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Sentenza — n. 19693/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses some appeals for lack of admissible grounds but allows others for illegal sentencing.

Numero d'incarto Sentenza — n. 19693/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeals of three defendants inadmissible while annulling the sentence against two others due to illegal sentencing. The appellants argued for lack of reasoning or procedural errors, but the court ruled that only specific statutory grounds permit cassation against penalty application judgments. Consequently, the sentence was voided for the latter group, and costs were assigned to the inadmissible appellants.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen.: Appeals against penalty application judgments are inadmissible if they rely on grounds other than those strictly listed in Art. 448, comma 2-bis, such as lack of reasoning regarding acquittal conditions.

Parole chiave

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cassation admissibility penalty application judgment illegal sentencing lack of reasoning acquittal conditions procedural law costs allocation recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n.
Art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen.
Maria Tramontano e Vito Eduardo Tramontano hanno proposto un ricorso congiunto, con il quale hanno articolato un unico motivo di impugnazione deducendo – ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen.
Art. 129, cod. proc. pen.
Nel caso in esame, l’unico motivo di impugnazione attiene alla dedotta carenza di motivazione in ordine alla sussistenza delle condizioni per il proscioglimento dell’imputato ai sensi dell’art. 129 cod.proc.pen..
Art. 447, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Art. 444 ss. cod. proc. pen.
Art. 73, T.U. stup.
– il vizio di omessa motivazione in riferimento all’art. 73, T.U. stup. e 129 e 444 cod.proc.pen..
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
art. 129 cod.proc.pen
Nel caso in esame, l’unico motivo di impugnazione attiene alla dedotta carenza di motivazione in ordine alla sussistenza delle condizioni per il proscioglimento dell’imputato ai sensi dell’art. 129 cod.proc.pen..

Giurisprudenza citata

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Sez. 6 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337-01
Sez. F del 28/05/2020, Messnaoui, Rv. 279761-01
Sez. F del 28/05/2020, Messnaoui, Rv. 279761-01).
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014
103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014;
Sez. F, Ordinanza n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761
Sez. F, Ordinanza n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 cit.).
Sez. 6, n. 1365 del 05/12/2018, Turci, Rv. 274840
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

iato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: Morello Alfonso nato a TORRE ANNUNZIATA il 27/11/1972 Morello Gerardo nato a TORRE ANNUNZIATA il 06/02/1971 Tortora Ciro nato a POMPEI il 24/10/1978 Tramontano Maria nato a VALLO DELLA LUCANIA il 12/09/1959 Tramontano Vito Edoardo nato a BATTIPAGLIA il 28/06/2000 avverso la sentenza del 10/12/2024 del GIP TRIBUNALEdi Salerno

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il GUP del Tribunale di Salerno ha applicato nei confronti di Morello Alfonso, Morello Gerardo, Tortora Ciro, Tramontano Maria e Tramontano Vito Edoardo, ai sensi degli artt. 444 ss. cod.proc.pen. e in riferimento ai reati previsti dagli artt.81 cpv. cod.pen. e 73, commi 1 e 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, le seguenti pene: per Alfonso Morello, anni quattro e mesi quattro di reclusione ed € 19.200,00 di multa; per Gerardo Morello, anni quattro e mesi quattro di reclusione ed € 19.200,00 di multa; per Ciro Tortora anni tre e mesi otto di reclusione ed € 18.400,00 di multa, per Maria Tramontano, anni tre e mesi dieci di reclusione ed € 13.000,00 di multa; per Vito Eduardo Tramontano, anni tre e mesi sei di reclusione ed € 13.000,00 di multa.

2. Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i predetti imputati, a mezzo del proprio difensore. Alfonso Morello, Ciro Morello e Ciro Tortora hanno proposto distinti ricorsi, dal coincidente tenore letterale, con i quali hanno dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b) e c), cod.proc.pen. – il vizio di omessa motivazione in riferimento all’art. 73, T.U. stup. e 129 e 444 cod.proc.pen.. Maria Tramontano e Vito Eduardo Tramontano hanno proposto un ricorso congiunto, con il quale hanno articolato un unico motivo di impugnazione deducendo – ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen.

– la violazione dell’art.447 (rectius, 448), comma 2-bis, cod.proc.pen., per effetto dell’illegalità della pena. Hanno dedotto che il giudice aveva applicato la pena indicando come più grave il reato contestato al capo n.2) e partendo da una pena base di anni sei di reclusione ed € 26.000,00 di multa; esponendo che lo stesso capo 2) conteneva la contestazione del reato di cui all’art. 73, comma 5, T.U. stup., prevedente – all’epoca del fatto – una cornice edittale compresa tra mesi sei ed anni quattro di reclusione e tra € 1.032,00 ed € 10.329,00 di multa.

3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi.

4. I ricorsi proposti daAlfonso Morello, Ciro Morello e Ciro Tortora sono inammissibili. Va premesso che i limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta sono attualmente regolati dal disposto dell’art. 448, comma 2- bis, cod.proc.pen., introdotto dalla l. 23 giugno 2017. n.103, ai sensi del quale il Pubblico Ministero e l'imputato possono ricorrere solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, conseguendone l'inammissibilità del ricorso per cassazione con cui si deducano vizi di violazione di legge diversi da quelli tassativamente indicati nel citato comma 2-bis (Sez.6 del 07/11/2019, dep.2020, Pierri, Rv. 278337-01;

Sez. F del 28/05/2020, Messnaoui, Rv. 279761-01). Nel caso in esame, l’unico motivo di impugnazione attiene alla dedotta carenza di motivazione in ordine alla sussistenza delle condizioni per il proscioglimento dell’imputato ai sensi dell’art. 129 cod.proc.pen.. Peraltro, sulla base della giurisprudenza di questa Corte, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014;

Sez. F, Ordinanza n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 cit.).

5. Il ricorso proposto da Maria Tramontano e Vito Eduardo Tramontano, con il quale è stata dedotta una fattispecie di illegalità della pena, è fondato. Difatti, il giudice procedente ha applicato la pena – con valutazione coerente tra motivazione e dispositivo - valutando, quale reato più grave, quello contestato al capo 2) ai sensi dell’art. 73, comma 5, T.U. stup. e partendo da una pena base di anni sei di reclusione ed € 26.000,00 di multa; allorquando la pena edittale applicabile ratione temporis per la predetta fattispecie era compresa tra anni sei e mesi quattro di reclusione ed € 1.032,00 ed € 10.329,00 di multa. Si verte, pertanto, in una fattispecie di pena illegale astrattamente deducibile mediante ricorso per cassazione (cfr. Sez. 6, n. 1365 del 05/12/2018, dep. 2019, Turci, Rv. 274840). Cui consegue, nel caso di specie, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di Salerno, per nuovo esame della richiesta di applicazione della pena.

6. Mentre, per quanto riguarda gli altri ricorrenti, alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna degli stessial pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», i medesimi ricorrenti vanno condannati al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Tramontano Maria e Tramontano Vito Edoardo e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Salerno - Ufficio giudice per le indagini preliminari - per l'ulteriore corso. Dichiara inammissibili i ricorsi di Morello Alfonso, Morello Gerardo e Tortora Ciro e li condanna al pagamento delle spese proces