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Sentenza — n. 16380/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls confiscation of money for mere drug possession due to lack of proven illicit origin under Art. 240-bis.

Numero d'incarto Sentenza — n. 16380/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the first-instance judgment regarding the confiscation of seized funds, remanding the case for a new trial. The appellant argued that mere possession of drugs does not justify confiscation without proving the money's illicit origin. The Court agreed, noting the lower court failed to apply the specific conditions of Article 240-bis of the Penal Code required for confiscation in cases of simple possession.

Regesto Legislator

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Art. 240-bis cod. pen.; Art. 85-bis D.P.R. n. 309/1990: Confiscation of funds in cases of simple drug possession is permitted only if the defendant cannot justify the money's origin and it is disproportionate to their income, not merely presumed as profit.

Parole chiave

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confiscation of proceeds drug possession offense Art. 240-bis Penal Code proven illicit origin disproportionate wealth confisca dei proventi di reato appropriazione indebita di fondi pignoramento di crediti

Disposizioni normative citate

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Art. 240-bis cod. pen.
309 del 1990 tra i delitti presupposto della confisca "per sproporzione" ex art. 240-bis cod. pen.; tale normativa è applicabile anche ai fatti commessi in epoca precedente all'entrata in vigore del D.L.
Art. 85-bis D.P.R. n. 309/1990
Deve preliminarmente rilevarsi che, nel caso di specie, il fatto reato ascritto all'imputato è stato commesso in data 13 gennaio 2025, successiva alla modifica introdotta all'art. 85-bis, D.P.R.
Art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990
159), che ha incluso la fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R.
D.L. n. 123/2023
art. 444 cod.proc.pen
Il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Roma, con sentenza del 6 febbraio 2025, ha applicato, su richiesta delle parti ex art. 444 cod.proc.pen., a Piroscia Yuri,la pena di anni tre di reclusione ed euro 14.000 di multa, per il reato di cui agli artt.
art. 240 bis cod. pen
Con l'unico motivo di ricorso, il ricorrente, a mezzo del proprio difensore, denuncia violazione di legge (art. 240 bis cod.
art. 85-bis D.P.R. n. 309/90
pen., applicabile in ragione del rinvio operato dall'art. 85-bis D.P.R. n. 309/90 (Sez.
art. 240 cod. pen
283248), non essendo consentita, con riguardo a tale reato, la confisca del denaro né ai sensi dell'art. 240 cod. pen., né ai sensi dell'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 14095 del 20/03/2024, Alvaro Aquino Hanry Balmore
Sez. 4, n. 14095 del 20/03/2024, Alvaro Aquino Hanry Balmore, Rv.
Sez. 6, n. 213 del 22/11/2023, Osawaru Matthew
Sez. 4, n. 20130 del 19/04/2022, Donato Carmelo
309/90 (Sez. 4, n. 20130 del 19/04/2022, Donato Carmelo, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Piroscia Yuri (CUI 052KAMN) nato a ROMA il 29/12/1994 avverso la sentenza del 06/02/2025 del TRIBUNALE di Roma; udita la relazione della Consigliera Daniela Calafiore; lette le conclusioni della Procura Generale, in persona del Sostituto Procuratore Assunta Cocomello, nel senso della richiesta di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla disposta confisca della somma di denaro sequestrato, con restituzione della stessa all'avente diritto.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Roma, con sentenza del 6 febbraio 2025, ha applicato, su richiesta delle parti ex art. 444 cod.proc.pen., a Piroscia Yuri,la pena di anni tre di reclusione ed euro 14.000 di multa, per il reato di cui agli artt. 81 cod.pen e 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990, commesso il 13 settembre 2023, per aver detenuto, al fine di cederla ad altri, sostanza stupefacente del tipo cocaina per gr. 41 e sostanza stupefacente del tipo hashish del peso di gr. 140. Il giudice disponeva, altresì, la confisca della somma di euro 5.785,00, perché ritenuta provento della cessione.

2. Con l'unico motivo di ricorso, il ricorrente, a mezzo del proprio difensore, denuncia violazione di legge (art. 240 bis cod. pen.), con riferimento alla disposta confisca poiché, anche in caso di patteggiamento e di applicazione della misura della confisca facoltativa, il giudice è tenuto a motivare le ragioni della disposta ablazione, nel caso insussistenti, in presenza di mera detenzione a fini di spaccio sicché non ne è provata la provenienza dall'attività di spaccio. 3.La Procura generale, in persona del Sostituto Procuratore generale Assunta Cocomello, ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, limitatamente alla disposta confisca della somma di denaro, con restituzione della stessa all'avente diritto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il motivo è fondato. Deve preliminarmente rilevarsi che, nel caso di specie, il fatto reato ascritto all'imputato è stato commesso in data 13 gennaio 2025, successiva alla modifica introdotta all'art. 85-bis, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 dall'art. 4, comma 3-bis del D.L. 15 settembre 2023, n. 123 (legge di conversione 13 novembre 2023, n. 159), che ha incluso la fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990 tra i delitti presupposto della confisca "per sproporzione" ex art. 240-bis cod. pen.; tale normativa è applicabile anche ai fatti commessi in epoca precedente all'entrata in vigore del D.L. n. 123 cit., come questa Corte ha affermato, ai fini della individuazione del regime applicabile alla confisca, in quanto misura di sicurezza, per cui deve aversi riguardo alla legge in vigore al momento in cui è stata emessa la sentenza di primo grado (cfr. Sez. 4, n. 14095 del 20/03/2024, Alvaro Aquino Hanry Balmore, Rv. 286103; Sez. 6, n. 213 del 22/11/2023, dep. 2024, Osawaru Matthew, Rv. 285602).

2. Tanto premesso, va riaffermato che, in relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, contestato all'imputato, il denaro rinvenuto nella sua disponibilità può essere sottoposto a confisca solo nel caso in cui ricorrano le condizioni previste all'art. 240-bis cod. pen., applicabile in ragione del rinvio operato dall'art. 85-bis D.P.R. n. 309/90 (Sez. 4, n. 20130 del 19/04/2022, Donato Carmelo, Rv. 283248), non essendo consentita, con riguardo a tale reato, la confisca del denaro né ai sensi dell'art. 240 cod. pen., né ai sensi dell'art. 73, comma 7-bis, D.P.R. cit., applicabili invece all'ipotesi di cessione di sostanza stupefacente, non sussistendo il necessario nesso tra il denaro oggetto di ablazione e il reato di mera detenzione per cui è affermata la responsabilità. 3.Ne consegue che, in relazione al reato di (sola) detenzione di sostanza stupefacente, di cui all'anzidetto art. 73, può procedersi alla confisca del denaro, trovato in possesso dell'imputato, anche quando si tratti di ipotesi di "lieve entità", di cui al comma 5 del citato articolo, e ricorrano le condizioni per la confisca in casi particolari, prevista dall'art. 240-bis cod. pen., ovvero si tratti di denaro, beni o altre utilità di cui il condannato non possa giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato rispetto al proprio reddito. 4.Nel caso di specie, la motivazione a sostegno della disposta confisca disattende i principi sinora richiamati, nella parte in cui afferma che la confisca viene disposta in quanto la somma è provento del reato, con affermazione distonica rispetto alla contestazione che è riferita alla sola detenzione al fine di spaccio e che non esamina le condizioni necessarie per disporre la confisca di cui all'art. 240-bis cod. pen., ma lascia intendere, in termini peraltro del tutto generici, la sussistenza di un profitto, inconferente, per le ragioni sopra espresse, con il reato contestato.

5. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata, limitatamente alla confisca della somma di danaro in sequestro, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Roma, in diversa persona fisica.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca della somma di denaro, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di