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Sentenza — n. 17435/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 17435/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 17435/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte d'appello di L'Aquila, con il provvedimento di cui in epigrafe, ha riformato la sentenza con la quale Alessandro Lisciani è stato condannato per la fattispecie di cui all'art. 590-bis cod. pen., assorbito in essa in reato di cui all'art. 187 d.lgs. 30 aprile 1992. La Corte territoriale, confermata la responsabilità per le lesioni, ha escluso lo stato di alterazione derivante dall'assunzione di stupefacenti, ha assolto l'imputato dal reato di cui al citato art. 187 e ha ritenuto non punibile Lisciani Alessandro per il restante reato di lesioni personali stradali gravi ex art. 131-bis cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 590-bis cod. pen, art. 131-bis cod. pen, art. 162-ter cod. pen, art. 129 cod. proc. pen; Sentenza — n. 17435/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 590-bis cod. pen., assorbito in essa in reato di cui all'art. 187 d.lgs. 30 aprile 1992. La Corte territoriale, confermata la responsabilità per le lesioni, ha escluso lo stato di alterazione derivante dall'assunzione di stupefacenti, ha assolto l'imputato dal reato di cui al citato art. 187 e ha ritenuto non punibile Lisciani Alessandro per il restante reato di lesioni personali stradali gravi ex art. 131-bis cod. pen.

Parole chiave

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responsabilità per incidente stradale lesioni gravi assicurazione contro gli infortuni gravità dell'infortunio lesioni conseguenti risarcimento del danno civile

Disposizioni normative citate

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art. 590-bis cod. pen
La Corte d'appello di L'Aquila, con il provvedimento di cui in epigrafe, ha riformato la sentenza con la quale Alessandro Lisciani è stato condannato per la fattispecie di cui all'art. 590-bis cod. pen., assorbito in essa in reato di cui all'art.
art. 131-bis cod. pen
187 e ha ritenuto non punibile Lisciani Alessandro per il restante reato di lesioni personali stradali gravi ex art. 131-bis cod. pen.
art. 162-ter cod. pen
Sarebbe stata erroneamente ritenuta non applicabile l'art. 162-ter cod. pen.
art. 129 cod. proc. pen
L'ammissibilità del ricorso, anche in termini di non manifesta infondatezza, induce a rilevare, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LISCIANI ALESSANDRO nato a AVEZZANO il 01/04/1971 avverso la sentenza del 31/05/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA; lette le conclusioni della Procura generale, in persona del Sostituto Procuratore ALDO ESPOSITO, nel senso dell'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni della difesa, nel senso dell'accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'appello di L'Aquila, con il provvedimento di cui in epigrafe, ha riformato la sentenza con la quale Alessandro Lisciani è stato condannato per la fattispecie di cui all'art. 590-bis cod. pen., assorbito in essa in reato di cui all'art. 187 d.lgs. 30 aprile 1992. La Corte territoriale, confermata la responsabilità per le lesioni, ha escluso lo stato di alterazione derivante dall'assunzione di stupefacenti, ha assolto l'imputato dal reato di cui al citato art. 187 e ha ritenuto non punibile Lisciani Alessandro per il restante reato di lesioni personali stradali gravi ex art. 131-bis cod. pen.

2. È stato proposto ricorso nell'interesse dell'imputato fondato su tre motivi con i quali si deducono violazioni di legge e vizi cumulativi di motivazione (di seguito enunciati ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). La responsabilità sarebbe stata accertata con percorso logico-giuridico non percepibile e comunque in termini contraddittori e manifestamente illogici quanto all'individuazione del punto d'urto e all'esclusione dello stato di necessità. Sarebbe stata erroneamente ritenuta non applicabile l'art. 162-ter cod. pen. in appello senza confronto con quanto invece statuito da Sez. 4, n. 640 del 29/11/2023, dep. 2024, Lucchesi, Rv. 285631 - 1.

3. Le parti hanno concluso per iscritto nei termini di ci in epigrafe. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. La sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione, non essendo manifestamente infondato il secondo motivo di ricorso con il quale si appuntano censure in merito all'applicabilità in appello dell'art. 162-ter cod. pen.

2. L'ammissibilità del ricorso, anche in termini di non manifesta infondatezza, induce a rilevare, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e non risultando dagli atti evidente una causa di proscioglimento nel merito, l'intervenuta estinzione per prescrizione del reato di cui all'art. 590-bis cod. peri. ascritto al ricorrente, poiché il relativo termine massimo, determinato ex artt.157 e 161 cod. pen., anche in considerazione dei periodi di sospensione, è decorso prima della presente pronuncia, e non si sono verificati fattori estintivi della prescrizione (si veda in merito, ex plurimis: Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per pr