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Sentenza — n. 17444/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls appeal sentence for Scuteri regarding fine continuation increases due to reformatio in peius violation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 17444/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the appeal court's sentence against Scuteri Giuseppe solely regarding the increase in monetary fines for the continuation of the crime. While the overall penalty was reduced, the appellate judge applied a higher cumulative fine calculation than the first instance, violating the prohibition of reformatio in peius. The appeals by Serio Francesco and Rubino Giuseppe were declared inadmissible due to a lack of specific legal and factual arguments in their submissions.

Regesto Legislator

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Art. 597, comma 4, cod. proc. pen.; The prohibition of reformatio in peius applies not only to the total penalty amount but also to all autonomous elements determining it, including increases resulting from the recognition of crime continuation.

Parole chiave

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reformatio in peius continuzione del reato aumenti di pena pecuniaria violazione art. 597 cpp inammissibilita' ricorso imputazione per reati di stupefacenti traffico aggravato di cocaina abuso di sostanze

Disposizioni normative citate

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Art. 597, comma 4, cod. proc. pen.
Stup., ha applicato l'aumento di euro 1.000 di multa per ciascun reato in continuazione, risolvendosi secondo la difesa tale aumento nella violazione del divieto di reformatio in peius sancito dall'art. 597 cod.
Art. 624 cod. proc. pen.
Ciò comporta l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Catanzaro e con dichiarazione d'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen.
Artt. 581 e 591 cod. proc. pen.
Art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309
Le imputazioni hanno riguardo a ipotesi di cessione di sostanze stupefacenti del tipo cocaina ex art. 73, comma 1, d.P.R.
Art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309
Le imputazioni hanno riguardo a ipotesi di cessione di sostanze stupefacenti del tipo cocaina ex art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, consumate dagli imputati in Isola Capo Rizzuto, nel rione c.d.
art. 597 cod. proc. pen
Stup., ha applicato l'aumento di euro 1.000 di multa per ciascun reato in continuazione, risolvendosi secondo la difesa tale aumento nella violazione del divieto di reformatio in peius sancito dall'art. 597 cod. proc. pen.
art. 624 cod. proc. pen
Ciò comporta l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Catanzaro e con dichiarazione d'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen.
art. 624 c.p
Visto l'art. 624 c.p.p., dichiara la irrevocabilita' della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilita' di Scuteri Giuseppe.Dichiara inammissibili i ricorsi di R

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 17113 del 16/12/2014
Sez. U, n. 40910 del 27/09/2005, William Morales
Sez. 5, n. 50083 del 29/09/2017, D'Ascanio
232066 - 01; Sez. 5, n. 50083 del 29/09/2017, D'Ascanio, Rv.
Sez. 2, n. 48259 del 23/09/2016, Pappalepore
271626 - 01; Sez. 2, n. 48259 del 23/09/2016, Pappalepore, Rv.
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale
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Testo completo

seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: SCUTERI GIUSEPPE nato a CROTONE il 03/01/1997 SERIO FRANCESCO nato a CROTONE il 24/05/1990 RUBINO GIUSEPPE nato a CROTONE il 18/09/1992 avverso la sentenza del 16/09/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'annullamento della sentenza nei confronti di Scuteri Giuseppe limitatamente all'applicazione degli aumenti di pena pecuniaria a titolo di continuazione, con rinvio per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio, con dichiarazione di inammissibilità del ricorso di Scuteri Giuseppe nel resto. Ha, inoltre, concluso per 'éinamnnissibilità dei ricorsi di Serio Francesco e Rubino Giuseppe; letta la memoria del difensore di Scuteri Giuseppe, Avv. FRANCESCA BUONOPANE, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. (#2

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Catanzaro, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato, per quanto qui d'interesse, la pronuncia di condanna emessa in data 13 dicembre 2023 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Crotone a seguito di giudizio abbreviato, nei confronti di SCUTERI Giuseppe per plurime condotte di cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina (capi A, C, D, G, H, 3, K, M, O, S, T, U, V, Z, II, MM, NN, TT, WW, AAA, BBB, EEE, KKK, 000, PPP/QQQ considerati unico reato, RRR, UUU, VVV e WWW dal 2018 al luglio 2022), previa qualificazione di tutti i fatti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309;

SERIO Francesco per i reati di cui ai capi Y, AA, EE ed FF (nel mese di giugno 2022) e RUBINO Giuseppe per i reati di cui ai capi B, F e G (nel mese di giugno 2022). Le imputazioni hanno riguardo a ipotesi di cessione di sostanze stupefacenti del tipo cocaina ex art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, consumate dagli imputati in Isola Capo Rizzuto, nel rione c.d. Palazzine. Il giudice di primo grado aveva già qualificato i reati ascritti a Rubino Giuseppe e Serio Francesco ai sensi dell'art. 73, comma 5, T.U. Stup., escludendo in ogni caso per tutte le imputazioni l'aggravante di cui all'art. 80 T.U.

Stup. correlata alla consumazione dell'attività di spaccio nei pressi dell'Istituto scolastico Karol Wojtyla e della Tenenza dei Carabinieri di Isola Capo Rizzuto.

2. Secondo quanto si legge nella sentenza impugnata, l'indagine sottesa al presente procedimento, vertente su plurime ipotesi delittuose riguardanti il traffico di sostanze stupefacenti, in particolare del tipo cocaina, nel territorio di Isola di Capo Rizzuto, veniva avviata sulla scorta di informazioni acquisite grazie a fonti confidenziali relative a un'intensa attività di spaccio di sostanze stupefacenti condotta presso le palazzine popolari ubicate tra via Libertà e via Eduardo De Filippo (nel rione c.d. Palazzine). Erano stati disposti servizi mirati di polizia giudiziaria, all'esito dei quali, in data 26 aprile 2022, si perveniva all'arresto di Scuteri Giuseppe, colto in flagranza di reato mentre cedeva cocaina a Riillo Domenico (capo A), il quale aveva confermato di essere un cliente abituale dello Scuteri (che riconosceva effigiato in un album fotografico sottopostogli) e aveva riferito anche di avere acquistato da quest'ultimo circa qualche settimana prima, in due occasioni, la medesima quantità e tipologia di droga (capo 000 della rubrica).

In tale occasione Riillo riferiva di aver contattato telefonicamente l'imputato, come d'uso, sull'utenza 388.3077580 prima di raggiungerlo alle palazzine, per accertarsi che lo stesso avesse effettivamente nella sua disponibilità il narcotico. Sottoposto lo Scuteri a perquisizione personale, gli veniva rinvenuta la somma di euro 715,00 (suddivisa in n. 10 banconote da euro 50,00 - n. 7 banconote da euro 20,00 - n. 4 banconote da euro 10,00 e n. 7 banconote da euro 5,00). Emergevano, inoltre, numerosi contatti telefonici tra lo Scuteri e altri soggetti notoriamente dediti al traffico di sostanze stupefacenti e gravati da precedenti specifici.

Gli esiti sopra riepilogati avvaloravano l'ipotesi investigativa circa il coinvolgimento dello Scuteri nel traffico di stupefacenti sul territorio di Isola di Capo Rizzuto, accreditando l'ipotesi che egli si approvvigionasse costantemente - attraverso canali consolidati - di stupefacente da destinare a successive, sistematiche cessioni. Acquisiti tali primi riscontri, gli inquirenti avevano installato nel luogo di ipotizzata cessione tre telecamere, precisamente disposte una in via E. De Filippo, una in via Libertà e un'altra in viale Grarnsci.

Dal confronto tra quanto captato dall'impianto di videosorveglianza e gli esiti delle attività di riscontro condotte presso gli acquirenti immortalati dalle telecamere, emergeva che il traffico di sostanze stupefacenti veniva svolto a domicilio da Scuteri Giuseppe, il quale, con cadenza quotidiana, riceveva gli acquirenti presso la sua abitazione o nel parcheggio antistante la stessa, per cedere loro il narcotico dietro corrispettivo. Emergevano altri soggetti coinvolti nell'attività illecita, tra i quali Rubino Giuseppe e Serio Francesco, soggetti autonomamente dediti ad attività di spaccio che, al contempo, coadiuvavano nei traffici illeciti Scuteri e altro imputato non ricorrente, garantendo ai clienti continuità nel rifornimento.

Il /ocus commissi delicti era sempre costituito dalle palazzine popolari site in Isola di Capo Rizzuto, ubicate tra via Libertà e via Eduardo De Filippo. Si trattava, in particolare, di due stabili, posti l'uno di fronte all'altro, separati da un piazzale comune adibito a posteggio auto, ciascuno dei quali godeva di due ingressi serviti dalla medesima scala ed era composto da cinque piani fuori terra, ognuno dei quali, a propria volta, ricomprendeva due appartamenti, l'uno posto sulla destra e l'altro sulla sinistra. Scuteri Giuseppe risiedeva nella palazzina posta sulla destra (rispetto all'ingresso da via Libertà), al secondo piano fuori terra.

Serio Francesco abitava nella palazzina posta sulla sinistra (rispetto all'ingresso da via Libertà), al quinto piano, in un appartamento accessibile mediante ingresso comune, posto sulla sinistra (rispetto all'inquadratura della telecamera istallata a seguito del decreto 15/2022). Rubino Giuseppe risiedeva in via Diaz, pur trovandosi sovente a orbitare nella zona delle palazzine popolari.

3. Giuseppe Scuteri propone ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, violazione di legge, ex art. 606, comma 1 lett. b), e vizio di motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. e), contraddittorietà della motivazione desumibile dal testo del provvedimento impugnato in relazione alla valutazione delle prove. Secondo la difesa, la Corte territoriale ha contraddittoriamente confermato la responsabilità del ricorrente con riguardo ad alcune contestazioni, pur avendola esclusa per altre, connotate dal medesimo compendio probatorio. Il ricorso concerne, in particolare, i soli capi di imputazione contestati con l'atto di appello (M, D, C, G, H, 3, K, T, U, WW e AAA), in relazione ai quali la Corte territoriale ha ritenuto che le doglianze difensive in punto di prova ignorassero il contesto indiziario di cui si è detto, idoneo a fornire la prova delle cessioni di droga anche laddove non vi sono stati il sequestro dello stupefacente o le dichiarazioni degli acquirenti.

La difesa, invece, sostiene che l'assenza di prova circa qualità e quantità di sostanza ceduta, l'assenza di prove circa l'effettiva cessione nel singolo episodio contestato (videoregistrazioni e/o sequestri agli acquirenti) avrebbe dovuto condurre all'esito assolutorio. Così, in riferimento ai capi M) (cessione di sostanza stupefacente di cui alla tabella 1, in quantità imprecisata a Pullano Maurizio in Isola di Capo Rizzuto il 14.06.2022) e D) (cessione di sostanza stupefacente di cui alla tabella 1, in quantità imprecisata a Trovato Mario in Isola di Capo Rizzuto 1'11.06.2022), in cui il contesto probatorio è connotato da incertezza della sostanza, nella qualità e quantità, e dall'assenza di prove che diano conto della cessione.

Con riguardo al capo C) (cessione di sostanza stupefacente di cui alla tabella 1, in quantità imprecisata a Bianco Carmine in Isola di Capo Rizzuto 1'11.06.2022), l'assenza di sequestro della sostanza, l'assenza di dati quantitativi e qualitativi depongono, si assume, per un quadro probatorio insufficiente e incerto, specie in considerazione del salto logico operato dalla Corte laddove rapporta il dato (presuntivamente) probante dell'evento a fatti accaduti tre giorni dopo. Con riguardo ai restanti capi contestati (G, H, 3, K, T, U, WW, AAA), si deduce che la sentenza contiene le stesse generiche valutazioni operate per i capi sopra rappresentati, connotati da incertezza probatoria, peraltro specificamente argomentata nell'atto di appello, a cui il giudice di appello non ha fornito idonea risposta, utilizzando parametri di valutazione che in precedenza erano serviti per assolvere.

Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 606 lett.

c) cod. proc. pen. per inosservanza delle norme processuali in relazione agli artt. 581 comma 1 lett.

a) e 597 cod. proc. pen. per aver la Corte di appello superato i limiti del devolutum in relazione all'aumento di pena (multa) operato. Con riguardo ai reati di cui ai capi capi A, C, D, G, H, 3, K, M, O, S, T, U, V, Z, II, MM, NN, TT, WW, AAA, BBB, EEE, KKK, 000, il giudice di primo grado aveva operato un aumento di euro 300,00 di multa per ogni singolo capo di imputazione contestato in continuazione, mentre con riguardo ai reati di cui ai capi PPP/QQQ, UUU, VVV e WWW, aveva operato un aumento di euro 600,00 di multa per ogni singolo capo. La Corte di appello, nel rideterminare la pena all'esito dell'assoluzione da taluni reati e della riqualificazione di tutte le condotte ai sensi dell'art. 73, comma 5, T.U. Stup., ha applicato l'aumento di euro 1.000 di multa per ciascun reato in continuazione, risolvendosi secondo la difesa tale aumento nella violazione del divieto di reformatio in peius sancito dall'art. 597 cod. proc. pen.

4. Giuseppe Rubino e Serio Francesco propongono ricorso, con unico atto, deducendo che la sentenza si presenta immotivata, illogica e contraddittoria; in particolare, che assume quale prova d'accusa dei fatti contestati elementi che tali non sono. I giudici, nel valutare la prova, si sostiene, avrebbero dovuto dar conto nella sentenza, usando argomentazioni giuridiche, dei risultati acquisiti e dei criteri adottati, con motivazione analitica e completa del convincimento e della scelta operata, sia in ordine alla posizione del Rubino che del Serio. La sentenza, secondo la difesa, ha disatteso risultanze probatorie certe e oggettive, evidenziate dagli elementi emersi dagli atti processuali, basandosi su dati di fatto ed elementi del tutto generici e incerti, elaborando una sorta di presunzione sfavorevole in danno dei due imputati e travisando i fatti.

5. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento della sentenza nei confronti di Scuteri Giuseppe limitatamente all'applicazione degli aumenti di pena pecuniaria a titolo di continuazione, con rinvio per la rideternninazione del trattamento sanzionatorio, con dichiarazione di inammissibilità del ricorso di Scuteri Giuseppe nel resto. Ha, inoltre, concluso per l'inammissibilità dei ricorsi di Serio Francesco e Rubino Giuseppe.

6. Il difensore di Scuteri Giuseppe ha depositato memoria difensiva insistendo per l'annullamento della sentenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo del ricorso di Giuseppe Scuteri non supera il vaglio di ammissibilità in quanto tende a ottenere una diversa valutazione dei fatti senza adeguato e specifico confronto con il tenore delle conformi sentenze di merito. In particolare, con riguardo al reato contestato al capo M), la Corte ha logicamente posto in correlazione l'incontro dello Scuteri con Pullano Maurizio in data 14 giugno 2022 a quanto da quest'ultimo dichiarato due giorni prima circa l'abituale rapporto con lo Scuteri per la fornitura di cocaina; con riguardo al reato contestato al capo D), il cessionario Mario Trovato ha indicato lo Scuteri quale suo fornitore abituale e risulta aver fissato un appuntamento con quest'ultimo in data 11 giugno 2022, ritenuto logicamente finalizzato alla cessione di stupefacente; con riguardo al capo C), la Corte (pag.50) ha giudicato inconcludenti le doglianze difensive a fronte dell'ingresso di Carmine Bianco nelle palazzine insieme allo Scuteri, a cui aveva fatto seguito l'uscita del medesimo Bianco in possesso di un involucro di colore bianco, come direttamente osservato dagli operanti.

Il generico richiamo alle allegazioni difensive contenute nell'atto di appello, con riguardo a tutti gli altri reati indicati nel presente motivo di ricorso, rende la censura aspecifica per omesso confronto con la puntuale motivazione offerta dalla Corte di appello alle pagg.50-51 ove, con riferimento a ciascuna condotta, i giudici di merito hanno indicato le prove poste a fondamento della condanna, quali le riprese delle telecamere (capo G), l'osservazione del lancio di stupefacente dai piani superiori agli acquirenti che attendevano in basso (capo H), il sequestro di stupefacente in possesso dell'acquirente (capo J), l'abitualità degli acquisti da parte del Barbuto, visto entrare con lo Scuteri nelle palazzine (capo K), il sequestro di sostanza rinvenuta indosso all'acquirente (capo U), l'ingestione di un involucro da parte dell'acquirente Corigliano, fermato dagli operanti all'uscita dalle palazzine (capo WW), l'abitualità degli acquisti da parte dello Scandale e del Fazzari (capo AAA).

A ciò si aggiunga quanto indicato dai giudici di merito nella parte descrittiva del contesto in cui si collocano le condotte; tanto per evidenziare ulteriormente l'aspecificità del motivo di ricorso.

2. Il secondo motivo di ricorso è fondato. In punto di determinazione della pena, la sentenza impugnata afferma quanto segue: «Allo Scuteri, per effetto della qualificazione dei reati ascritti nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, va irrogata la pena finale di anni due, mesi otto di reclusione ed C 22.000 di multa così determinata: pena base per il reato più grave di cui al capo RRR, valutata la continuazione interna, anni 1 e mesi 8 di reclusione ed euro 5.000 di multa, aumentata per gli altri 28 reati di 28 mesi e 28.000 euro di multa (un mese e 1000 euro di multa ciascuno), diminuita per la scelta del rito alla pena finale indicata», laddove il giudice di primo grado aveva determinato l'aumento per la continuazione in euro 300,00 di multa con riferimento a ciascuno dei reati contestati ai capi A, C, D, G, H, 3, K, M, O, S, T, U, V, Z, II, MM, NN, TT, WW, AAA, BBB, EEE, KKK, 000 e in euro 600,00 di multa con riferimento a ciascuno dei reati contestati ai capi PPP/QQQ, UUU, VVV e WWW.

Ma occorre osservare che viola il divieto della reformatio in peius di cui all'art. 597, comma 4, cod. proc. pen., il giudice di appello che, pur diminuendo complessivamente la pena, a seguito di assoluzione parziale da uno o più capi di imputazione o di diversa qualificazione del fatto, operi un diverso computo delle pene intermedie per effetto del vincolo della continuazione, in misura maggiore rispetto a quella fissata dal giudice di primo grado (Sez. 3, n. 17113 del 16/12/2014, dep. 2015, C., Rv. 263387 - 01). Il divieto di reformatio in peius della sentenza impugnata dal solo imputato hon riguarda, infatti, unicamente l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione e, quindi, anche l'aumento conseguente al riconoscimento della continuazione (Sez.

U, n. 40910 del 27/09/2005, William Morales, Rv. 232066 - 01; Sez. 5, n. 50083 del 29/09/2017, D'Ascanio, Rv. 271626 - 01; Sez. 2, n. 48259 del 23/09/2016, Pappalepore, Rv. 268636 - 01). Ciò comporta l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Catanzaro e con dichiarazione d'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen.

3. I ricorsi di Giuseppe Rubino e Francesco Serio non superano il vaglio di ammissibilità. I motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.) debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta; confronto qui del tutto mancante.

4. Alla declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi di Rubino Giuseppe e Serio Francesco segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», i ricorrenti vanno condannati al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Scuteri Giuseppe limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte d'appello di Catanzaro. Dichiara inammissibile il ricorso di Scuteri Giuseppe nel resto. Visto l'art. 624 c.p.p., dichiara la irrevocabilita' della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilita' di Scuteri Giuseppe.Dichiara inammissibili i ricorsi di R