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Sentenza — n. 20958/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 20958/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 20958/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Firenze ricorre avverso la sentenza resa dal Tribunale di Firenze che, nel definire ex art. 444 cod. proc. pen. il processo nei confronti di Sulejmani Aldo per il reato di cui all'art. 186, commi 2, lett. b) e 2-sexies, cod. strada, ha omesso di provvedere sulla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 606 cod. proc. pen; Sentenza — n. 20958/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen. il processo nei confronti di Sulejmani Aldo per il reato di cui all'art. 186, commi 2, lett. b) e 2-sexies, cod. strada, ha omesso di provvedere sulla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

Parole chiave

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guida nonostante revoca della patente guida in stato di ebbrezza qualificata sospensione di pena abbandono del procedimento per infrazione stradale infrazione alle norme della circolazione riduzione della multa

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Firenze ricorre avverso la sentenza resa dal Tribunale di Firenze che, nel definire ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 606 cod. proc. pen
Premesso che è ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen.
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Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore generale presso Corte d'appello di Firenze nel procedimento a carico di: Sulejrnani Aldo nato a Firenze il 19/08/1995 avverso la sentenza del 06/12/2024 del TRIBUNALE di Firenze. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Ranaldi; lette le conclusioni del P.G.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Firenze ricorre avverso la sentenza resa dal Tribunale di Firenze che, nel definire ex art. 444 cod. proc. pen. il processo nei confronti di Sulejmani Aldo per il reato di cui all'art. 186, commi 2, lett.

b) e 2-sexies, cod. strada, ha omesso di provvedere sulla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

2. Il Procuratore generale in sede, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente all'omessa applicazione della sospensione della patente di guida.

3. Il difensore dell'imputato ha depositato memoria scritta con cui chiede la reiezione del ricorso.

4. Il dedotto motivo di ricorso è fondato. Premesso che è ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. nei confronti della sentenza di "patteggiamento" con cui si censuri l'erronea ovvero l'omessa applicazione di sanzioni amministrative (cfr. Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019, dep. 2020, Pg, Rv. 279349 - 01), si deve osservare come nella sentenza impugnata sia stato omesso di applicare al prevenuto la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, nonostante ciò sia espressamente previsto dall'art. 186, comma 2, lett. b), cod. strada, nella misura da sei mesi ad un anno.

5. La sentenza impugnata va, quindi, annullata limitatamente all'omessa applicazione della sospensione della patente, sanzione su cui dovrà provvedere nel merito il giudice del rinvio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia sul punto al Tribunale di Firenze. Così deciso il 30 aprile 2025 Il Consigli estenso