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Sentenza — n. 20968/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 20968/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 20968/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il difensore di Filippo Occhino ricorre avverso l'ordinanza resa dal Tribunale di Messina all'udienza del 21.1.2025, con la quale è stata disposta ex art. 464- octies cod. proc. pen. la revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento per messa alla prova del ricorrente, imputato dei reati di cui agli artt. 590-bis cod. pen., 186 e 187 cod. strada cod. strada 2. Il ricorrente lamenta — in sintesi — violazione di legge del provvedimento impugnato, sotto il profilo dell'assenza di motivazione in ordine alla coscienza e volontà del prevenuto di eludere la messa alla prova e, quindi, per mancanza di una volontaria, grave e reiterata violazione delle prescrizioni, tale da giustificare la revoca. Osserva che l'interruzione del lavoro di pubblica utilità era stata la conseguenza della sua inconciliabilità con l'attività lavorativa stagionale intrapresa dall'Occhino, il quale, peraltro, non aveva interrotto le ulteriori prescrizioni previste dal programma.

Regesto Legislator

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artt. 590-bis cod. pen, art. 168-quater cod. pen; Sentenza — n. 20968/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Si tratta di argomentazioni giuridicamente ineccepibili, in linea con il costante insegnamento giurisprudenziale secondo cui, in tema di revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice è titolare di uno spazio di discrezionalità, limitato al solo apprezzamento dei presupposti di legge, che gli impone uno specifico onere di motivazione dell'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 464-octies cod. proc. pen., con la conseguenza che il giudice, una volta accertati i presupposti di una delle ipotesi di revoca previste dall'art. 168-quater cod. pen., non può compiere alcuna valutazione in ordine alla possibilità di proseguire comunque la prova (cfr.

Parole chiave

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incapacità di lavoro attività fuori del servizio dell'impiegato statale autorizzazione provvisoria all'esercizio professionale cessazione dell'attività lucrativa disoccupazione imputabile a colpa dell'assicurato licenziamento del pubblico dipendente

Disposizioni normative citate

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artt. 590-bis cod. pen
la revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento per messa alla prova del ricorrente, imputato dei reati di cui agli artt. 590-bis cod. pen., 186 e 187 cod.
art. 168-quater cod. pen
pen., con la conseguenza che il giudice, una volta accertati i presupposti di una delle ipotesi di revoca previste dall'art. 168-quater cod. pen., non può compiere alcuna valutazione in ordine alla possibilità di proseguire comunque la prova (cfr.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Occhino Filippo nato a Taormina il 24/07/1979 inoltre: Alibrandi Giuseppa Schilirò Greta Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Ranaldi; lette le conclusioni del RG.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il difensore di Filippo Occhino ricorre avverso l'ordinanza resa dal Tribunale di Messina all'udienza del 21.1.2025, con la quale è stata disposta ex art. 464- octies cod. proc. pen. la revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento per messa alla prova del ricorrente, imputato dei reati di cui agli artt. 590-bis cod. pen., 186 e 187 cod. strada cod. strada 2. Il ricorrente lamenta — in sintesi — violazione di legge del provvedimento impugnato, sotto il profilo dell'assenza di motivazione in ordine alla coscienza e volontà del prevenuto di eludere la messa alla prova e, quindi, per mancanza di una volontaria, grave e reiterata violazione delle prescrizioni, tale da giustificare la revoca. Osserva che l'interruzione del lavoro di pubblica utilità era stata la conseguenza della sua inconciliabilità con l'attività lavorativa stagionale intrapresa dall'Occhino, il quale, peraltro, non aveva interrotto le ulteriori prescrizioni previste dal programma.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso.

4. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.

5. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, nessuna violazione di legge appare rinvenibile nelle argomentazioni del provvedimento impugnato, che ha congruamente giustificato la revoca della messa alla prova in ragione della volontaria e immotivata interruzione della prova da parte del prevenuto, dopo appena tre mesi (dei ventidue previsti) e senza più riprendere il lavoro di pubblica utilità, in assenza di autorizzazione e di specifica comunicazione alle autorità competenti. Il giudicante ha osservato che gli impegni addotti dall'ammesso non erano tali da giustificare il suo comportamento, trattandosi di attività lavorativa avente una durata limitata nel tempo (peraltro iniziata due mesi dopo l'interruzione del lavoro di pubblica utilità) e non incompatibile con lo svolgimento del programma, presupponendo, al più, una rimodulazione degli orari e/o giorni del lavoro di pubblica utilità.

Si tratta di argomentazioni giuridicamente ineccepibili, in linea con il costante insegnamento giurisprudenziale secondo cui, in tema di revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice è titolare di uno spazio di discrezionalità, limitato al solo apprezzamento dei presupposti di legge, che gli impone uno specifico onere di motivazione dell'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 464-octies cod. proc. pen., con la conseguenza che il giudice, una volta accertati i presupposti di una delle ipotesi di revoca previste dall'art. 168-quater cod. pen., non può compiere alcuna valutazione in ordine alla possibilità di proseguire comunque la prova (cfr.

Sez. 6, n. 28826 del 23/02/2018, Rv. 273655 - 01). E' stata anche affermata la legittimità della revoca dell'ordinanza di sospensione, anche se fondata su un'unica trasgressione alle prescrizioni imposte, in quanto l'espressione "ripetute e gravi trasgressioni" di cui all'art. 168-quater cod. pen., deve essere interpretata quale presupposto "sostanziale" del provvedimento, riferibile anche ad una condotta isolata di qualità e gravità tali da escludere la possibilità di una prognosi positiva sull'evoluzione della personalità del sottoposto (cfr.

Sez. 4, n. 19226 del 04/03/2020, Rv. 279248 - 01). 2 ('' 6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente