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Sentenza — n. 17879/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 17879/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 17879/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Firenze ha rigettato la domanda, avanzata nell'interesse di Bendehane Youness, di riparazione per l'ingiusta detenzione patita in relazione ai delitti di detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti e porto di una pistola semiautomatica con matricola abrasa. 1.1. Fermato da una pattuglia della polizia stradale a bordo di un'autovettura guidata da altra persona, mentre il conducente dichiarava alle Forze dell'ordine di avere dei soldi nascosti sotto il tappetino, il ricorrente interveniva in lingua straniera, rivolgendosi al compagno e facendo un cenno con la testa a seguito del quale costui interrompeva immediatamente il proprio discorso.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 17879/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la prefata ordinanza ricorre ha proposto ricorso il difensore del Bendehane che solleva un unico motivo con cui deduce violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza di profili di colpa grave tali da concorrere a determinare la detenzione patita. L'ordinanza impugnata non si confronta con la sentenza assolutoria, laddove questa afferma che non vi è prova in ordine alla consapevolezza del prevenuto della presenza e del trasporto di quanto rinvenuto. Quanto alla valorizzazione del silenzio reso in sede di interrogatorio di garanzia, la difesa evidenzia come l'esercizio da parte dell'indagato della facoltà di non rispondere non incida sul diritto alla riparazione.

Parole chiave

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indennità per detenzione detenzione di stupefacenti guida senza autorizzazione delitto di fuga eccezione di illegalità altri reati
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BENDEHANE YOUNESS nato il 15/09/1991 avverso l'ordinanza del 16/09/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; lette le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Firenze ha rigettato la domanda, avanzata nell'interesse di Bendehane Youness, di riparazione per l'ingiusta detenzione patita in relazione ai delitti di detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti e porto di una pistola semiautomatica con matricola abrasa. 1.1. Fermato da una pattuglia della polizia stradale a bordo di un'autovettura guidata da altra persona, mentre il conducente dichiarava alle Forze dell'ordine di avere dei soldi nascosti sotto il tappetino, il ricorrente interveniva in lingua straniera, rivolgendosi al compagno e facendo un cenno con la testa a seguito del quale costui interrompeva immediatamente il proprio discorso.

Successivamente, veniva rinvenuto sotto il piantone dello sterzo un panetto di cocaina e uno di hashish e una pistola semiautomatica, con un proiettile in camera e sei proiettili nel serbatoio. 1.2. Con sentenza emessa in data 11 luglio 2018, divenuta irrevocabile il 23 novembre 2018, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Firenze assolveva l'imputato per non avere commesso il fatto. Il Giudice di primo grado aveva ritenuto che l'anzidetta condotta dell'imputato non provava nulla in ordine alla sua consapevolezza circa il trasporto della droga, del denaro in contante e della pistola, osservando che tale comportamento avrebbe potuto essere dovuto anche alla "sorpresa" provata dall'odierno ricorrente al momento della scoperta del denaro nel veicolo da parte delle Forze dell'ordine.

2. Il Giudice della riparazione ha reputato ostativa all'invocato indennizzo, in quanto gravemente colposa, la condotta dell'istante rappresentata dalla intromissione nel dialogo tra l'amico e gli agenti in lingua araba, al chiaro scopo di non farsi capire e di invitarlo a non parlare più, come poi avvenne; detta condotta, ancorché non dimostrativa della complicità nei reati contestati, rappresenterebbe comunque una colpa grave extraprocessuale. Ha altresì valorizzato, quale ulteriore argomento ai fini dell'esclusione della riparazione, il silenzio serbato in sede di interrogatorio di garanzia.

3. Avverso la prefata ordinanza ricorre ha proposto ricorso il difensore del Bendehane che solleva un unico motivo con cui deduce violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza di profili di colpa grave tali da concorrere a determinare la detenzione patita. L'ordinanza impugnata non si confronta con la sentenza assolutoria, laddove questa afferma che non vi è prova in ordine alla consapevolezza del prevenuto della presenza e del trasporto di quanto rinvenuto. Quanto alla valorizzazione del silenzio reso in sede di interrogatorio di garanzia, la difesa evidenzia come l'esercizio da parte dell'indagato della facoltà di non rispondere non incida sul diritto alla riparazione.

4. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso.

5. In data 30 gennaio 2025 è pervenuta memoria di replica alle anzidette conclusioni sottoscritta dall'avv. Daniel Giudice che insiste nelle ragioni del ricorso.

6. Il 17 gennaio 2025 è pervenuta memoria dell'Avvocatura generale dello Stato che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; in subordine il suo rigetto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. Nel ritenere connotata da colpa grave la condotta dell'istante, consistita nell'intromissione e nello scuotimento della testa, a seguito della quale il compagno smetteva di interloquire con le Forze dell'ordine, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi che regolano il giudizio di riparazione, in ragione dei distinti piani sui quali operano i due ambiti dell'accertamento della responsabilità penale e del riconoscimento dei presupposti per la riparazione dell'ingiusta detenzione. Invero, il giudice della riparazione, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, La Fornara, Rv. 268952).

Per decidere se l'imputato abbia dato causa per dolo o colpa grave alla misura cautelare, deve essere valutato il comportamento dell'interessato alla luce del quadro indiziario su cui si è fondato il titolo cautelare, sempre che gli elementi indiziari non siano stati dichiarati assolutamente inutilizzabili ovvero siano stati esclusi o neutralizzati nella loro valenza nel giudizio di assoluzione (Sez. 4, n. 41396 del 15/09/2016, Piccolo, Rv. 268238). In sostanza, il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi che possono condurre a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti (ciò sia in considerazione del diverso oggetto di accertamento: nel giudizio penale, la condotta di reato; nel giudizio di riparazione, la condotta gravemente colposa o dolosa causalmente rilevante ai fini della misura cautelare), sia in considerazione delle diverse regole di giudizio (applicandosi solo in sede penale la regola dell'al di là di ogni ragionevole dubbio ed una serie di limitazioni probatorie).

È vero, come sostiene il ricorrente, che a seguito della modifica introdotta nell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen., ad opera dell'art. 4 d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, l'esercizio da parte dell'imputato/indagato della facoltà di non rispondere non incide sul diritto alla riparazione. Si tratta di errore che, tuttavia, non compromette la tenuta del provvedimento impugnato. Ricorrendo, invero, alla c.d. "prova di resistenza", espunta l'argomentazione sul silenzio, il ravvisato profilo di colpa grave, correttamente individuato dal Giudice della riparazione nella descritta condotta tenuta dall'istante al momento del controllo di polizia, non esclusa come fatto storico dal Giudice di merito, in quanto sinergica all'adozione e al mantenimento della misura cautelare, risulta di per sé sufficiente a giustificare la soluzione adottata. 1.

3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Le spese in favore del Ministero resistente non sono dovute, atteso che, in applicazione del condiviso principio di diritto, già enunciato dalle sentenze delle Sezioni Unite con riguardo alla parte civile (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino Ciro; Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo), in riferimento a tutte le forme di giudizio camerale non partecipato, la liquidazione delle spese processali riferibili alla fase di legittimità in favore dell'Avvocatura generale dello Stato non è dovuta, perché essa non ha fornito alcun contributo, essendosi limitata a richiedere la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso, ovvero il suo rigetto, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla sulle spese a favore del Ministero resistente.