Cassation annuls appeal court's denial of suspended sentence due to misinterpretation of judicial record.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court annulled the Court of Appeal's decision denying Riccardo Pisapia a suspended sentence because the lower court misinterpreted his criminal record. While the appellate court cited multiple prior convictions to justify a negative prognosis, the Supreme Court found only one relevant prior suspended sentence existed. Consequently, the court ruled that the lower court's reasoning was flawed and remanded the case for a new evaluation of the benefit's grantability.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 624, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: The appellate court must accurately assess the criminal record to determine if prior convictions bar a suspended sentence; a misinterpretation of the judicial record rendering a false impression of recidivism constitutes a violation of law requiring annulment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PISAPIA RICCARDO nato a CAGLIARI il 16/07/1996 avverso la sentenza del 30/09/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA; sentita la Procura generale, nella persona del Sostituto Procuratore LUCIA ODELLO, che ha concluso nel senso dell'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al beneficio della sospensione condizionale della pena; sentito l'avvocato TRUDU LUIGI, del foro di Cagliari, in difesa di PISAPIA RICCARDO, ./.. che insiste nella richiesta di accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'Appello di Cagliari, con il provvedimento indicato in epigrafe, ha confermato la sentenza di condanna di Riccardo Pisapia alla pana di sei mesi di reclusione ed euro 1.200,00 di multa per la fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 9 ottobre 1990, n. 309 (avente a oggetto circa 55,02 g di hashish).
2. È stato proposto nell'interesse dell'imputato ricorso fondato su un motivo deducente violazione di legge e vizio cumulativo di motivazione in ordine al diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena (di seguito enunciato ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). La Corte territoriale avrebbe effettuato una valutazione prognostica negativa circa la ricaduta nel reato argomentando dalle plurime condanne definitive già riportate dall'imputato ma sostanzialmente travisando il certificato del casellario giudiziale agli atti. Da esso emergerebbe un'unica condanna per fatto specifico a pena sospesa che, cumulata a quella irrogata per la fattispecie sub iudice, non sarebbe ostativa alla concessione del beneficio. Conclude il ricorrente chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza sul punto ovvero la concessione del detto beneficio in sede di legittimità.
3. Le parti hanno discusso e concluso nei termini di cui in epigrafe (con deposito di memoria nell'interesse del ricorrente).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. I giudici di secondo grado, per quanto ancora rileva in questa sede, in considerazione di specifico motivo d'appello, hanno negato la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, non concesso in primo grado in assenza di supporto motivazionale, in ragione di una prognosi negativa di ricaduta nel reato a cui è stata sottesa, in termini determinanti, la pluralità delle condanne definitive già riportate dall'imputato anche per delitti della medesima indole. Per converso, dal certificato del Casellario giudiziale allegato al ricorso e presente nel fascicolo processuale emerge, come evidenziato dal ricorrente, una sola condanna, per reato della stesa indole, a pena sospesa in astratto non ostativa alla concessine una seconda volta del beneficio in oggetto (quattro mesi di reclusione ed euro 600,00 di multa).
3. Ne conseguono quindi tanto il travisamento sostanzialmente denunciato, in ragione dell'erronea percezione del significante, il contenuto del certificato del casellario giudiziale, quanto la sua decisività in ragione del rilievo pregnante e sostanzialmente assorbente dato dalla stessa Corte d'appello alla pluralità delle condanne ai fini del giudizio prognostico negativo (in merito ai termini del travisamento rilevante si vedano, ex plurimis, limitando i riferimenti solo a talune delle più recenti decisioni: Sez. 4, n. 41197 del 09/07/2024, Cassottana, in motivazione; Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, M., Rv. 283777 - 01; Sez. 4, n. 35963 del 03/12/2020, Tassoni, Rv. 280155 - 01).
4. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata, limitatamente al giudizio in merito al beneficio della sospensione condizionale della pena, con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Cagliari per nuovo esame, necessitando valutazioni di merito in ordine alla concedibilità del beneficio in oggetto, dovendosi dichiarare l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato ascrittogli ex art. 624, comma 1, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla questione concernente la sospensione condizionale della pena e rinvia, per nuovo esame, ad altra Sezione della Corte di appello di Cagliari. Dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabili