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Sentenza — n. 20967/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 20967/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 20967/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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L'Avv. Sebastiano Sferrazzo, difensore di fiducia e procuratore speciale di Passalacqua Martina Nunzia Maria, ricorre per cassazione avverso l'ordinanza con la quale la Corte di appello di Catania, all'udienza del 19 febbraio 2025, ha disposto ai sensi dell'art. 344 bis, comma 4, cod. proc. Pen., la sospensione dei termini di improcedibilità per tutta la durata della rinnovazione istruttoria.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 20967/2025 — snpen · Corte di Cassazione: L'Avv. Sebastiano Sferrazzo, difensore di fiducia e procuratore speciale di Passalacqua Martina Nunzia Maria, ricorre per cassazione avverso l'ordinanza con la quale la Corte di appello di Catania, all'udienza del 19 febbraio 2025, ha disposto ai sensi dell'art. 344 bis, comma 4, cod. proc. Pen., la sospensione dei termini di improcedibilità per tutta la durata della rinnovazione istruttoria.

Parole chiave

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impossibilità della prestazione inattività successiva alla sospensione impugnabilità della decisione di rinvio ripristino dell'effetto sospensivo sospensione del procedimento impedimento processuale
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PASSALACQUA MARTINA NUNZIA MARIA nata a CATENANUOVA il 06/06/1966 avverso l'ordinanza del 19/02/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L'Avv. Sebastiano Sferrazzo, difensore di fiducia e procuratore speciale di Passalacqua Martina Nunzia Maria, ricorre per cassazione avverso l'ordinanza con la quale la Corte di appello di Catania, all'udienza del 19 febbraio 2025, ha disposto ai sensi dell'art. 344 bis, comma 4, cod. proc. Pen., la sospensione dei termini di improcedibilità per tutta la durata della rinnovazione istruttoria.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione agli artt. 344 bis, comma 4, 125 cod. proc. pen. allegando, in particolare, l'erronea applicazione di legge in relazione all'istituto della improcedibilità in un procedimento che ha ad oggetto un reato commesso dal 28 giugno 2017 al 3 luglio 2017.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'accoglimento del ricorso con annullamento senza rinvio.

4. E' pervenuta rinuncia al ricorso datata 28 aprile 2025 regolarmente sottoscritta dal difensore munito di procura speciale, motivata dall'intervenuta revoca del provvedimento impugnato a opera della Corte di appello di Catania.

5. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. attesa l'intervenuta, rituale, rinuncia al ricorso. Alla declaratoria d'inarnmissibilità segue, per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, mentre le ragioni della rinuncia escludono l'ulteriore onere in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Così è.deciso, 13/05/2025 Il Presidente AO FRANCESCO M LfÀ AM DEPOSITATO IN CANOSLUMM 5 G I U, 2025 L.