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Sentenza — n. 20944/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 20944/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 20944/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Vinci Antonio Salvatore nato a Marsala il 03/03/1964 avverso la sentenza del 24/10/2024 della Corte d'appello di Palermo. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Ranaldi; lette le conclusioni del P.G.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 20944/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Il Procuratore Generale, nella sua requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

Parole chiave

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colpa del patrocinatore facoltà di astenersi dal testimoniare apprezzamento anticipato delle prove sanzione disciplinare dell'avvocato documenti mancanti diritto a un difensore
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Vinci Antonio Salvatore nato a Marsala il 03/03/1964 avverso la sentenza del 24/10/2024 della Corte d'appello di Palermo. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Ranaldi; lette le conclusioni del P.G.

RITENUTO IN FATTO

E CONSIDERATO DIRITTO 1. La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 24.10.2024, ha confermato la sentenza di primo grado che, in sede di rito abbreviato, aveva dichiarato Antonio Salvatore Vinci responsabile del reato di cui all'art. 7, comma 15-bis, cod. strada (commesso il 19.7.2021).2. Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo, con unico motivo, mancanza di motivazione in ordine all'esclusione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

3. Il Procuratore Generale, nella sua requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

4. Il difensore del ricorrente ha depositato note scritte con cui insiste per l'accoglimento del ricorso.

5. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.

6. Dalla motivazione della sentenza di primo grado si evince che il Tribunale aveva esplicitamente negato il beneficio della sospensione condizionale della pena, basando la prognosi negativa di astensione dalla futura commissione di reati sulla logica considerazione della reiterata attività di parcheggiatore abusivo messa in atto dall'imputato. La Corte di appello ha implicitamente asseverato tale valutazione, osservando come il prevenuto avesse reiterato in più occasioni la condotta vietata (v. pag.

4) e avesse anche adottato, nel corso della sua illecita attività, comportamenti molesti, in tal senso sostanzialmente ritenendo l'imputato non meritevole del beneficio, peraltro solo genericamente richiesto nei motivi di appello.

7. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 30 aprile 2025 Il Consigliere estensore Il Presi'