Sentenza — n. 15089/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl Tribunale di Reggio Calabria, con il provvedimento indicato in epigrafe, ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di Sebastiano Pelle avverso l'ordinanza con la quale il G.u.p. del medesimo Tribunale ha rigettato l'istanza di sostituzione della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 15089/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso l'ordinanza d'appello l'indagato, tramite il difensore, ha proposto ricorso articolando due motivi (di seguito enunciati ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), deducenti violazione di legge (artt. 275, comma 4, e 299, comma 4-ter, cod. proc. pen.) e vizio cumulativo di motivazione.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PELLE SEBASTIANO (RINUNCIANTE) nato a LOCRI il 15/10/1991 avverso l'ordinanza del 28/11/2024 del TRIB. LIBERTA' di REGGIO CALABRIA udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale OLGA MIGNOLO, nel senso del rigetto del ricorso; letta le rinuncia al ricorso da parte dell'imputato;
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Reggio Calabria, con il provvedimento indicato in epigrafe, ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di Sebastiano Pelle avverso l'ordinanza con la quale il G.u.p. del medesimo Tribunale ha rigettato l'istanza di sostituzione della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari.
2. Avverso l'ordinanza d'appello l'indagato, tramite il difensore, ha proposto ricorso articolando due motivi (di seguito enunciati ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), deducenti violazione di legge (artt. 275, comma 4, e 299, comma 4-ter, cod. proc. pen.) e vizio cumulativo di motivazione.
3. Le parti hanno concluso per iscritto nei termini di cui in epigrafe e, in particolare, il ricorrente ha personalmente dichiarato di rinunciare al ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per intervenuta rinuncia, cui consegue la sopravvenuta carenza d'interesse ex art. 591, comma 1, lett. a, cod. proc. pen. (ex plurimis: Sez. 2, n. 45850 del 15/09/2023, Belviso, RV. 285462 - 02; Sez. 7, n. 39966 del 21/09/2022, Bulku).
2. Essendo comunque stata la Corte Suprema impegnata a causa dell'iniziativa del ricorrente, alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. Così