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Sentenza — n. 18846/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against drug conviction, rejecting minor offense exemption due to professional drug dealing.

Numero d'incarto Sentenza — n. 18846/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation rejected the appeal filed by Mallouk Bouchaib against his conviction for illegal possession of crack cocaine. The defense argued for a non-prosecution exemption based on the crime's minor nature, but the court found the defendant's professional drug dealing indicated significant culpability and financial gain. Consequently, the court ruled that the statutory requirements for the minor offense exemption were not met.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: The exemption for crimes of particular minor nature is denied when the defendant's professional conduct and the objective gravity of the offense demonstrate high culpability.

Parole chiave

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minor offense exemption drug trafficking conviction professional criminal activity criminal culpability Cassazione appeal caso poco grave traffico aggravato di stupefacenti possesso illecito di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, lamentando, con unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90
Con sentenza del 31.10.2024, la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna di Mallouk Bouchiab per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, in relazione all’illecita detenzione di gr.
art. 131-bis cod. pen
Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, lamentando, con unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 27595 del 11/05/2022, Omogiate, Rv. 283420 - 01
Sez. 4, n. 27595 del 11/05/2022, Omogiate, Rv. 283420 - 01).
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Testo completo

ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Mallouk Bouchaib nato a null (Marocco) il 01/01/1988 udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Ranaldi; lette le conclusioni del P.G.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 31.10.2024, la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna di Mallouk Bouchiab per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, in relazione all’illecita detenzione di gr. 2 lordi di sostanza stupefacente del tipo crack (fatto del 16.2.2024).

2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, lamentando, con unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’annullamento della sentenza impugnata sul punto devoluto.

4. Il difensore del ricorrente ha depositato conclusioni scritte con cui insiste per l’accoglimento del ricorso.

5. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.

6. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la sentenza impugnata ha legittimamente e adeguatamente motivato l’esclusione dei presupposti per l’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., valorizzando la professionalità dimostrata dal prevenuto nella commissione del reato, desunta dalla natura non occasionale dell’attività illecita posta in essere, ritenuta – in modo non illogico – indicativa del fatto che egli traesse da essa i mezzi per il proprio sostentamento. Sotto questo profilo, l’apparato argomentativo è in linea con l’orientamento della Corte regolatrice secondo cui, ai fini della valutazione sulla "particolare tenuità del fatto", possono (e devono) essere considerati gli indici di gravità oggettiva del reato e il grado di colpevolezza dell'imputato, alla stregua dell'art. 133 cod. pen. (cfr. Sez. 4, n. 27595 del 11/05/2022, Omogiate, Rv. 283420 - 01).

7. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese