Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 20182/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 20182/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 20182/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con la sentenza indicata in epigrafe, il GUP presso il Tribunale di Tarantoha applicato, ai sensi degli artt. 444 e ss., cod.proc.pen.,nei confronti di Natalie Fina, imputata del reato previsto dall’art.73, comma 1 e 80, lett.g, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (in concorso con Massimiliano Capriulo)la pena di anni quattro di reclusione ed € 18.000,00 di multa, così determinata previa esclusione della contestata aggravantee con diminuzione determinata dalla scelta del rito; ha altresì disposto la confisca e la devoluzione all’Erario del denaro in sequestro e la confisca e distruzione di tutto quanto altro ancora in sequestro.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 606 cod. proc. pen; Sentenza — n. 20182/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Peraltro, le ragioni di doglianza sviluppate nell’esposizione del motivo attengono al dedotto vizio di correlazione tra la ascritta condotta di detenzionedi sostanza stupefacentee il denaro sequestrato; il tutto in implicita correlazione con i principi affermati da questa Corte in base ai quali –qualora venga contestata la condotta di detenzione di sostanze stupefacenti – non è consentito ricorrere alla confisca del denaro rinvenuto nella disponibilità del detentore in relazione all’art.240 cod.pen., non sussistendo il necessario nesso tra il denaro oggetto di ablazione e il reato di mera detenzione per cui è affermata la responsabilità(Sez. 4, n. 20130 del 19/04/2022, Donato,Rv. 283248; in senso conforme anche Sez. 6, n. 2762 del 19/12/2023, dep. 2024, El Khomri,Rv. 285899).

Parole chiave

Generato dall'IA
imputazione per reati di stupefacenti confisca di valori patrimoniali pena privativa della libertà dipendenza da sostanze infrazione qualificata LStup spese di detenzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 606 cod. proc. pen
pen., ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Fina Natalie nataa TARANTO il 01/05/1990 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione del Cons. Attilio Mari; letta la requisitoria scritta del PG, che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il GUP presso il Tribunale di Tarantoha applicato, ai sensi degli artt. 444 e ss., cod.proc.pen.,nei confronti di Natalie Fina, imputata del reato previsto dall’art.73, comma 1 e 80, lett.g, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (in concorso con Massimiliano Capriulo)la pena di anni quattro di reclusione ed € 18.000,00 di multa, così determinata previa esclusione della contestata aggravantee con diminuzione determinata dalla scelta del rito; ha altresì disposto la confisca e la devoluzione all’Erario del denaro in sequestro e la confisca e distruzione di tutto quanto altro ancora in sequestro.

2. Avverso la sentenza haproposto ricorso per cassazione Natalie Fina, tramite il proprio difensore, articolando due motivi di impugnazione. Con il primo motivo ha dedotto –ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen. –la manifesta illogicità della motivazione, nella parte in cui non era giunta a una valutazione critica e analitica dei mezzi di prova. Con il secondo motivo ha censurato la sentenza gravata nel punto inerente alla confisca della predetta somma di denaro. Ha dedotto che il giudice aveva disposto il provvedimento ablatorio in totale assenza di motivazione, da ritenersi necessaria in considerazione della mancanza di un accordo tra le parti sullo specifico punto; ha esposto che non sussisteva prova della correlazione tra il denaro sequestrato e la sostanza stupefacente rinvenuta in possesso dell’imputata, deducendocome non fossero confiscabili le somme che, in ipotesi, costituiscono il ricavato di precedenti diverse cessioni di droga e siano destinate ad ulteriori acquisti della medesima sostanza, non potendo le stesse qualificarsi né come "strumento", né quale "prodotto", "profitto" o "prezzo" del reato.

3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo, attinente alla dedotta omessa valutazione della prove – in implicito riferimento alla carenza di motivazione in ordine alla sussistenza delle condizioni per un proscioglimento nel merito –è manifestamente infondato. Difatti, sulla base della giurisprudenza di questa Corte, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337; Sez. F, Ordinanza n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761).

3. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto estrinsecamente aspecifico. In ordine al profilo di dirittodedotto nel motivo, deve quindi essere premesso che – sulla base dell’arresto espresso da Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019 , dep. 2020, Savin,Rv. 279348 - la sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2bis, cod. proc. pen., ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen.; conseguendone l’astratta ammissibilità del motivo che, come nel caso di specie e sul presupposto della mancata formazione dell’accordo in ordine alle determinazioni inerenti alla confisca (in relazione al vigente testo dell’art.444, comma 2, cod.proc.pen., come modificato dall’art.25, comma 1, lett.a), n.2), d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150), deduca il vizio di motivazione in ordine a tale specifico profilo.

Peraltro, le ragioni di doglianza sviluppate nell’esposizione del motivo attengono al dedotto vizio di correlazione tra la ascritta condotta di detenzionedi sostanza stupefacentee il denaro sequestrato; il tutto in implicita correlazione con i principi affermati da questa Corte in base ai quali –qualora venga contestata la condotta di detenzione di sostanze stupefacenti – non è consentito ricorrere alla confisca del denaro rinvenuto nella disponibilità del detentore in relazione all’art.240 cod.pen., non sussistendo il necessario nesso tra il denaro oggetto di ablazione e il reato di mera detenzione per cui è affermata la responsabilità(Sez. 4, n. 20130 del 19/04/2022, Donato,Rv. 283248; in senso conforme anche Sez. 6, n. 2762 del 19/12/2023, dep. 2024, El Khomri,Rv. 285899).

Tuttavia, nel caso in esame, il giudice a quoha motivato sul punto inerente alla confisca ritenendo ravvisabili le differenti condizioni previste dall’art.240 bis cod.pen. –espressamente richiamato dall’art.85bis T.U. stup. con riferimento alle condotte sanzionate ai sensi dell’art.73 -in base al quale, in caso di sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, è disposta la confisca «del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui ilcondannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito[….]».

Nel caso in esame, il giudice procedente ha espressamente giustificato la confisca in relazione ai predetti presupposti, attesa l’ingente somma trovata nella disponibilità degli imputati (€ 8.140,00 in denaro contante), priva di plausibile giustificazione e ritenuta sproporzionata rispetto ai possibili incassi giornalieri dell’attività commerciali dagli stessi esercitata. Ne consegue che risulta manifestamente infondata la doglianza inerente alla dedotta carenza grafica della motivazione e che, in riferimento alle ragioni poste alla base del punto della decisione, non risulta svolta alcuna effettiva censura, dovendosi quindi ravvisare l’evidente aspecificità del motivo.

4. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità»,la ricorrente vacondannata al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa