Cassation court dismisses appeals as inadmissible because the prescription period had not yet expired at the appellate hearing date.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Nacca Marco and Raso Emilio inadmissible due to a procedural error regarding the prescription period. The appellants argued that seven years and six months had passed since the alleged crime on December 7, 2016, rendering the case time-barred. The court ruled that the appellate hearing date of July 16, 2024, occurred before the full prescription period matured, as the trial had been suspended for impediments, thus preserving the right to appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 lett. b) cod. proc. pen.; The prescription period for criminal offenses is calculated based on the date of the hearing, excluding any suspensions for impediments, and the appeal is inadmissible if the period has not yet fully matured at the time of the appellate judgment.
Parole chiave
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seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: NACCA MARCO nato a NAPOLI il 10/04/1983 RASO EMILIO nato a CITTANOVA il 06/04/1948 avverso la sentenza del 16/07/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE; lette le conclusioni del P.G.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 16.7.2024 la Corte d'appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza emessa, all'esito di rito abbreviato, dal Gip del Tribunale di Livorno in data 30.5.2018, ha assolto Nacca Francesco dal delitto di cui al capo A) in relazione all'episodio del 7.12.2016 per non aver commesso il fatto confermando nel resto la sentenza impugnata.
2. Il presente procedimento trae origine dall'attività di indagine svolta dai Carabinieri della Compagnia di Portoferraio, Nucleo Operativo e Radiomobile, compendiata nell'informativa di P.G. del 9 febbraio 2017. Nell'ambito di una diversa attività investigativa, dalle dichiarazioni del detenuto Mastrovito Francesco emergeva che nel giugno 2016, nel carcere di Porto Azzurro, veniva introdotta sostanza stupefacente del tipo hashish o marijuana, poi spacciata ai detenuti per il tramite anche di un agente della Polizia penitenziaria. Posta sotto intercettazione l'utenza del sospettato e poi dell'utenza in uso a Nacca Mauro, che originariamente ivi detenuto aveva ottenuto di scontare la pena in regime di detenzione domiciliare, dalle intercettazioni emergeva la gestione di un'attività illecita tra Nacca Mauro ed il fratello Nacca Marco, entrambi in regime di detenzione domiciliare a Porto Azzurro, in cui gli stessi facevano riferimento all'investimento di consistenti somme di denaro nella compravendita di beni indicati con linguaggio criptico come "macchine" o "motorini" di cui peraltro non risultavano fare commercio.
Acquisiti i tabulati telefonici relativi alle due utenze ed effettuati gli accertamenti mediante i circuiti telematici Sisal, si riscontrava che i versamenti venivano effettuati mediante ricariche postpay dai prossimi congiunti di Nacca Mauro e Nacca Marco (non essendo gli stessi in condizione di muoversi), ed in particolare dal fratello Nacca Francesco, emergendo un consistente flusso di denaro (pari a circa euro 20.000,00 in due mesi) versato dai Nacca in favore di quattro carte postpay, tre delle quali intestate a persone dimoranti nel napoletano ed una quarta a Raso Emilio, che al tempo risultava sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno in Genova, ma che in passato era stato ristretto presso il carcere di Porto Azzurro con Nacca Mauro e Nacca Marco.
L'attività di intercettazione, incrociata con i dati delle ricariche induceva quindi ad ipotizzare che i due fratelli Nacca, benché si trovassero in detenzione domiciliare, gestissero un'attività di spaccio di sostanze stupefacenti sul territorio elbano che svolgevano grazie ai rifornimenti provenienti da Genova e da Napoli. Tale ipotesi trovava conferma in quanto accertato il 7.12.2016 in quanto veniva intercettata una telefonata sull'utenza di Nacca Marco da parte di tale Orrù Simone che preannunciava il suo arrivo sull'isola D'Elba. Effettuato un servizio di osservazione in pari data si procedeva al controllo dell'Orrù appena sbarcato mentre si incontrava con tale Angelotti Stefano.
La perquisizione permetteva di rinvenire in suo possesso circa 5kg di sostanza stupefacente di tipo hashish costituita da 50 panetti da 100 gr. circa custoditi all'interno del suo zaino. Una volta arrestato l'Orrù, nel periodo di permanenza in caserma, si constatava che sulla sua utenza pervenivano numerose chiamate sia da Raso Emilio che da Nacca Marco. La perquisizione poco dopo svolta presso Nacca Marco consentiva di accertare i suoi contatti con il Raso ed i suoi tentativi di contatto con l'Orrù. Quest'ultimo in sede di interrogatorio aveva ammesso il trasporto di stupefacente da Genova ma non aveva menzionato né il mittente né i destinatari. 2.1.
Il Gip sulla scorta di tale compendio probatorio, costituito dalle intercettazioni, dai tabulati e dal servizio di osservazione svolto dalla P.G. oltre che dall'esito dell'arresto e della perquisizione di Orrù, riteneva fosse stata raggiunta la prova della sussistenza del reato di cui al capo A) in relazione all'episodio del 7.12.2016, nel quale riteneva fossero coinvolti i fratelli Nacca ed il Raso. Non riteneva invece sufficientemente provata la sussistenza degli altri episodi contestati al capo A) né della fattispecie di cui al capo B), in quanto l'esborso di denaro verso i soggetti campani non risultava univocamente connesso all'acquisto di stupefacente.
Quanto al trattamento sanzionatorio, il Gip escludeva per tutti gli imputati la contestata recidiva ma riteneva insussistenti i presupposti per l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche. 2.2. Il giudice d'appello riteneva meritevole di accoglimento solo l'impugnazione proposta da Nacca Francesco, non risultando la prova certa del suo coinvolgimento nell'episodio del 7.12.2016 con conseguente assoluzione per non aver commesso il fatto. Riteneva invece infondati gli appelli proposti da Raso Francesco e Nacca Marco.
3. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione con separati atti Nacca Marco e Raso Emilio articolando il medesimo motivo. Con detto motivo invocano la violazione dell'art. 606 lett.
b) cod.proc.pen. per inosservanza o erronea applicazione della legge penale e di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale. Rilevano che alla data di celebrazione dell'udienza in appello risultava maturato il termine prescrizionale di anni 7 e mesi 6 in relazione alla fattispecie contestata consumata in data 7 dicembre 2016.
4. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono manifestamente infondati. Ed invero, dall'esame dell'incarto processuale, risulta che il giudizio di appello, originariamente fissato per la data del 12.2.2024, veniva rinviato all'udienza del 29.4.2024. A detta udienza il processo veniva nuovamente rinviato all'udienza del 17.6.2024 per impedimento dell'imputato, con sospensione di giorni 60 a decorrere dalla data di cessazione dell'impedimento. Ne deriva, pertanto, che alla data di discussione del giudizio di appello, ovvero il 16.7.2024, il termine di prescrizione (pari ad anni sette e mesi sei) con la predetta sospensione non era ancora maturato.
3. In conclusione, i ricorsi manifestamente infondati vanno dichiarati inammissibili. Segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila ciascuno in favore della C