. 4, n. 11771 del 07/12/2016, Doratiotto, Rv.
Sez. 4, n. 6420 del 21/12/2011, Giuffrida
269672 - 01; Sez. 4, n. 6420 del 21/12/2011, Giuffrida, Rv.
Sez. U, n. 36168 del 14/07/2004, Pangallo
251938 - 01; Sez. U, n. 36168 del 14/07/2004, Pangallo, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LUMINITA ADRIAN nato il 29/11/1981 avverso l'ordinanza del 12/02/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 12 febbraio 2025 la Corte d'assise d'appello di Firenze, decidendo sulla istanza di liquidazione delle spese a favore del difensore di Luminita Adrian, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, ha disposto la revoca del beneficio nei confronti del Luminita. La Corte territoriale ha rilevato che, dalla consultazione della banca dati della Agenzia delle entrate ( effettuata grazie alla convenzione tra il Ministero della Giustizia e l'Amministrazione finanziaria) era emerso che il Luminita, negli anni successivi all'ammissione al beneficio, aveva fruito di redditi superiori a quelli originariamente dichiarati e, pur non superando il limite di legge, aveva omesso di comunicare le variazioni reddituali rilevanti, così incorrendo nella violazione di cui all'art. 112, lett.

a) DPR 115/2002, cui consegue la revoca del beneficio.

2. Ha proposto ricorso l'avv. Maria Cristina Calamani, difensore del Luminita Adrian. Con unico motivo di ricorso lamenta violazione di legge. Le variazioni di reddito non potevano considerarsi rilevanti; si trattava comunque di somme erogate a fronte di lavoro carcerario, si che i relativi importi erano comunque conosciuti dal Ministero della Giustizia e non ricorreva alcun intento fraudolento dell'imputato; inoltre, il provvedimento impugnato era contrario al principio di diritto affermato dalla Corte di legittimità con la sentenza delle Sezioni Unite n.14723/2020, secondo cui la falsità o l'incompletezza della dichiarazione non potevano mai comportare la revoca del beneficio, ove non fosse superato il limite reddituale previsto dalla legge.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto dev'essere qualificato come opposizione ai sensi dell'art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002, con conseguente trasmissione degli atti al Presidente della Corte d'appello di Firenze per l'ulteriore corso.

2. Dalla lettura del provvedimento impugnato è dato desumere che la Corte fiorentina ha revocato d'ufficio l' ammissione al patrocinio a spese dello Stato concessa al Luminita, a seguito di consultazione della banca dati della Agenzia delle entrate.

3. Orbene, avverso tale provvedimento non è esperibile il ricorso per cassazione, ma, ai sensi dell'art. 99 d.P.R. citato, unicamente il reclamo dinanzi al medesimo ufficio giudiziario che l'ha emesso. Invero, la facoltà di ricorrere direttamente per cassazione per violazione di legge, ai sensi dell'art. 113 d.P.R. 115/2002, riguarda il caso di revoca dell'ammissione al beneficio disposta su richiesta dall'Amministrazione finanziaria ( cfr. Sez. 4 - , n. 3305 del 17/12/2021, Picariello, Rv. 282573 - 01; Sez. 4, n. 11771 del 07/12/2016, Doratiotto, Rv. 269672 - 01; Sez. 4, n. 6420 del 21/12/2011, Giuffrida, Rv. 251938 - 01; Sez. U, n. 36168 del 14/07/2004, Pangallo, Rv. 228667 - 01)).

6. Nel caso in esame, non trattandosi di revoca disposta su richiesta dall'Amministrazione finanziaria, l'impugnazione proposta dev'essere qualificata come opposizione ed indirizzata al Presidente della Corte d'appello di Firenze, al quale gli atti devono essere trasmessi per il relativo giudizio.

P.Q.M.

Qualificata l'impugnazione come opposizione ai sensi ex art. 99 d.P.R. n. 115/2002, dispone la trasmissione degli atti al Presidente della Corte d'appello di Fir