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Sentenza — n. 17442/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 17442/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 17442/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza in data 11 ottobre 2024 (che riguarda, oltre alle posizioni di seguito esaminate, altre posizioni non rilevanti in questa sede) la Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza emessa - all'esito di giudizio abbreviato - dal Giudice dell'Udienza Preliminare del Tribunale della stessa città nei confronti di Giulio Falconieri. L'ha riformata, invece, per quanto riguarda la posizione di Roberto Longo e Chiara Marzano. 1.1. Roberto Longo è stato ritenuto responsabile: del reato di cui all'art. 74, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, quale capo e promotore di un'associazione finalizzata all'acquisto, alla detenzione per la cessione e alla vendita di cocaina e marijuana, operante «in Nardò fino al luglio 2020»; del reato di cui al capo Al), relativo a continuate violazioni degli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. n. 309/90 commesse in Nardò il 9 aprile 2020, in concorso con Roberto Giammarruto (coimputato non ricorrente).

Regesto Legislator

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artt. 110 cod. pen, art. 599 bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 73 d.P.R. n. 309/90, art. 81 cod. pen, art. 73, comma 1 d.P.R. n. 309/90; Sentenza — n. 17442/2025 — snpen · Corte di Cassazione: I motivi proposti non superano il vaglio di ammissibilità. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. non è ammissibile se formula doglianze relative alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (cfr. Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv.276102; Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170). Fa eccezione il caso in cui, ricorrendo per cassazione contro la sentenza resa all'esito di concordato in appello, l'imputato deduca l'omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di tale sentenza (Sez.

Parole chiave

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partecipazione al reato appartenenza a una banda traffico di cocaina commisurazione della pena per traffico di stupefacenti associazione con scopo economico crimine organizzato

Disposizioni normative citate

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artt. 110 cod. pen
309, quale capo e promotore di un'associazione finalizzata all'acquisto, alla detenzione per la cessione e alla vendita di cocaina e marijuana, operante «in Nardò fino al luglio 2020»; del reato di cui al capo Al), relativo a continuate violazioni degli artt. 110 cod. pen.
art. 599 bis cod. proc. pen
In grado di appello è stata accolta la richiesta di concordato formulata dalle parti ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
il difensore deduce: - col primo motivo, violazione di legge, dolendosi che la Corte di appello non abbia spiegato per quali ragioni, nel caso di specie, non avrebbe potuto trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 129 cod. proc. pen.
art. 73 d.P.R. n. 309/90
Rileva che, in ogni caso, la sentenza non indica episodi rilevanti ex art. 73 d.P.R. n. 309/90 che collochino Falconieri presso la marina di Nardò o in territori limitrofi.
art. 81 cod. pen
- col secondo motivo, violazione di legge e vizi di motivazione con riferimento all'entità dell'aumento di pena operato ai sensi dell'art. 81, comma 2, cod.
art. 73, comma 1 d.P.R. n. 309/90
n.309/90, quale partecipe dell'associazione di cui al capo A); del reato continuato di cui al capo A19), relativo a violazioni dell'art. 73, comma 4, d.P.R.
art. 62 bis cod. pen
L'aumento di pena per il reato di cui al capo Al) - della cui entità il ricorrente si duole sostenendo che la Corte di appello non ne avrebbe fornito adeguata motivazione - è stato determinato nella misura di mesi otto di reclusione (anni uno di reclusione, ridotti a mesi otto ex art. 62 bis cod. pen.).
art. 616 cod. proc. pen
186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che Marzano e Longo non versassero in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a carico di ciascuno di loro, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di ve
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: FALCONIERI GIULIO nato a NARDO' il 21/05/1988 LONGO ROBERTO nato a NARDO' il 15/05/1967 MARZANO CHIARA nata a NARDO' il 09/12/1995 avverso la sentenza del 11/10/2024 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGNALE; sentito il PG, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPINA CASELLA, che ha concluso chiedendo: la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi di MARZANO CHIARA e LONGO ROBERTO; il rigetto del ricorso di FALCONERI GIULIO; uditi i difensori presenti: avvocato STEFANO PRONTERA, del foro di LECCE, in difesa di LONGO ROBERTO, che, illustrando i motivi di ricorso, ne ha chiesto l'accoglimento. avvocato ALESSANDRO DIDDI, del foro di ROMA, e avvocato GIUSEPPE BONSEGNA, del foro di LECCE, in difesa di FALCONIERI GIULIO, i quali, illustrando i motivi di ricorso ne hanno chiesto l'accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 11 ottobre 2024 (che riguarda, oltre alle posizioni di seguito esaminate, altre posizioni non rilevanti in questa sede) la Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza emessa - all'esito di giudizio abbreviato - dal Giudice dell'Udienza Preliminare del Tribunale della stessa città nei confronti di Giulio Falconieri. L'ha riformata, invece, per quanto riguarda la posizione di Roberto Longo e Chiara Marzano. 1.1. Roberto Longo è stato ritenuto responsabile: del reato di cui all'art. 74, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, quale capo e promotore di un'associazione finalizzata all'acquisto, alla detenzione per la cessione e alla vendita di cocaina e marijuana, operante «in Nardò fino al luglio 2020»; del reato di cui al capo Al), relativo a continuate violazioni degli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. n. 309/90 commesse in Nardò il 9 aprile 2020, in concorso con Roberto Giammarruto (coimputato non ricorrente).

In grado di appello, sono state concesse all'imputato le attenuanti generiche, delle quali egli è stato ritenuto meritevole per aver rinunciato a tutti i motivi di gravame salvo a quelli relativi al trattamento sanzionatorio. La pena è stata determinata in anni nove e mesi quattro di reclusione. 1.2. Chiara Marzano è stata ritenuta responsabile: del reato di cui all'art. 74, comma 2, d.P.R. n.309/90, quale partecipe dell'associazione di cui al capo A); del reato continuato di cui al capo A19), relativo a violazioni dell'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/90 commesse in Nardò dal 26 ottobre 2019 al 4 novembre 2019, in concorso col coimputato non ricorrente Roberto Giammarruto.

In grado di appello è stata accolta la richiesta di concordato formulata dalle parti ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. La Marzano ha rinunciato a tutti i motivi, tranne quello riguardante il riconoscimento delle attenuanti generiche, delle quali ha chiesto l'applicazione. La pena è stata determinata nella misura concordata di anni quattro, mesi nove e giorni dieci di reclusione. 1.3. Giulio Falconieri è stato ritenuto responsabile: del reato di cui all'art. 74, comma 2, d.P.R. n. 309/90 quale partecipe dell'associazione di cui al capo A) e di violazioni dell'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/90 [A3), A4), A5) e A22)].

La pena è stata determinata in anni otto di reclusione. Ritenuta la continuazione tra i reati e più grave quello di cui al capo A).

2. Contro la sentenza della Corte di appello di Lecce hanno proposto tempestivo ricorso, per mezzo dei rispettivi difensori, Chiara Marzano, Roberto Longo e Giulio Falconieri.3. Il ricorso proposto nell'interesse di Chiara Marzano, consta di due motivi. Premesso che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello ha recepito l'accordo intervenuto tra le parti ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. il difensore deduce: - col primo motivo, violazione di legge, dolendosi che la Corte di appello non abbia spiegato per quali ragioni, nel caso di specie, non avrebbe potuto trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 129 cod. proc. pen. - col secondo motivo, violazione di legge e vizi di motivazione con riferimento all'entità dell'aumento di pena operato ai sensi dell'art. 81, comma 2, cod. pen. Il difensore rileva che la Corte territoriale non ha indicato le ragioni che hanno portato a determinare l'aumento di pena per il reato continuato di cui al capo A19) e neppure ha indicato l'entità dell'aumento di pena con riferimento a ciascuno dei fatti ivi contestati.

4. Il ricorso proposto nell'interesse di Roberto Longo consta di due motivi. 4.1. Col primo motivo, il difensore deduce violazione di legge e vizi di motivazione rilevando che l'aumento di pena a titolo di continuazione per il reato di cui al capo Al) è stato determinato in misura eccessiva senza fornire di ciò motivazione alcuna e in violazione dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale il giudice è tenuto a indicare i motivi fondanti l'incremento di pena per ciascuno dei reati uniti dal vincolo della continuazione. 4.2.

Col secondo motivo, il difensore deduce violazione di legge e vizi di motivazione sia con riferimento alla sussistenza del reato associativo (che sarebbe stata ritenuta in assenza di prova dei necessari elementi costitutivi); sia con riferimento al ruolo svolto da Longo nell'ipotizzata associazione, alla quale egli avrebbe contribuito - peraltro rendendosi responsabile di un solo reato fine [quello contestato al capo Al)] - «per soli sei mesi, precisamente dall'ottobre del 2019 all'aprile del 2020 [...], a fronte di un arco temporale che avrebbe visto operare l'associazione [...] dal maggio 2019 al luglio 2020»; sia quanto alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato (atteso che Longo avrebbe mantenuto contatti soltanto con Roberto Giammarruto e Ferdinando De Mitri); sia con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto che, in tesi difensiva, avrebbe dovuto essere ricondotto entro l'ambito operativo della fattispecie di cui all'art. 74, comma 6 , d.P.R. n. 309/90, atteso che tutti gli episodi contestati agli imputati [ivi compreso il capo Al) ascritto a Longo], sarebbero riconducibili alla fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90.

Con specifico riferimento alla qualificazione giuridica del fatto di cui al capo A) il difensore del ricorrente ricorda che l'eventuale accoglimento del motivo proposto dal coimputato Falconieri potrebbe produrre effetti, ai sensi dell'art. 587, comma 1, cod. proc. pen. anche nei confronti di Longo.

5. Il ricorso proposto nell'interesse di Giulio Falconieri consta di sei motivi che si riferiscono ai reati di cui ai capi A) e A22). Nessun motivo riguarda il reato di cui al capo A3) e i reati di cui ai capi A4) e A5). 5.1. Col primo, secondo e terzo motivo (che hanno contenuti strettamente connessi e possono essere esposti congiuntamente) il ricorrente deduce vizi di motivazione e violazione di legge sostanziale e processuale per essere stata ritenuta la partecipazione di Falconieri al reato associativo di cui al capo A). Come la difesa riferisce (e come risulta dalla sentenza impugnata: pagg. 33 e ss. della motivazione), secondo i collaboratori di giustizia Cosimo Spano e Francesco Bertilaccio, il gruppo promosso e capeggiato da Roberto Longo aveva il controllo sulla piazza di spaccio di Nardò, per gestire la quale Lonqo si avvaleva del suo uomo di fiducia:

Roberto Giammarruto. In particolare, l'associazione al vertice della quale operavano Longo e Giammarrutto, gestiva la commercializzazione di cocaina nel territorio neretino, mentre un altro gruppo, al vertice del quale c'era Antonio Duma (cognato di Lonao), si occupava di commercializzare la marijuana nel capoluogo. Come emerge dalla lettura della sentenza impugnata, nel rendere dichiarazioni sul punto, Bertilaccio ha chiarito che chiunque volesse svolgere attività di spaccio nel territorio di Nardò doveva essere autorizzato da Longo, il quale «percepiva una percentuale sullo smercio di droga»; ma, chi voleva «ritagliarsi un piccolo smercio», doveva «pagare una somma di denaro all'organizzazione criminale del Longo».

Nella sentenza impugnata si legge (pag.

34) che, a detta di Bertilaccio, del gruppo «di cui Longo era il capo faceva parte Falconieri Giulio, il quale pagava la somma di C 5.000,00 ogni mese per garantirsi la possibilità di spacciare nella "piazza" di Nardò». La difesa sostiene che l'affermazione secondo la quale Falconieri faceva parte del gruppo e quella secondo la quale egli pagava una somma fissa (il c.d. «punto») per poter spacciare a Nardò non sono coerenti dal punto di vista giuridico. Il pagamento di una somma fissa funzionale allo svolgimento di attività di spaccio, infatti, non comporta la partecipazione al reato associativo.

La difesa si duole che i giudici di merito abbiano valutato attendibile la chiamata in correità sia nella parte in cui genericamente indica in Falconieri un componente del gruppo capeggiato da Longo, sia nella parte in cui descrive i rapporti instaurati tra Falconieri e quel gruppo, senza valutare la compatibilità tecnico-giuridica tra queste affermazioni. Si duole, quindi, che la sentenza impugnata non abbia compiuto il doveroso approfondimento sull'individuazione della condotta di partecipazione e non abbia chiarito perché Falconieri debba essere considerato partecipe della associazione che controllava l'attività di spaccio a Nardò solo per aver pattuito con quella associazione il versamento di una somma mensile, in assenza del quale non avrebbe potuto operare sul mercato.

Secondo la difesa è contraddittorio (o comunque manifestamente illogico) aver considerato quali indizi rilevanti della partecipazione del ricorrente all'associazione capeggiata da Longo le dichiarazioni secondo le quali Falconieri versava una somma mensile al sodalizio per poter commercializzare marijuana nel territorio neretino. Da queste dichiarazioni, infatti, non si può desumere l'esistenza della affectio societatis necessaria a integrare la partecipazione al sodalizio e neppure la condivisione da parte di Falconieri degli scopi del gruppo.

In tesi difensiva, pagando «il punto» a Longo e Giammarruto, Falconieri ottenne di poter spacciare in proprio e dalle sentenze di merito non risulta che Falconieri fosse stabile fornitore dell'associazione, né che dalla stessa si rifornisse stabilmente, sicché l'unica condotta accertata sarebbe rappresentata dal pagamento del «punto», da se solo insufficiente ad integrare una condotta partecipativa. Così argomentando la difesa deduce: da un lato, violazione di legge per essere stata individuata nel pagamento del «punto» una condotta partecipativa; dall'altro, vizi di motivazione per non essere stato indicato il ruolo concretamente svolto da Falconieri all'interno della associazione e il contributo da lui fornito all'operatività del sodalizio.

Secondo il ricorrente, profili di contraddittorietà o manifesta illogicità possono cogliersi anche nella lettura che i giudici di merito hanno fornito delle conversazioni valutate rilevanti. La difesa osserva che le conversazioni riportate nella sentenza della Corte di appello possono rappresentare un riscontro all'affermazione secondo la quale Falconieri era associato, ma possono allo stesso modo rappresentare un riscontro all'affermazione secondo la quale egli spacciava in autonomia e, per poterlo fare, versava a Longo una cifra mensile fissa.

Pertanto, non consentono di sciogliere il nodo interpretativo sopra evidenziato e il quadro indiziario che ne deriva non è grave, preciso e concordante. Con riferimento alla conversazione del 9 novembre 2019 (RIT 1317/19 - progr. 8341), nella quale Roberto Giammarruto, parlando di Falconieri, disse a Loris Giannuzzi: «sta lavorando con noi» (come riportato a pag. 38 della sentenza impugnata sulla base della trascrizione eseguita dal perito), la difesa osserva che l'uso dell'espressione «con noi» (diversa dall'espressione «per noi» contenuta nella trascrizione della PG, alla quale si era inizialmente fatto riferimento) non depone inequivocamente nel senso dell'affiliazione di Falconieri al sodalizio ed è compatibile, sia con un organico inserimento nell'associazione, sia col pagamento di una somma fissa, necessario per poter lavorare in una piazza controllata dall'associazione stessa.Con riferimento alla conversazione dell'8 dicembre 2019 (RIT 1317/19 - progr. 15002), nella quale Giammarruto e Falconieri si confrontano sull'andamento degli affari, la difesa rileva che, in questa conversazione, Falconieri parla di andare a prendere «quell'altra cosa, meno cara» della quale ha parlato con Giammarruto e spiega che deve farlo perché sta vendendo poco (testualmente:

«non per niente, perché non ne sto vendendo molta») e rileva che tale conversazione non depone in termini non equivoci nel senso della partecipazione di Falconieri all'associazione, essendo compatibile con una attività di spaccio svolta in proprio ed essendo indicativa, oltre che di un autonomo approvvigionamento di sostanza, anche di attività di vendita svolte a titolo individuale (si spiegherebbe così l'uso della prima persona singolare: «vado a prendere», «non ne sto vendendo molta»). L'atto di ricorso sviluppa argomentazioni analoghe con riferimento alla conversazione del 20 gennaio 2020 (RrT 1118/19 - progr. 18060) e alle riprese della telecamera installata nei pressi del bar "Blend".

Dalla conversazione e dalle riprese emerge che, dovendo procurare marijuana a una persona di nazionalità cinese (tale "Giuseppe"), e «non trovando in quel momento la disponibilità di altri sodali per portargli la sostanza psicotropa da cedere all'acquirente», Longo contattò Falconieri, il quale si rese subito «disponibile a raggiungerlo» (pag. 40 della sentenza impugnata). La difesa osserva che Longo può essersi rivolto a Falconieri quale associato; ma può averlo fatto anche perché, avendolo autorizzato (dietro corrispettivo) a spacciare marijuana nel territorio di Nardò, sapeva che egli poteva avere disponibilità di questa sostanza e sostiene che sarebbe manifestamente illogico aver tratto da questo episodio una conferma dell'ipotizzata partecipazione di Falconieri alla associazione capeggiata da Longo.

Con riferimento alla conversazione del 1° ottobre 2019 (RIT 1317/19 - progr.916), nella quale Giammarruto disse a Falconieri che aveva fatto male a sottrarre le chiavi della moto a Edoardo Quaranta (debitore dell'odierno ricorrente) perché la madre di lui avrebbe potuto denunciarlo, la difesa osserva: da un lato, che Quaranta ha negato di essere debitore di Falconieri per avere acquistato da lui stupefacenti; dall'altro che, anche volendo ammettere che Falconieri avesse preso le chiavi della moto a scopo estorsivo, il fatto che Quaranta si sia rivolto a Giammarruto conferma solo che questi controllava lo spaccio nel territorio di Nardò, ma non anche che Falconieri svolgesse la propria attività nell'ambito dell'associazione.

A sostegno di tale argomentazione, la difesa ricorda che, nella conversazione intercettata, Giammarruto disse a Falconieri: «io in mezzo ai fatti vostri non mi intrometto»; una frase dalla quale sarebbe stato logico dedurre che l'ipotizzato rapporto debito credito tra Falconieri e Quaranta non coinvolgeva direttamente l'associazione e Giammarruto si era interessato al problema soltanto perché Falconieri spacciava a Nardò con l'autorizzazione del gruppo.Secondo la difesa, è priva di univoca e dirimente valenza nel senso indicato dalla sentenza impugnata anche la conversazione captata il 15 aprile 2020 (RIT 1317/19 - progr. 1658), nel corso della quale, parlando con Giammarruto dell'arresto di Vito Grillo, Falconieri disse di aver telefonato a Lorenzo Grillo (padre del giovane arrestato), di essersi rammaricato con lui dell'accaduto e di avere intenzione di mandare qualcosa al ragazzo.

Nel riportare a Giammarruto il contenuto della sua conversazione con Lorenzo Grillo, Falconieri disse di aver chiesto al padre dell'arrestato: «ma hai parlato poi con qualcuno, con l'amico nostro, no ... sai se ci è rimasto male?» (pag. 39 della sentenza impugnata). Da questa conversazione la sentenza impugnata desume che Falconieri condivideva con gli associati un patto di reciproca assistenza. La difesa obietta che, se fosse stato partecipe dell'associazione, l'odierno ricorrente avrebbe potuto limitarsi a sollecitarne l'intervento e, invece, si dichiarò disponibile a intervenire personalmente perché, come emerge dal contenuto della conversazione, era stato lui a coinvolgere Vito Grillo in attività di spaccio e, per questo, si riteneva responsabile del suo arresto.

In tesi difensiva, la circostanza che Falconieri operasse in proprio, senza rendere conto all'associazione e ai vertici della stessa, sarebbe confermata da alcune conversazioni intercettate il 30 maggio 2020 (RIT 553/20 - progr. 1387). Quel giorno, infatti, come anche i giudici di merito riferiscono (pag. 176 e ss. della sentenza di primo grado), essendosi sottratto ad un controllo di polizia, Falconieri «fornì indicazioni sulle modalità di occultamento e/o distruzione della sostanza stupefacente» alla compagna Aurelia Antonia Tiritto, ad Angelo Armenio e a Matteo Gaballo che collaboravano con lui nella commercializzazione della sostanza, ma non riferì ad altri dei problemi insorti né si rivolse, per farsi aiutare, ad altre persone individuate in sentenza come componenti della associazione.

Il ricorrente si duole che analoghi rilevi critici, formulati nell'atto di gravame con riferimento alla sentenza di primo grado, non abbiano avuto risposta nella sentenza impugnata. 5.2. Sotto diverso profilo, la difesa osserva (l'argomento è sviluppato in particolare nel secondo e nel terzo motivo) che a Falconieri sono state ascritte ai capi A4) e A5) violazioni dell'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/90 e, già in primo grado, i fatti di cui ai capi A3) e A22) sono stati qualificati ai sensi dell'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/90, sicché i giudici di merito hanno riconosciuto che il ricorrente si occupava soltanto dello spaccio di droghe leggere.

Muovendo da queste premesse, la difesa ricorda che, secondo le dichiarazioni di Francesco Bertilaccio (dichiarazioni che i giudici di merito non hanno posto in dubbio valutandole credibili e riscontrate), l'associazione promossa e capeggiata da Longo si occupava dello spaccio di cocaina, mentre lo spaccio di marijuana era affidato ad altra associazione capeggiata dal cognato di Longo, Duma Antonio, il quale si avvaleva, per la vendita, della famiglia Tiritto. Secondo la sentenza impugnata (pag. 38 della motivazione), le emergenze istruttorie consentono di ritenere che lo spaccio di marijuana fosse «appannaggio del gruppo di Duma nel centro di Nardò, ma non [...] nelle marine, dove anche il sodalizio che faceva capo al Longo poteva trafficare questa sostanza».

La Corte di appello sostiene che a tale conclusione sì può giungere alla luce di una conversazione intercettata 1'8 ottobre 2019 (RIT 1317/19 - prog. 2465) nella quale Giammarruto chiese a Loris Giannuzzi «se fosse in contatto con trafficanti in grado di procurargli 20 kg. di marduana». Tale richiesta, infatti, «non avrebbe avuto alcun senso» se l'associazione criminosa non fosse stata dedita anche allo spaccio di tale sostanza. Il ricorrente obietta che la sentenza impugnata non spiega da cosa possa desumersi che il gruppo al cui vertice operavano Longo e Giammarruto gestiva lo smercio della marijuana nelle marine (o, comunque, al di fuori del paese) e, invece, il gruppo capeggiato da Dunna lo gestiva nel capoluogo.

Sostiene che questa ricostruzione sarebbe contrastante con le dichiarazioni di Bertilaccio che, tuttavia, è stato valutato attendibile ed è l'unico tra i collaboratori ad aver parlato di Falconieri. Rileva che, in ogni caso, la sentenza non indica episodi rilevanti ex art. 73 d.P.R. n. 309/90 che collochino Falconieri presso la marina di Nardò o in territori limitrofi. Ricorda ancora che, nella conversazione del 9 novembre 2019 (RIT 1317/19 - progr. 8341), parlando di Falconieri, Giammarruto disse a Giannuzzi: «sta lavorando con noi», e aggiunse:

«con la "maria"» sicché non è controverso che l'odierno ricorrente si occupasse di commercializzare marijuana. La difesa sostiene che, in questa situazione, è contraddittorio aver ritenuto attendibili le dichiarazioni di Francesco Bertilaccio, sia quando ha affermato che lo spaccio di marijuana a Nardò era gestito da un gruppo diretto da Duma, sia quando ha sostenuto che Falconieri faceva parte del gruppo di Longo e pagava «il punto» a quel gruppo per poter spacciare. Sarebbe conseguentemente illogico aver affermato (come fa la sentenza impugnata a pag.

39) che «quando Giammaruto, cogliendo di sorpresa Giannuzzi, gli diceva che Falconieri stava lavorando "con" il suo gruppo, soprattutto dedicandosi allo spaccio della marijuana, non intendeva affatto riferirsi ad un semplice contatto finalizzato al versamento del "punto", ma ad una vera e propria stabile collaborazione nell'illecita attività, che, peraltro, veniva attuata da Falconieri nella consapevolezza di relazionarsi con un gruppo ("sta lavorando con noi") e non con un singolo». In tesi difensiva, a ciò deve aggiungersi che Bertilaccio è l'unico tra i collaboratori ad aver specificamente parlato di Falconieri e, invece, la circostanza che nella piazza di spaccio di Nardò operassero due associazioni - una capeggiata da Longo (il cui braccio destro era Giammarruto) e una capeggiata da Duma - è stato riferito anche dal collaboratore di giustizia Cosimo Spano. 5.3 Col quarto, subordinato, motivo il difensore deduce vizi di motivazione dolendosi della mancata applicazione della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/90.

Secondo la difesa, la sentenza impugnata non avrebbe spiegato perché l'associazione di cui al capo A) possa ritenersi finalizzata anche ad attività di spaccio di non lieve entità e neppure avrebbe spiegato perché tale qualificazione giuridica non sarebbe possibile, almeno con riferimento alla posizione di Falconieri. 5.4. Col quinto motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizi di motivazione riguardo alla qualificazione giuridica dei fatti di cui al capo A22). Il difensore osserva che, in questo capo, sono state contestate a Falconieri continuate cessioni di sostanza stupefacente a numerose persone e la sostanza ceduta è stata ritenuta essere marijuana già in primo grado, atteso che il fatto è stato qualificato come violazione dell'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90.

Muovendo da queste premesse, la difesa si duole che le cessioni contestate al capo A22) non siano state ricondotte entro l'ambito operativo della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 e per questi fatti sia stata inflitta, a titolo di aumento per continuazione, una pena pari ad anni uno e mesi sei (ridotta ad anni uno per la scelta del rito). Sottolinea in tal senso che l'applicabilità del quinto comma dell'art. 73 è stata esclusa solo perché si tratta «di episodi che si inseriscono nell'ambito dell'attività del sodalizio di cui al capo A)» (pag. 41 della sentenza impugnata) e tale motivazione è incongrua perché, come emerge evidente dalla previsione dell'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/90, anche episodi inseriti nell'ambito dell'attività di un sodalizio possono essere qualificati di lieve entità. 5.5.

Col sesto motivo, la difesa lamenta violazione di legge e vizi di motivazione per non essere state concesse a Falconieri le attenuanti generiche. Osserva che l'applicazione di tali circostanze attenuanti è stata esclusa sostenendo che, a parte l'incensuratezza, non vi sarebbero stati altri elementi valutabili in favore dell'imputato e considerando quali dati neutri le condizioni di salute di Falconieri e il fatto che egli lavorasse nell'azienda di famiglia. Da ultimo, la difesa si duole che le attenuanti generiche siano state applicate ad altri imputati solo perché hanno rinunciato ai motivi di ricorso, pur in presenza di elementi di segno contrario riguardanti la capacità a delinquere.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Si deve premettere che, come emerge in termini non equivoci dalla lettura della sentenza impugnata (pagg. 4 e 5 della motivazione), nel giudizio di appello sono state proposte istanze di concordato ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. nell'interesse di numerosi imputati e - per quanto qui interessa - di Chiara Marzano, ma non nell'interesse di Roberto Longo. Con riferimento alla posizione di Longo, infatti, le parti non hanno concordato sull'accoglimento di parte dei motivi con rinuncia agli altri e sulla conseguente nuova determinazione della pena nel termine di quindici giorni prima dell'udienza, previsto a pena di decadenza, dall'art. 599 bis, comma 1, cod. proc. pen.

È accaduto invece che, all'udienza dell'Il ottobre 2024, presente Longo (detenuto per questa causa), il suo difensore abbia rinunciato «a tutti i motivi tranne quelli riguardanti il trattamento sanzionatorio (e segnatamente la richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche)» (pag. 5 e pag. 53 della sentenza impugnata). Fatta questa doverosa premessa, si deve procedere all'esame dei motivi di ricorso proposti nell'interesse di Chiara Marzano e Roberto Longo per poi esaminare i motivi proposti nell'interesse di Giulio Falconieri.

2. Per mezzo del difensore munito di procura speciale Chiara Marzano ha concordato una pena ex art. 599 bis cod. proc. pen. previa rinuncia a tutti i motivi di appello ad eccezione di quello relativo al riconoscimento delle attenuanti generiche (pag. 57 della motivazione della sentenza impugnata). La Marzano ha proposto ricorso contro la sentenza che ha accolto la richiesta concordata tra le parti dolendosi: in primo luogo, che la Corte di appello non abbia valutato se sussistessero le condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in secondo luogo, che la Corte di appello si sia limitata a recepire l'accordo senza specificare l'entità degli aumenti di pena per ciascun reato satellite e le ragioni di questi aumenti.

I motivi proposti non superano il vaglio di ammissibilità. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. non è ammissibile se formula doglianze relative alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (cfr. Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv.276102; Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170). Fa eccezione il caso in cui, ricorrendo per cassazione contro la sentenza resa all'esito di concordato in appello, l'imputato deduca l'omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di tale sentenza (Sez.

U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481), ma così non è nel caso di specie. Si deve ricordare allora: che la Marzano ha rinunciato a tutti i motivi inerenti all'affermazione della responsabilità; che, nel caso in cui il giudice di appello abbia raccolto le richieste concordemente formulate dalle parti, queste ultime non possono dedurre in sede di legittimità difetto di motivazione o altra questione relativa ai motivi rinunciati (Sez. 3, n. 51557 del 14/11/2023, Spina, Rv. 285628); che, in ogni caso, il ricorso per cassazione col quale sia prospettata la violazione dell'obbligo di immediata declaratoria di una causa di non punibilità senza indicare «elementi concreti in forza dei quali il giudice d'appello avrebbe dovuto adottare la pronuncia liberatoria dopo che l'imputato aveva rinunciato ai motivi di appello sul tema della responsabilità» è inammissibile per genericità del motivo (Sez. 2, n. 36870 del 17/04/2018, Dì Sarno, Rv. 273431).

Per quanto riguarda il trattamento sanzionatorio, si deve osservare che la Corte di appello ha recepito l'accordo formulato dalle parti e ha determinato l'entità dell'aumento per continuazione nella misura di mesi sei di reclusione (ridotta a mesi quattro per la scelta del rito abbreviato). Se è vero, dunque, che tale aumento è avvenuto, indistintamente, per tutti i fatti di cui al capo A19) (che ha ad oggetto continuate violazioni dell'art. 73, comma 4, d.P.R, n. 309/90), è pur vero che si tratta di un aumento modesto e che, nel capo di imputazione, non è specificamente indicato il numero delle cessioni.

Il Collegio non ignora che, come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, nel determinare la pena complessiva da infliggere per più reati uniti dal vincolo della continuazione, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, il giudice deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269). Rileva, tuttavia che, come il massimo Consesso di legittimità ha ben chiarito, tale obbligo motivazionale richiede modalità di adempimento diverse a seconda dei casi e, riguardo alla determinazione della pena per i reati satellite, devono operare i principi che emergono dall'ampia giurisprudenza formatasi in materia di vizio di motivazione relativo alle statuizioni concernenti il trattamento sanzionatorio.

Ha conseguentemente ritenuto di dover condividere, facendolo proprio, «il realistico giudizio espresso da Sez. 6, n. 8156 del 12/01/1996, Moscato, Rv. 205540» secondo il quale la motivazione dell'entità dell'aumento per continuazione previsto per ciascun reato deve consentire di valutare: «che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen.; che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene; che sia stato rispettato, ove ravvisabile, il rapporto di proporzione tra le pene, riflesso anche della relazione interna agli illeciti accertati» (Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269, pag. 27 della motivazione). Nel caso in esame, poiché l'aumento di pena è stato operato nella misura di mesi sei di reclusione per cessionì avvenute «dal 26 ottobre al 4 novembre 2019» in favore di due soggetti diversi, nulla consente di ritenere che questi parametri non siano stati rispettati e il ricorso non sviluppa argomentazioni per sostenere il contrario.3. Come già chiarito, Roberto Longo non ha rinunciato ai motivi di appello in funzione dell'accordo sulla pena ex art. 599 bis cod. proc. pen.

La sentenza impugnata chiarisce, infatti (pag. 5 e pag. 53), che tra le parti non è intervenuto un concordato e tuttavia il difensore di Longo, con dichiarazione resa in udienza alla presenza dell'imputato, ha rinunciato a tutti i motivi di appello tranne a quelli attinenti al trattamento sanzionatorio ed in specie al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla conseguente determinazione della pena. Poiché i motivi riguardanti l'affermazione della responsabilità e la qualificazione giuridica dei fatti sono stati oggetto di esplicita rinuncia, il ricorso è inammissibile nella parte in cui reitera quei motivi.

Ed invero: «La rinuncia parziale ai motivi d'appello, determina il passaggio in giudicato della sentenza gravata limitatamente ai capi oggetto di rinuncia, onde è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si propongono censure attinenti ai motivi d'appello rinunciati e non possono essere rilevate d'ufficio le questioni relative ai medesimi motivi. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto preclusa la possibilità di proporre o rilevare d'ufficio, in sede di legittimità, questioni attinenti alla qualificazione giuridica dei fatti, avendo l'imputato rinunciato ai motivi di appello relativi all'affermazione della responsabilità penale)» (Sez. 2, n. 47698 del 18/09/2019, Amabile, Rv. 278006; nello stesso senso:

Sez. 4, n. 3398 del 14/12/2023, dep. 2024, Abbattista, Rv. 285702). Quanto al trattamento sanzionatorio, si deve osservare che la Corte di appello ha ritenuto di poter applicare all'imputato le attenuanti generiche e che la riduzione di pena conseguente all'applicazione di queste attenuanti è stata operata sia sulla pena inflitta per il più grave reato associativo sia sulla pena inflitta per il reato satellite di cui al capo Al), avente ad oggetto una violazione dell'art. 73, comma 1 d.P.R. n. 309/90 avvenuta a Nardò il 9 aprile 2020. Si è ritenuto, infatti, che, essendo stata determinata dal comportamento processuale dell'imputato, l'applicazione delle attenuanti generiche producesse effetti sul trattamento sanzionatorio sia con riferimento alla pena inflitta per il reato più grave che riguardo all'aumento per continuazione.

L'aumento di pena per il reato di cui al capo Al) - della cui entità il ricorrente si duole sostenendo che la Corte di appello non ne avrebbe fornito adeguata motivazione - è stato determinato nella misura di mesi otto di reclusione (anni uno di reclusione, ridotti a mesi otto ex art. 62 bis cod. pen.). Sono stati rispettati, dunque, i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen., non è stato surrettiziamente operato un cumulo materiale di pene e non può dirsi che si tratti di un aumento di tale rilevanza da rendere necessaria una specifica motivazione, tanto più se si considera che Longo è stato ritenuto capo e promotore dell'associazione di cui al capo A) e la cessione contestata al capo Al) avvenne in favore di Giammarruto, a sua volta operante al vertice dell'associazione quale «uomo di fiducia» di Longo.

4. Il primo, il secondo e il terzo motivo del ricorso proposto nell'interesse di Giulio Falconieri sono fondati nei termini che saranno di seguito specificati. Tutti gli altri motivi, come meglio si chiarirà, sono assorbiti.

5. Nell'esporre i motivi di ricorso si è detto che i giudici di merito hanno ritenuto provata l'esistenza dell'associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico di cui al capo A) sulla base delle concordi dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia e dei riscontri che queste dichiarazioni hanno trovato nelle operazioni di intercettazione e nelle connesse attività di indagine, il cui esito è confluito negli atti utilizzati ai fini della decisione, assunta all'esito di giudizio abbreviato. I giudici di merito riferiscono che le indagini al termine delle quali è stata formulata l'imputazione, presero le mosse dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Cosimo Spano, valutato particolarmente attendibile e informato delle «dinamiche delinquenziali neretine, per la lunga vicinanza alla famiglia del noto capo clan Durante Giuseppe, detto "Pippi"» (pag. 33 della sentenza impugnata).

A questo proposito, la Corte di appello sottolinea che, «come emerso dalle intercettazioni e come evidenziato dal primo giudice», la collaborazione di Spano con la giustizia «era temuta dai membri del gruppo criminoso». Dalla sentenza impugnata emerge (pag.

33) che Cosimo Spano ha indicato in Roberto Longo e Antonio Duma «i principali referenti della criminalità organizzata neretina» e ha indicato in Longo il «reggente della "piazza di spaccio" di Nardò», precisando che egli la gestiva avvalendosi della collaborazione di Roberto Giammarruto, «indicato come suo "braccio destro"». Giammarruto «si occupava della distribuzione della droga ai vari "pusher" e di raccogliere i soldi provento della vendita al dettaglio che consegnava a Longo». Queste dichiarazioni hanno trovato conferma in quelle rese da un altro collaboratore di giustizia, Francesco Bertilaccio, non solo riguardo al ruolo di Longo e Giammarruto, ma anche con riferimento alla posizione di Duma quale referente della «criminalità organizzata neretina». Secondo Bertilaccio, «a Nardò il controllo dello spaccio dì droga era riconducibile a Longo Roberto e al cognato Duma Antonio (per quest'ultimo spacciava la famiglia Tiritto)». La sentenza impugnata riferisce (pag.

34) che, a detta di Bertilaccio, «Longo percepiva una percentuale sullo smercio di droga che avveniva a Nardò ed aveva un gruppo di affiliati che gli permetteva di controllare le attività illecite del territorio. Di questo gruppo, di cui Longo era il capo, faceva parte Falconieri Giulio, il quale pagava la somma di C 5.000,00 ogni mese per garantirsi la possibilità di spacciare nella "piazza" di Nardò». Il dichiarante ha riferito: che Falconieri collaborava con tale Gaballo; spesso depositava la droga presso l'abitazione di Angelo Armenio; frequentava il bar "Blend" così come altri amici di Longo;

«di recente» (le dichiarazioni furono rese il 30 giugno 2020) si era «avvicinato al gruppo di Duma Antonio». Dalla lettura delle sentenze di merito (pag. 34 e 35 della sentenza impugnata, pagg. 110 e ss. della sentenza di primo grado) si apprende che la coesistenza nel medesimo territorio di due gruppi, a capo dei quali vi erano rispettivamente Roberto Longo e Antonio Duma (della quale anche Spano aveva parlato), fu spiegata da Bertilaccio sostenendo che «il gruppo capeggiato da Longo si occupava soprattutto dello spaccio di cocaina, non disdegnando però anche quello della marijuana (per lo più appannaggio dell'altro gruppo, capeggiato da Duma), da effettuarsi però nelle marine e non nel centro cittadino».

Bertilaccio aggiunse: che l'associazione capeggiata da Longo era dotata di una cassa e di una vera e propria contabilità sulla quale erano riportati «i crediti del sodalizio verso gli acquirenti e i pusher»; che Longo imponeva «il "punto" a chi non si riforniva di droga dal suo gruppo per poter spacciare a Nardò». La difesa sostiene (ed aveva già sostenuto nell'atto di appello) che i rapporti tra Falconieri e Longo, per come descritti da Bertilaccio, non depongono inequivocamente nel senso della partecipazione del ricorrente all'associazione.

Falconieri, infatti, pagava una somma mensile per essere autorizzato a spacciare nella "piazza" controllata da Longo, sicché l'attività di spaccio da lui compiuta non può essere riferita all'associazione ed era svolta nell'esclusivo interesse di Falconieri il quale ne conseguiva l'intero profitto, detratta la somma fissa di C 5.000,00 da versare mensilmente a Longo: una somma che non variava col variare dei profitti di Falconieri e che l'associazione avrebbe incassato anche se Falconieri non avesse venduto o non fosse riuscito a farsi pagare o avesse subìto il sequestro dello stupefacente.

La difesa sottolinea che i giudici di merito hanno ritenuto attendibili le dichiarazioni rese da Bertilaccio e, pertanto, avrebbero dovuto spiegare perché il pagamento del «punto» possa integrare una condotta partecipativa. In alternativa, avrebbero dovuto individuare ulteriori condotte idonee ad integrare una partecipazione quali, ad esempio, lo stabile riferimento all'associazione per rifornirsi della sostanza o l'uso, per le attività di spaccio, della struttura organizzativa del gruppo, ma né la sentenza impugnata né quella di primo grado contengono univoche indicazioni in tal senso.

In sintesi, secondo la difesa, Falconieri è stato ritenuto partecipe della associazione perché dalle conversazioni intercettate è emerso che aveva rapporti con alcuni associati e perché, secondo Bertilaccio, pagava «il punto» all'associazione, ma i giudici di merito non hanno spiegato perché da questo potrebbe desumersi la condivisione degli scopi sociali e la affectio societatis. 5.1. Nel rispondere ai medesimi rilievi critici formulati nell'atto di appello, la sentenza impugnata ha richiamato il contenuto di alcune intercettazioni telefoniche, prima fra tutte quella intercorsa il 9 novembre 2019 tra Giamnnarruto e Loris Giannuzzi (RIT 1317/19 - progr. 8341), nella quale, parlando di Falconieri, il primo disse al secondo:

«sta lavorando ... con noi» e aggiunse: «con la "maria"». Secondo la Corte di appello, questa conversazione prova uno stabile rapporto di collaborazione tra l'associazione e Falconieri e smentisce la tesi difensiva secondo la quale, poiché pagava «il punto» al sodalizio, il ricorrente poteva spacciare in proprio. Così argomentando, tuttavia, la sentenza impugnata afferma: da un lato, che Falconieri collaborava nell'attività associativa e spacciava per conto della associazione; dall'altro - e contraddittoriamente - che Bertilaccio è attendibile quando riferisce che Falconieri non condivideva con gli associati una percentuale degli utili, ma versava all'associazione una somma mensile sempre uguale.

La sentenza impugnata non spiega se questa contraddizione sia solo apparente e perché. Non chiarisce, infatti, per quali ragioni la frase: «sta lavorando»... «con noi»...«con la "nnaria"», sia indice inequivoco dello stabile inserimento di Falconieri nell'associazione quale venditore di marijuana e non spiega perché questa frase porti ad escludere che Falconieri spacciasse in proprio previo pagamento del «punto». Non spiega, inoltre, perché questa ricostruzione sarebbe compatibile con altre dichiarazioni di Bertilaccio (che i giudici di merito - lo si deve ricordare - hanno concordemente valutato attendibile) secondo le quali l'associazione al vertice della quale operavano Longo e Giammarruto, gestiva in proprio lo spaccio della cocaina, ma non quello della marijuana.

La sentenza impugnata sembra sostenere che Falconieri si rifornisse stabilmente dall'associazione, ma non spiega perché, essendo un cliente abituale, egli avrebbe dovuto versare al sodalizio un "fisso" di ben 5.000 euro al mese. Non valuta, dunque, se questa ricostruzione sia coerente con le affermazioni di Bertilaccio (pur ritenute attendibili e riscontrate); non considera che a Falconieri è stato contestato di aver acquistato stupefacenti da Giammarruto soltanto in data 19 novembre 2019 [capo A3) della rubrica]; non spiega perché questa ricostruzione sarebbe compatibile con la conversazione del 20 gennaio 2020 (RIT. 1118/19 - progr. 18060) dalla quale emerge che, dovendo procurare marijuana a una persona di nazionalità cinese (tale "Giuseppe"), Longo (che non aveva disponibilità di tale sostanza) contattò proprio Falconieri (pag. 40 della sentenza impugnata).

In sintesi: la Corte di appello sostiene che Falconieri versava «il punto» al sodalizio (o comunque non esclude che ciò sia avvenuto), ma sostiene anche, senza fornire di ciò una chiara spiegazione, che questo dato non sarebbe sufficiente a ritenere che Falconieri spacciava in proprio e non chiarisce perché le conversazioni riportate nella sentenza consentirebbero di escludere che ciò sia avvenuto.

6. Com'è noto, l'elemento aggiuntivo e distintivo del reato associativo ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, rispetto alla fattispecie del concorso di persone nel reato continuato di detenzione e cessione di stupefacenti, va individuato, oltre che nel carattere dell'accordo criminoso (avente ad oggetto la commissione di una serie non preventivamente determinata di delitti) e nella permanenza del vincolo associativo, anche nell'esistenza di una organizzazione che consenta la realizzazione concreta del programma criminoso (Sez. 6, n. 17467 del 21/11/2018, dep. 2019, Noure, Rv. 275550;

Sez. 6, n. 18055 del 10/01/2018, Canale, Rv. 273008). Si è affermato in proposito che la commissione di ripetuti reati di «spaccio» ex art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non prova da sola il reato associativo, ma rappresenta «un indice sintomatico dell'esistenza dell'associazione, che però va accertata con riferimento all'accordo tra i sodali, alla struttura organizzativa ed alla "affectio societatis"» (Sez. 3, n. 25816 del 27/05/2022, Grillo, Rv. 283278; Sez. 6, n. 24379 del 04/02/2015, Bilacaj, Rv. 264177). Nel caso oggetto del presente ricorso non è controversa l'esistenza della associazione, ma la possibilità di considerare Falconieri quale partecipe.

Il ricorrente non contesta di aver trafficato marijuana nel territorio di Nardò e neppure contesta che quella "piazza di spaccio" fosse controllata dall'associazione capeggiata da Longo e Giammarruto. Sostiene, però, di non aver fatto parte di quel sodalizio avendo spacciato marijuana in proprio e sostiene che le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Francesco Bertilaccio sarebbero significative in tal senso, perché dalle stesse emerge che, chi voleva ritagliarsi una propria attività commerciale nel settore dello spaccio nel territorio neretino, poteva farlo pagando a Longo una somma mensile e che Falconieri si era accordato in tal senso con Lonqo e Giammarruto.

In tesi difensiva, le conversazioni citate nella sentenza impugnata non forniscono argomenti inequivoci di segno contrario. Pagando il «punto», infatti, Falconieri non si poneva in conflitto con i vertici della associazione e con gli associati ed è coerente, dunque, che intrattenesse contatti con loro. I vertici del sodalizio, inoltre, proprio perché Falconieri operava nella "piazza di spaccio" da loro controllata, potevano interessarsi di lui e del suo modo di operare. Come si è detto, la sentenza impugnata non ha escluso che Falconieri pagasse ogni mese all'associazione una somma fissa per essere autorizzato a spacciare nel territorio neretino e non ha sostenuto che quella somma fosse versata all'associazione quale corrispettivo per l'acquisto di marijuana.

Dalla sentenza di primo grado emerge, inoltre (pag. 176), che Falconieri svolgeva la propria attività in collaborazione con Angelo Armenia e Matteo Gaballo: un dato che, oltre a fornire ulteriore riscontro alle dichiarazioni rese da Francesco Bertilaccio - secondo il quale Falconieri collaborava con «tale Gaballo (soprannominato "Gaballicchio")» e spesso «depositava la droga presso l'abitazione di un suo conoscente di nome Armenia Angelo» (pag. 34 della sentenza impugnata) - conferma che l'odierno ricorrente si avvaleva, per lo spaccio, di collaboratori esterni all'associazione.

In questa situazione, la Corte di appello avrebbe dovuto spiegare perché, nel caso concreto, il versamento di una somma mensile, funzionale ad ottenere l'autorizzazione a spacciare da un sodalizio che controlla il territorio, possa essere considerato alla stregua di una condotta associativa e perché tale condotta sia espressiva di "affectio societatis".

7. Secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale: «In tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, il mutamento del rapporto tra fornitore ed acquirente, da relazione di mero reciproco affidamento a vincolo stabile - riconducibile alla "affectio societatis" -, può ritenersi avvenuto solo se il giudicante verifica, attraverso l'esame delle circostanze di fatto, e, in particolare, della durata dell'accordo criminoso tra i soggetti, delle modalità di azione e collaborazione tra loro, del contenuto economico delle transazioni, della rilevanza obiettiva che il contraente riveste per il sodalizio criminale, che la volontà dei contraenti abbia superato la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale e sia stato realizzato un legame che riconduce la partecipazione del singolo al progetto associativo» (Sez. 5, n. 32081 del 24/06/2014, Cera, Rv. 261747;

Sez. 6, n. 51500 del 11/10/2018, Bevilacqua, Rv. 275719; sul tema anche: Sez. 6, n. 47576 del 03/12/2024, La Cava, Rv. 287375). La c.d. "affectio societatis", infatti, implica, per il singolo associato, la consapevolezza di garantire con la propria condotta l'operatività dell'associazione (Sez. 1, n. 30233 del 15/01/2016, Giaquinto, Rv. 267991): una consapevolezza che non necessariamente deve essere ritenuta sussistente nel caso di versamento all'associazione di una somma al fine di perseguire proprie finalità illecite. Muovendosi all'interno di queste coordinate ermeneutiche si deve concludere che, nel caso di specie, la Corte di appello avrebbe dovuto fornire puntuale e adeguata motivazione della sussistenza in capo a Falconieri della "affectio societatis" e che, sotto questo profilo, la motivazione della sentenza impugnata è carente.

Non chiarisce, infatti, se le emergenze investigative consentano di attribuire a Falconieri un contributo al funzionamento dell'associazione diverso e ulteriore rispetto al solo pagamento del «punto» e non fornisce chiari elementi dai quali possa desumersi che egli era organicamente inserito nel sodalizio. A mero titolo esemplificativo, dalle sentenze di merito non emerge che Falconieri si sia avvalso dell'associazione come un tramite per i rifornimenti di marijuana; che abbia impiegato a tal fine i medesimi canali dei quali si avvalevano gli associati; che abbia sfruttato nella propria attività la struttura organizzativa del sodalizio; che abbia ricevuto dai vertici associativi istruzioni sulle modalità di spaccio o indicazioni sugli acquirenti.

8. Per quanto esposto, con riferimento alla posizione di Giulio Falconieri, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Lecce per nuovo giudizio sulla partecipazione al reato associativo contestata al capo A). È ovviamente assorbito (e pertanto non deve essere esaminato) il quarto motivo, avente ad oggetto la qualificazione giuridica della associazione. Sono assorbiti anche i motivi inerenti al trattamento sanzionatorio. Lo è quindi il sesto motivo, col quale il ricorrente deduce vizi di motivazione riguardo alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche.

9. Col quinto motivo, il ricorrente si duole dell'entità dell'aumento per continuazione disposto in relazione al reato di cui al capo A22), e deduce violazione di legge e vizi di motivazione riguardo alla qualificazione giuridica dei fatti contestati in questo capo, che non sono stati considerati di lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90. Al capo A22) della rubrica sono state contestate a Falconieri continuate cessioni di sostanza stupefacente in favore di trenta diversi acquirenti (nominativamente indicati), realizzate tra il 9 novembre 2019 e il 22 giugno 2020. La sentenza impugnata (pag.

41) dà atto che il giudice di primo grado ha qualificato i fatti di cui al capo A22) come violazioni degli artt. 81, comma 2, cod. pen. e 73, comma 4, d.P.R. n. 309/90 e afferma che quei fatti non possono essere considerati di lieve entità «trattandosi di episodi che si inseriscono nell'ambito dell'attività del sodalizio di cui al capo A)». Si tratta, dunque, di una motivazione che deve poter essere riformulata all'esito della necessaria valutazione del ruolo attribuito a Falconieri. Pertanto, anche il quinto motivo deve ritenersi assorbito.

10. Alla inammissibilità dei ricorsi proposti nell'interesse di Chiara Marzano e Roberto Longo consegue la condanna di questi ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che Marzano e Longo non versassero in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a carico di ciascuno di loro, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di ve