Sentenza — n. 17463/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl Tribunale di Catania, in funzione di giudice del riesame in materia di misure cautelari personali, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha confermato il provvedimento con il quale il 25 novembre 2024 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania aveva disposto la custodia cautelare in carcere di Viglianesi Cristian, perché ritenuto gravemente indiziato del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 6) nonché dei delitti scopo di cui agli artt. 81,110 cod. pen. e 73 T.U. Stup. specificati ai capi 7) e 9) dell'imputazione, commessi a Catania dal dicembre 2021 al settembre 2022, data in cui sono cessate le indagini.
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 110 cod. pen, art. 192 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 17463/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricco compendio investigativo dà conto del fatto che nell'abitazione in cui vivono Barbanera e Viglianesi, i corrieri provenienti dalla Calabria consegnano la sostanza stupefacente, ritirando il denaro, ivi anche custodito. In considerazione del fatto che gli indizi richiesti per l'applicazione di una misura cautelare non coincidono con la prova indiziaria disciplinata dall'art. 192 cod. proc. pen., la motivazione secondo la quale non solo Barbanera Maria Concetta ma anche il convivente Viglianesi Cristian avesse consapevolmente messo a disposizione dell'organizzazione l'abitazione di via Palermo 473 per la ricezione dello stupefacente e il pagamento del corrispettivo, utilizzando la cassa comune ivi custodita, risulta connotata da logicità.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VIGLIANESI CRISTIAN nato a CATANIA il 08/01/1991 avverso l'ordinanza del 23/12/2024 del TRIBUNALE DEL RIESAME DI CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; sentito il Procuratore generale, in persona della Sostituta dott.ssa GIUSEPPINA CASELLA, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito il difensore avv. GIUSEPPE LOMBARDO, in sostituzione ex art.102 cod. proc. pen. per delega orale dell'avv. Salvatore Pappalardo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del riesame in materia di misure cautelari personali, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha confermato il provvedimento con il quale il 25 novembre 2024 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania aveva disposto la custodia cautelare in carcere di Viglianesi Cristian, perché ritenuto gravemente indiziato del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 6) nonché dei delitti scopo di cui agli artt. 81,110 cod. pen. e 73 T.U. Stup. specificati ai capi 7) e 9) dell'imputazione, commessi a Catania dal dicembre 2021 al settembre 2022, data in cui sono cessate le indagini.
2. Cristian Viglianesi propone ricorso per cassazione censurando l'ordinanza, con il primo motivo, per erronea applicazione di legge in ordine alla qualificazione della condotta di partecipazione posta in essere dal Viglianesi ai sensi dell'art. 74, T.U. Stup. nonché illogicità di motivazione in relazione alla sussistenza dell'a ffectio societatis. La difesa ritiene che il contributo del Viglianesi si sia manifestato, nel periodo di indagine protrattosi per oltre 10 mesi, in soli tre episodi: il 22 aprile 2022, il 29 aprile 2022 e il 18 maggio 2022.
Tali episodi sarebbero indicativi di un contributo occasionale ed episodico, considerato che l'estemporanea ricezione della sostanza e la mera presenza all'interno dell'abitazione dimostrano come fosse la moglie Barbanera a ricevere i corrieri, non potendosi correlare il ruolo di partecipe dell'associazione esclusivamente alla relazione con la Barbanera e alla conoscenza dell'attività di spaccio posta in essere da quest'ultima. Inesistente, si assume, è il profilo dell'elemento soggettivo, ossia la coscienza e volontà di partecipare al sodalizio, atteso che il ricorrente aveva contatti esclusivamente con la moglie, dovendosene desumere l'assoluta assenza di qualsivoglia adesione del Viglianesi alla societas sceleris.
Con il secondo motivo, deduce inosservanza ed erronea applicazione di legge nonché difetto di motivazione in relazione alla condotta punita ex artt. 110 cod. pen. e 73 T.U. Stup. al capo 9). Secondo la difesa, il contenuto delle conversazioni intercettate non riveste portata individualizzante, confermando esclusivamente la conoscenza da parte del Viglianesi dell'attività di spaccio posta in essere dalla moglie e dai suoi familiari, ma non la cointeressenza in affari illeciti. La motivazione, si assume, è inadeguata a spiegare sulla base di quale compendio indiziario si sia ritenuta la condotta di concorso nella fattispecie di cui al capo 9), fondandosi su mere congetture e sospetti in quanto non rispettosa della connotazione che gli indizi devono avere ai sensi dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen.
Il Tribunale non risulta aver fatto buon governo delle regole interpretative e valutative dettate da questa disposizione. Con il terzo motivo, deduce manifesta illogicità della motivazione per quanto attiene alle esigenze cautelari. Secondo la difesa, il Tribunale ha utilizzato mere clausole di stile, pretermettendo l'esame della specifica posizione del Viglianesi il quale, prima dell'arresto, si manteneva lecitamente con il provento della sua attività lavorativa. Il Tribunale, si assume, ha omesso di compiere la necessaria e rigorosa valutazione dell'effettiva concretezza e attualità delle esigenze cautelari, né ha individuato gli elementi idonei a sostenere la possibilità di fronteggiare il pericolo di reiterazione criminosa soltanto con la permanenza in carcere.
Il Collegio non ha, infatti, motivato sull'adeguatezza della sola misura carceraria, limitandosi a una presunzione.3. All'odierna udienza, disposta la trattazione orale ai sensi degli artt.23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n.137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, 16 d.l. 30 dicembre 2021, n.228, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n.69, 35, comma 1, lett. a), 94, comma 2, d. Igs. 10 ottobre 2022, n.150, 1, comma 1, legge 30 dicembre 2022, n.199 e 11, comma 7, d.l. 30 dicembre 2023, n.215, le parti hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Occorre premettere che, secondo un principio interpretativo consolidato nella giurisprudenza di legittimità, i gravi indizi di colpevolezza, necessari per l'applicazione di una misura cautelare personale, e la prova indiziaria, di cui all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., operano su piani diversi, essendo sufficiente, nel primo caso, l'esistenza di una qualificata probabilità di colpevolezza, indipendentemente dal tipo di prova acquisita, e occorrendo, invece, nel secondo caso, la prova critica, logica e indiretta del fatto, contrapposta alla prova diretta acquisibile con i mezzi previsti dal codice di rito (Sez. 4, n. 27498 del 23/05/2019, Puca, Rv. 276704 — 01; Sez. 1, n. 43258 del 22/05/2018, Tantone, Rv. 275805 — 01; Sez. 4, n. 53369 del 09/11/2016, Jovanovic, Rv. 268683 - 01).
2. Sulla base di tale premessa, il primo e il secondo motivo di ricorso risultano infondati. A fronte di un ricco compendio investigativo, le cui fonti sono conversazioni intercettate, attività di videoripresa, sequestri di sostanza stupefacente e arresti, l'ordinanza ha descritto dettagliatamente più di 20 operazioni accertate, consistenti nell'andirivieni di corrieri della droga dalla Calabria all'abitazione situata in Catania, via Palermo 473, dimora di Barbanera Maria Concetta Gaia e del suo compagno Viglianesi Cristian. Gli elementi specificamente riferibili a quest'ultimo sono i seguenti: - alle 19:10 del 28 marzo 2022 il corriere Rizzo Rocco accede all'abitazione, da cui fuoriesce dopo un quarto d'ora e in quel momento nell'abitazione sono presenti sia Barbanera Maria Concetta che il marito Viglianesi Cristian; - il 22 aprile 2022, il corriere calabrese Cianella Pasquale raggiunge via Palermo 473 dopo che Nicotra Maria, moglie del boss Platania Francesco, si era recata consegnando una grande busta rosa piena, e preleva dall'abitazione una grossa busta bianca.
Pochi minuti dopo, nel corso della conversazione progr. 405 delle 16:02, Viglianesi Cristian informa la suocera Nicotra Maria di aver provveduto agli incombenti necessari;- il 29 aprile 2022 il corriere calabrese Cianella Pasquale riceve da Barbanera e Viglianesi, su istruzioni di Platania Francesco e Nicotra Maria, la somma di euro 37.000; - il 18 maggio 2022 il corriere Cianella torna all'abitazione da cui aveva ritirato una busta piena per poi ripartire per la Calabria, ed è accompagnato all'esterno dell'abitazione dal Viglianesi, che si guarda intorno con circospezione; - il 22 agosto 2022 viene intercettata e registrata una conversazione in cui Nicotra Maria e Platania Francesco, recatisi a casa della Barbanera per depositare del denaro da consegnare ai corrieri calabresi, raccomandano alla Barbanera e al compagno Viglianesi di occultare il denaro in attesa della suddivisione in base ai nomi dei destinatari indicati e, in particolare, Nicotra Maria raccomanda a Cristian «tienili in camera da letto quelli con i 50 euro»; - in data 12 settembre 2022, a seguito di perquisizione personale e domiciliare, la Barbanera viene arrestata e nell'abitazione in cui la donna vive con Viglianesi Cristian sono reperite, all'interno dell'armadio della camera da letto, banconote di vario taglio per un valore complessivo di euro 78.215; in una conversazione con Platania Francesco, Viglianesi Cristian con tono agitato, racconta dell'intervento della polizia e del fatto che gli hanno sequestrato tutto.
Il ricco compendio investigativo dà conto del fatto che nell'abitazione in cui vivono Barbanera e Viglianesi, i corrieri provenienti dalla Calabria consegnano la sostanza stupefacente, ritirando il denaro, ivi anche custodito. In considerazione del fatto che gli indizi richiesti per l'applicazione di una misura cautelare non coincidono con la prova indiziaria disciplinata dall'art. 192 cod. proc. pen., la motivazione secondo la quale non solo Barbanera Maria Concetta ma anche il convivente Viglianesi Cristian avesse consapevolmente messo a disposizione dell'organizzazione l'abitazione di via Palermo 473 per la ricezione dello stupefacente e il pagamento del corrispettivo, utilizzando la cassa comune ivi custodita, risulta connotata da logicità.
Ciò in quanto la circostanza che la maggior parte delle attività fossero riconducibili alla Barbanera non contraddice la considerazione che il luogo ove la stessa conviveva con Viglianesi Cristian fosse messo a disposizione dell'organizzazione in accordo con quest'ultimo il quale, peraltro, in occasione della consegna del 22 aprile 2022, in assenza della Barbanera, aveva provveduto in prima persona a ricevere il corriere. I giudici della cautela hanno, logicamente, valorizzato anche la presenza del Viglianesi in casa in occasione delle consegne, nonché la conversazione del 22 agosto 2022 in cui Nicotra Maria concorda sia con Barbanera Maria Concetta che con Viglianesi Cristian dove custodire il denaro da destinare ai vari fornitori, considerato per tale ragione cassa comune del gruppo.
Tale ultima valutazione ha trovato conferma nel rinvenimento nella medesima abitazione il 12 settembre 2022 di euro 78.215 all'interno dell'armadio della camera da letto.3. Nel ricorso si tende a ottenere, sia con riguardo al reato associativo che con riguardo al reato scopo, una diversa valutazione di tali emergenze investigative, non consentita al giudice di legittimità, suggerendo la natura meramente occasionale dell'attività svolta dal Viglianesi, peraltro in contrasto con quanto valutato dal Tribunale alle pagg. 17-18 dell'ordinanza, in cui si è specificamente replicato ad analoghe argomentazioni difensive.
4. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile in quanto aspecifico. Con riguardo alle esigenze cautelari, occorre ricordare che l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. stabilisce, in relazione al reato di cui alli art. 74 T.U. Stup., una doppia presunzione semplice di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della sola misura della custodia cautelare in carcere. Secondo quanto accertato dal giudice della cautela, la difesa nulla ha allegato a prova contraria; anzi, il Tribunale ha ravvisato plurimi elementi indicativi della sussistenza di un pericolo di recidiva più che concreto e attuale riferibile al Viglianesi, sia per l'ampiezza dell'attività illecita posta in essere dal sodalizio nel quale risulta inserito e della cui fiducia, evidentemente, gode, sia in ragione della gravità dei fatti dei quali è accusato, sintomatica di specifica professionalità e capacità a delinquere, nonché del contesto di relazioni interpersonali in cui egli risulta inserito.
Il Tribunale ha preso in esame anche l'alternativa della misura degli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico per considerare la misura inidonea a recidere i contatti con altri soggetti gravitanti nei circuiti criminali e a impedire la concreta realizzazione dei reati della medesima natura in ambito domestico. Con tali argomentazioni la censura omette di confrontarsi.
5. Al rigetto del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ma