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Sentenza — n. 16115/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 16115/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 16115/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il difensore di Cheng Shengdong impugna l'ordinanza emessa all'udienza del 4.10.2024, con la quale il Tribunale di Roma ha disposto nei confronti dell'imputato la misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio nazionale, all'esito della definizione del procedimento ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. - in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90 per l'illecita detenzione di gr. 874 lordi di sostanza stupefacente del tipo metanfetamina - eiga scioglimento della riserva assunta in merito alla richiesta di revoca e/o sostituzione della misura cautelare. Il ricorrente lamenta che la misura di sicurezza nonLit stata emessa con la sentenza ma con separata ordinanza, in violazione dell'art. 205 cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 205 cod. pen, art. 86 d.P.R. 309/90; Sentenza — n. 16115/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, nel caso in esame non appare violato il principio — sancito dall'art. 205, comma primo, cod. pen. — della doverosa contestualità tra sentenza (di condanna o di proscioglimento) e misura di sicurezza.

Parole chiave

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carcerazione cautelativa eccezioni processuali tardive detenzione di stupefacenti adeguamento della pena procedura di rivendicazione nel pignoramento ritiro dell'effetto sospensivo

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Il difensore di Cheng Shengdong impugna l'ordinanza emessa all'udienza del 4.10.2024, con la quale il Tribunale di Roma ha disposto nei confronti dell'imputato la misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio nazionale, all'esito della definizione del procedimento ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 205 cod. pen
Il ricorrente lamenta che la misura di sicurezza nonLit stata emessa con la sentenza ma con separata ordinanza, in violazione dell'art. 205 cod. pen.
art. 86 d.P.R. 309/90
pen., nonché dall'art. 86 d.P.R. 309/90, norma quest'ultima che prevede, in caso di condanna dello straniero per il reato in disamina e previo accertamento in concreto della pericolosità sociale, l'obbligatoria espulsione del condannato dallo Stato.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Cheng Shengdong nato a null (CINA) il 29/11/1974 avverso l'ordinanza del 04/10/2024 del TRIBUNALE di Roma. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Ranaldi; lette le conclusioni del P.G.

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di Cheng Shengdong impugna l'ordinanza emessa all'udienza del 4.10.2024, con la quale il Tribunale di Roma ha disposto nei confronti dell'imputato la misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio nazionale, all'esito della definizione del procedimento ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. - in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90 per l'illecita detenzione di gr. 874 lordi di sostanza stupefacente del tipo metanfetamina - eiga scioglimento della riserva assunta in merito alla richiesta di revoca e/o sostituzione della misura cautelare. Il ricorrente lamenta che la misura di sicurezza nonLit stata emessa con la sentenza ma con separata ordinanza, in violazione dell'art. 205 cod. pen.

2. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso.

3. La difesa dell'imputato ha depositato conclusioni scritte con cui insiste per l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il motivo dedotto non può trovare accoglimento; pertanto, il ricorso deve essere rigettato.

2. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, nel caso in esame non appare violato il principio — sancito dall'art. 205, comma primo, cod. pen. — della doverosa contestualità tra sentenza (di condanna o di proscioglimento) e misura di sicurezza.

3. Dagli atti contenuti nel fascicolo, consultabili dal Collegio in considerazione della natura processuale della questione, si evince che il Tribunale di Roma, dopo la lettura della sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nella stessa udienza ha applicato definitivamente al prevenuto, con separata ordinanza, la misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio nazionale, sulla scorta della ritenuta pericolosità sociale dell'imputato desunta dalla rilevante gravità del reato oggetto di "patteggiamento" (art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90).

Si può, quindi, affermare che il provvedimento è stato emesso (non successivamente ma) contestualmente alla sentenza di applicazione della pena, sia pure con separata ordinanza. L'analisi di entrambi i provvedimenti dimostra chiaramente che la volontà del Tribunale capitolino non era di emettere un provvedimento successivo alla sentenza, per ovviare a una dimenticanza al momento della pronuncia, ma di adottare due provvedimenti coordinati tra loro, visto il richiamo alla fattispecie criminosa appena giudicata contenuto nell'ordinanza applicativa della misura di sicurezza, in cui si dà conto della entità della pena appena "patteggiata", ostativa alla concessione del beneficio della sospensione condizionale e indicativa della elevata gravità del reato, cui è stata ricondotta la valutazione del giudicante in ordine alla concreta e attuale pericolosità sociale del prevenuto, giustificativa della misura dell'espulsione.

4. Si può, pertanto, considerare l'ordinanza come integrativa della sentenza e partecipante della sua natura (cfr. Sez. 1, n. 42472 del 03/10/2012, Cristini, Rv. 253626 - 01), con la sola particolarità di un dispositivo frazionato in due provvedimenti fisicamente diversi, ma unitariamente ricostruibile nei punti della decisione previsti dall'art. 205 cod. pen., nonché dall'art. 86 d.P.R. 309/90, norma quest'ultima che prevede, in caso di condanna dello straniero per il reato in disamina e previo accertamento in concreto della pericolosità sociale, l'obbligatoria espulsione del condannato dallo Stato.

5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu