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Sentenza — n. 16105/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls traffic injury sentence for failing to apply aggravated circumstances reduction rules correctly.

Numero d'incarto Sentenza — n. 16105/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Procuratore della Repubblica appealed a first-instance conviction for serious road injuries, arguing the court incorrectly balanced mitigating circumstances against statutory aggravating factors. The Supreme Court agreed that Article 590-quater of the Penal Code mandates specific reductions after applying aggravated penalties, prohibiting their prior balancing. Consequently, the court annulled the sentencing portion and remanded the case for a new trial.

Regesto Legislator

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Art. 590-quater cod. pen.; Art. 69 cod. pen.: When specific aggravating circumstances exist, statutory reductions must be applied after determining the aggravated penalty, not through prior balancing under Article 69.

Parole chiave

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road injuries serious aggravating circumstances mitigating circumstances Article 590-quater penal code reduction balancing test remand for retrial guida in stato di ebbrezza qualificata

Disposizioni normative citate

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Art. 590-quater cod. pen.
1.11 Tribunale di Pavia con sentenza emessa il 25 novembre 2024/all'esito del giudizio abbreviato,ha riconosciuto Pierluigi Barrea responsabile del reato di lesioni personali stradali gravi ex art. 590-bis cod.
Art. 69 cod. pen.
Il giudice, infatti, ha operato il bilanciamento ex art. 69 cod. pen. con valutazione di equivalenza, mentre avrebbe dovuto applicare la riduzione per le circostanze attenuanti generiche soltanto dopo avere determinato la pena come risultante dall'applicazione delle due aggravanti contestate e riconosciute sussistenti.
Art. 442 cod. proc. pen.
pen.), applicata la diminuzione per il rito, lo ha condannato alla pena di giustizia (pena base sei mesi di reclusione, ridotta ai sensi dell'art. 442 cod. proc. pen. a quattro mesi), condizionalmente sospesa.
art. 590-bis cod. pen
1.11 Tribunale di Pavia con sentenza emessa il 25 novembre 2024/all'esito del giudizio abbreviato,ha riconosciuto Pierluigi Barrea responsabile del reato di lesioni personali stradali gravi ex art. 590-bis cod.
art. 442 cod. proc. pen
pen.), applicata la diminuzione per il rito, lo ha condannato alla pena di giustizia (pena base sei mesi di reclusione, ridotta ai sensi dell'art. 442 cod. proc. pen.
art. 590-quater cod. pen
1.11 Tribunale di Pavia con sentenza emessa il 25 novembre 2024/all'esito del giudizio abbreviato,ha riconosciuto Pierluigi Barrea responsabile del reato di lesioni personali stradali gravi ex art. 590-bis cod.
art. 69 cod. pen
Il giudice, infatti, ha operato il bilanciamento ex art. 69 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 1805 del 12/12/2018
infatti Sez. 4, n. 1805 del 12/12/2018, dep.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI PAVIAnel procedimento a carico di: BARREA PIERLUIGI nato a PAVIA il 29/05/1996 avverso la sentenza del 25/11/2024 del TRIBUNALE di PAVIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; sulle conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa SABRINA PASSAFIUME

RITENUTO IN FATTO

1.11 Tribunale di Pavia con sentenza emessa il 25 novembre 2024/all'esito del giudizio abbreviato,ha riconosciuto Pierluigi Barrea responsabile del reato di lesioni personali stradali gravi ex art. 590-bis cod. pen., fatto commesso il 29 ottobre 2020, e, in conseguenza, riconosciute le circostanze attenuanti generiche e valutate le stesse equivalenti alle aggravanti riconosciute sussistenti, cioè l'avere guidato la motocicletta in stato di ebrezza e senza avere conseguito la prescritta patente (art. 590-bis, commi 2 e 6, cod. pen.), applicata la diminuzione per il rito, lo ha condannato alla pena di giustizia (pena base sei mesi di reclusione, ridotta ai sensi dell'art. 442 cod. proc. pen. a quattro mesi), condizionalmente sospesa.

2. Ricorre per la cassazione della sentenza il Procuratore della Repubblica del Tribunale, affidandosi ad un solo motivo con cui denunzia violazione di legge. La sentenza, ad avviso del ricorrente, avrebbe fatto erronea applicazione dell'art. 590-quater cod. pen., che recita: «Quando ricorrono le circostanze aggravanti di cui agli articoli 589-bis, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, 589-ter, 590-bis, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, e 590- ter, le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti».

Il giudice, infatti, ha operato il bilanciamento ex art. 69 cod. pen. con valutazione di equivalenza, mentre avrebbe dovuto applicare la riduzione per le circostanze attenuanti generiche soltanto dopo avere determinato la pena come risultante dall'applicazione delle due aggravanti contestate e riconosciute sussistenti. Si chiede, dunque, l'annullamento con rinvio della sentenza.

3. Il P.G., nella requisitoria scritta del 14 febbraio 2025 ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impugnata quanto al trattamento sanzionatorio, con conferma della irek&sabilità. ---

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è fondato, nei limiti e per le ragioni di cui appresso.

2. Come correttamente evidenziato dal Requirente, il Tribunale non ha applicato l'art. ;us4.24.- 590-quater cod. pen., essendosi - ma erroneamente - regolato/se fosse in presenza di una comune ipotesi di concorso di circostanze eterogenee bilanciabili ex art. 69 cod. pen., invece che operare la diminuzione soltanto dopo aver applicato le aggravanti in questione, che sono, per espressa volontà legislativa, non bilanciabili, tanto da essere definite in dottrina "rinforzate" o "blindate". Si tratta di normativa severa ma già - condivisibilmente - ritenuta immune da sospetti di incostituzionalità (cfr. infatti Sez. 4, n. 1805 del 12/12/2018, dep. 2019, Falzone, Rv. 274955, secondo cui «E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 589-bis, 590-quater cod. pen. e 222 cod. strada per violazione degli artt. 3 e 27 Cost., perché sia la previsione dell'esclusione dell'equivalenza o prevalenza delle attenuanti, diverse da quelle di cui all'art. 98 e 114 cod. pen., sulle aggravanti specificamente richiamate dall'art. 590-quater cod. pen., sia la previsione dell'automaticità della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente in tutte le ipotesi di omicidio stradale e di lesioni personali stradali gravi o gravissime, successive all'entrata in vigore della nuova disciplina, sono regole rientranti nel legittimo esercizio della discrezionalità del legislatore, che si estrinseca in una tutela rafforzata dell'incolumità personale nell'ambito della circolazione stradale»). 3.Consegue la statuizione in dispositivo.

Motivazione semplificata, dovendosi fare applicazione di principi già reiteratamente affermati dalla S.C. e condivisi dal Collegio, ricorrendo le condizioni di cui al decreto del Primo Presidente n. 84 dell'8 giugno 2016.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Pavia, in diversa composizione fisica. Dichiara l'irrevocabilità della declarato