Cassation Court dismisses appeal on prescription defense due to application of Law 103/2017 suspension rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the defense's argument regarding the abrogation of prescription suspension rules was unfounded. The defense argued that the relevant suspension provisions were repealed, but the Court applied the specific transitional rules of Law 103/2017 to crimes committed between August 2017 and December 2019. Consequently, the Court determined that the crime was not prescribed at the time of the appellate judgment because the statutory suspension period extended the prescription deadline.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 159, commi 2 e 3 c.p.; Art. 1 comma 15 legge 103/2017; Art. 2 comma 1 lettera a) legge 134/2021: For crimes committed between August 3, 2017, and December 31, 2019, the suspension of prescription terms introduced by Law 103/2017 remains fully applicable, preventing the statute of limitations from expiring before the final judgment is pronounced.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ALOISE FRANCESCO nato a MENDICINO il 12/05/1957 avverso la sentenza del 13/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza di condanna resa il 5 novembre 2021 dal Tribunale di Cosenza nei confronti di Francesco Aloise, in ordine al reato di cui all'art. 186, commi 1, 2, 2-bis e 3, in relazione al comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (commesso il 17 novembre 2018). 1.1. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso il difensore dell'imputato,affidandolo ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine alla intervenuta prescrizione. Sostiene la difesa che non sarebbero computabili le cause di sospensione previste dall'art. 159, commi 2 e 3, cod. pen., poiché la norma è stata abrogata dall'art. 1, comma 2, della legge del 9 gennaio 2019.
2. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
3. In data 20 gennaio 2025, sono pervenute conclusioni scritte del difensore, avv. Francesco Lista, che insiste perché sia dichiarato estinto il reato per intervenuta p prescrizione.
4. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
5. Le Sezioni Unite di questa Corte, investite dal quesito: "se la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159, commi secondo, terzo e quarto, cod. pen., nel testo introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 continui ad essere applicabile, dopo l'introduzione dell'art. 2, comma 1, a), della legge 27 novembre 2021, n. 134, in relazione ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019", con sentenza resa all'udienza pubblica del 12 dicembre 2024, hanno stabilito - come si legge nell'informazione provvisoria divulgata immediatamente dopo la decisione - che" per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 si applica la disciplina di cui alla legge n. 103 del 2017".
Poiché il reato contestato rientra tra quelli commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, va applicata integralmente la disciplina di cui alla legge n. 103 del 2017, la quale per i reati commessi dopo la sua entrata in vigore (e, quindi, dal 3 agosto 2017 in poi, ai sensi dell'art. 1, comma 15, della legge citata), modificando l'art. 159, comma 2, c.p., aveva introdotto una nuova ipotesi di sospensione del termine di prescrizione decorrente dalla scadenza del termine di deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo o secondo grado sino alla pronuncia della sentenza del grado successivo o definitiva per un tempo comunque non superiore ad un anno e mesi sei per ciascun ulteriore grado di giudizio.
Il reato ascritto all'imputato non era quindi prescritto alla data della sentenza di appello (13 marzo 2024), così come esattamente si legge nella sentenza impugnata, perché al termine "fisiologico" di prescrizione del 17 novembre 2023 deve aggiungersi la sospensione prevista dalla legge 103 del 2017, pari ad anni 1 e mesi 6, conseguendone che il reato si prescrive nel maggio 2015.
6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 gennaio 2025 Il Consigliere