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Sentenza — n. 20970/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls appeal order denying compensation for wrongful detention due to exercise of right to silence under new law.

Numero d'incarto Sentenza — n. 20970/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Lecce Court of Appeal's order denying compensation for wrongful detention. The appellant argued the lower court erred in finding grave negligence regarding his initial silence after arrest, while the state contended the detention was justified. The court ruled that the new legislative framework explicitly states exercising the right to silence does not affect the right to compensation, rendering the denial legally erroneous.

Regesto Legislator

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Art. 314, comma 1 cod. proc. pen.; Art. 4, comma 1, lett. b) d.lgs. n. 188/2021: The exercise of the right to silence by the accused does not impact the right to compensation for wrongful detention.

Parole chiave

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wrongful detention compensation right to silence criminal procedure code de facto acquittal Cassation annulment indennizzo per carcerazione preventiva permesso di promuovere un procedimento penale organizzazione criminale

Disposizioni normative citate

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Art. 314, comma 1 cod. proc. pen.
Avverso la suddetta ordinanza, tramite il difensore di fiducia, propone ricorso l'interessato, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 314 cod.
Art. 4, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 188/2021
La Corte di appello di Lecce, quale giudice della riparazione, con l'ordinanza impugnata ha respinto la domanda con la quale Angelo Cellamare ha chiesto la riparazione per la custodia cautelare subita nell'ambito di un procedimento penale per il reato di cui all'art. 416-bis cod.
art. 416-bis cod. pen
La Corte di appello di Lecce, quale giudice della riparazione, con l'ordinanza impugnata ha respinto la domanda con la quale Angelo Cellamare ha chiesto la riparazione per la custodia cautelare subita nell'ambito di un procedimento penale per il reato di cui all'art. 416-bis cod.
art. 314 cod. proc. pen
Avverso la suddetta ordinanza, tramite il difensore di fiducia, propone ricorso l'interessato, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 314 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Cellamare Angelo nato a Taranto il 22/02/1973 altra parte: Ministero dell'Economia e delle Finanze avverso l'ordinanza del 05/12/2024 della Corte d'appello di Lecce. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Ranaldi; lette le conclusioni del P.G.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Lecce, quale giudice della riparazione, con l'ordinanza impugnata ha respinto la domanda con la quale Angelo Cellamare ha chiesto la riparazione per la custodia cautelare subita nell'ambito di un procedimento penale per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.; reato dal quale è stato definitivamente assolto.

2. Avverso la suddetta ordinanza, tramite il difensore di fiducia, propone ricorso l'interessato, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 314 cod. proc. pen., laddove la Corte territoriale ha ritenuto connotato da colpa grave il comportamento del Cellamare il quale, raggiunto da ordinanza cautelare a seguito del contenuto di intercettazioni telefoniche, aveva omesso di chiarire subito la sua posizione, avvalendosi, appena arrestato, della facoltà di non rispondere in sede di interrogatorio di garanzia.3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

4. Si è costituito il Ministero dell'Economia e delle Finanze, concludendo per la reiezione del ricorso.

5. Il ricorso è fondato.

6. L'ordinanza impugnata, nel ravvisare la colpa grave dell'interessato nel silenzio iniziale serbato dal ricorrente, omettendo di analizzare eventuali ulteriori comportamenti ostativi che abbiano dato causa alla detenzione, si deve considerare erronea in diritto, alla luce del mutato quadro legislativo in tema di riparazione per ingiusta detenzione. Infatti, sulla base della nuova formulazione dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. - introdotta dall'art. 4, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 188/2021, in vigore dal 14.12.2021 - l'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di non rispondere "non incide sul diritto alla riparazione", sicché il rigetto dell'istanza non può, in ogni caso, fondarsi su tale elemento.

7. Le superiori considerazioni impongono l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio alla competente Corte di appello, che provvederà anche alla regolamentazione fra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Lecce cui demanda, altresì, la regolamentazione tra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità. Così deciso il 13 maggio 2025 Il Consigli est