Sentenza — n. 20957/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza n. 26533 del 20.3.2024, la Terza Sezione penale della Corte Suprema di Cassazione - per quanto qui rileva - ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Alfonso Grego, Antonio Greco e Virginia Buccino avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che, pronunciandosi ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., applicava le pene concordate, confermando nel resto la confisca delle somme di cui ai libretti postali sequestrati nei confronti di Alfonso Grego e Virginia Buccino.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599-bis cod. proc. pen, art. 625-bis cod. proc. pen; Sentenza — n. 20957/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Va premesso che l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità, che può essere valorizzato con il rimedio straordinario previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen., è solo l'errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali, che abbia condotto ad una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: Grego Alfonso nato a Telese Terme il 04/04/1974 Buccino Virginia nata a Santa Maria Capua Vetere il 20/09/1976 avverso la sentenza del 20/03/2024 della Corte di Cassazione di Roma. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Ranaldi; lette le conclusioni del P.G.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza n. 26533 del 20.3.2024, la Terza Sezione penale della Corte Suprema di Cassazione - per quanto qui rileva - ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Alfonso Grego, Antonio Greco e Virginia Buccino avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che, pronunciandosi ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., applicava le pene concordate, confermando nel resto la confisca delle somme di cui ai libretti postali sequestrati nei confronti di Alfonso Grego e Virginia Buccino.
2. Avverso tale sentenza, relativamente alla confermata confisca, hanno proposto ricorso straordinario per cassazione Alfonso Grego e Virginia Buccino, chiedendone la revoca, previa correzione dell'errore di fatto ivi contenuto. Si deduce — in sintesi — che la sentenza impugnata abbia erroneamente ritenuto la confisca come rientrante tra i motivi rinunciati dalla difesa con la proposta di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. e abbia, inoltre, errato nel reputare la confisca estranea alle questioni attinenti alla determinazione della pena.
3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per la revoca della sentenza in fasce rescindente e per il rigetto dei ricorsi, quanto alla confisca, in fase rescissoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I proposti ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.
2. Va premesso che l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità, che può essere valorizzato con il rimedio straordinario previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen., è solo l'errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali, che abbia condotto ad una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso.
Qualora, invece, la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale non deducibile con il rimedio straordinario (cfr. Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Rv. 221280 - 01).L'estraneità del rimedio del ricorso straordinario all'errore che non abbia basi percettive ma solo giuridico-valutative è stata costantemente ribadita dalla giurisprudenza di legittimità, anche di recente nel suo più autorevole consesso (cfr.
Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Rv. 263686 - 01). Sulla stessa linea interpretativa, è stato affermato il principio secondo cui non rientrano nell'area dell'errore di fatto - e sono, quindi, inoppugnabili - gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali (Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, Rv. 273193 - 01).
3. Nel caso in disamina, non appare configurabile alcun errore di fatto, atteso che nel verbale della Corte di appello allegato agli atti è espressamente riportato che la richiesta delle parti di accedere al concordato era stata avanzata "previa rinuncia a tutti i motivi di appello, fatta eccezione per quelli relativi al trattamento sanzionatorio. Vedasi intercalare allegato al presente verbale"; ed in tale intercalare è solo indicata la misura delle pene concordate, senza alcun accenno al motivo sulla confisca. Va aggiunto che nell'atto di appello il motivo sulla confisca (il quarto) era nettamente distinto da quello sul trattamento sanzionatorio (il terzo), sicché l'affermazione della sentenza della Terza sezione penale, secondo cui la doglianza sulla confisca "rientrava tra i motivi rinunciati", non è affatto frutto di un errore percettivo.
Stabilire, poi, se il tema della confisca possa rientrare in quello del "trattamento sanzionatorio", in ordine al quale è stato recepito l'accordo delle parti, costituisce questione di diritto che esula dai ristretti limiti del ricorso straordinario, che, come sopra ricordato, è istituto non invocabile allorché la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, trattandosi in tal caso non di un errore di fatto, bensì di giudizio.
4. Stante l'inammissibilità dei ricorsi, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro trem