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Sentenza — n. 14813/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 14813/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 14813/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza resa in data 2/12/2024, il Tribunale di Napoli, decidendo in sede di riesame, ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha confermato il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli, emesso in data 17/9/2024, che ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di Cicalese Emanuele, Troncone Carlo e Mangiapili Vincenzo per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90 (capo 7 della imputazione provvisoria) e per diversi episodi riguardanti la fattispecie di reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 (capo 17 contestato a Cicalese, capo 23 contestato a Troncone e Mangiapili in concorso tra loro ed altri coindagati).

Regesto Legislator

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art. 309 cod. proc. pen, art. 74 d.P.R. 309/90, art. 73 d.P.R. 309/90, articolo 273 cod. proc. pen, articolo 192 cod. proc. pen, articoli 273 cod. proc. pen; Sentenza — n. 14813/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Il collegio ha inteso semplicemente superare ogni deduzione avversa, osservando come il materiale indiziario raccolto, posto a fondamento delle contestazioni di cui ai capi 17 e 18 della provvisoria imputazione, fosse idoneo ad integrare il presupposto cautelare di cui all'articolo 273 cod. proc. pen. anche in ordine alla contestazione di natura associativa. La tenuta logica argomentativa della motivazione, anche qualora fosse espunto il riferimento processualmente inesistente al coinvolgimento di Cicalese nel reato di cui al capo 18, non sarebbe assicurata neppure dal riferimento operato dal Tribunale del riesame, a pagina 56 dell'ordinanza impugnata, al contenuto della conversazione n. 225 del 14/9/2022.

Parole chiave

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traffico di canapa imputazione per reati di stupefacenti inchiesta mascherata contraffazione di merci comunicazione degli elementi a carico procedura di identificazione

Disposizioni normative citate

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art. 309 cod. proc. pen
Con ordinanza resa in data 2/12/2024, il Tribunale di Napoli, decidendo in sede di riesame, ai sensi dell'art. 309 cod.
art. 74 d.P.R. 309/90
pen., ha confermato il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli, emesso in data 17/9/2024, che ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di Cicalese Emanuele, Troncone Carlo e Mangiapili Vincenzo per il reato di cui all'art. 74 d.P.R.
art. 73 d.P.R. 309/90
309/90 (capo 7 della imputazione provvisoria) e per diversi episodi riguardanti la fattispecie di reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 (capo 17 contestato a Cicalese, capo 23 contestato a Troncone e Mangiapili in concorso tra loro ed altri coindagati).
articolo 273 cod. proc. pen
Il collegio ha inteso semplicemente superare ogni deduzione avversa, osservando come il materiale indiziario raccolto, posto a fondamento delle contestazioni di cui ai capi 17 e 18 della provvisoria imputazione, fosse idoneo ad integrare il presupposto cautelare di cui all'articolo 273 cod. proc. pen.
articolo 192 cod. proc. pen
273 (introdotto, appunto, dalla suddetta legge) richiama espressamente i soli commi 3 e 4, ma non il comma 2 dell'articolo 192 cod. proc. pen., che prescrive la precisione e la concordanza accanto alla gravità degli indizi.
articoli 273 cod. proc. pen
TRONCONE CARLO I) Inosservanza o erronea applicazione della legge penale, vizio di motivazione in relazione agli articoli 273 cod. proc. pen.
artt. 273 cod. proc. pen
II) Erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 273 cod. proc. pen.
articolo 73 d.P.R. 309/90
309/90 (capo 7 della imputazione provvisoria) e per diversi episodi riguardanti la fattispecie di reato di cui all'art. 73 d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 36381/2019
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: CICALESE EMANUELE nato a NAPOLI il 26/12/1995 MANGIAPILI VINCENZO nato a VILLARICCA il 03/06/1986 TRONCONE CARLO nato a NAPOLI il 31/05/1987 avverso l'ordinanza del 02/12/2024 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; lette/se e le conclusioni del PG FRANCESCA COSTANTINI

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza resa in data 2/12/2024, il Tribunale di Napoli, decidendo in sede di riesame, ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha confermato il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli, emesso in data 17/9/2024, che ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di Cicalese Emanuele, Troncone Carlo e Mangiapili Vincenzo per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90 (capo 7 della imputazione provvisoria) e per diversi episodi riguardanti la fattispecie di reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 (capo 17 contestato a Cicalese, capo 23 contestato a Troncone e Mangiapili in concorso tra loro ed altri coindagati).

Le indagini, si legge nella ordinanza, hanno riguardato una vasta associazione per delinquere finalizzata al traffico ed alla commercializzazione di rilevanti quantitativi di sostanze stupefacenti di varia natura, a cui apparterrebbero, tra gli altri, gli odierni ricorrenti. L'organizzazione risultava avere operato in Napoli, Mugnano di Napoli, Melito di Napoli e Gricignano d'Aversa, nel periodo da settembre 2021 a marzo 2023. Alla individuazione di tale organizzazione ed alla identificazione dei partecipanti al sodalizio, il personale dedito alle attività investigative è pervenuto attraverso ponderose indagini tecniche, sviluppate in un rilevante arco temporale, consistite in intercettazioni telefoniche, ambientali e telematiche.

Tali indagini tecniche sono state accompagnate da attività di videoripresa effettuate in luoghi di strategico interesse per l'organizzazione, osservazione e controllo dei soggetti intercettati, che hanno condotto al sequestro, in molteplici occasioni, di consistenti quantitativi di sostanza stupefacente. Il compendio indiziario riguardante l'esistenza e l'operatività della organizzazione si è arricchito in seguito all'apporto delle dichiarazioni di taluni collaboratori di giustizia (Roselli Salvatore, Cristiano Pasquale e, da ultimo, D'Ambrosio Errico), che hanno confermato il quadro investigativo emergente dalle indagini di Polizia.

2. Avverso l'ordinanza di cui sopra hanno proposto ricorso per cassazione gli indagati, i quali, a mezzo del difensore, hanno articolato i seguenti motivi di ricorso, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. CICALESE EMANUELE I) Violazione di legge, erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione agli articoli 125, comma 3, 192, 273 cod. proc. pen., artt. 73 e 74 d.P.R. 309/90. Motivazione apparente e omissiva sul punto relativo al riconoscimento dell'odierno indagato quale soggetto che, in data 14 settembre 2022, si portò presso il deposito sito in Gricignano d'Aversa, nella disponibilità dei fratelli Tessitore, prendendo parte alla conversazione ambientale di cui al progressivo numero 224, registrata in pari data.

La difesa lamenta come il Tribunale del riesame abbia confermato l'impugnata ordinanza di custodia cautelare in carcere rendendo una motivazione apodittica, meramente apparente e del tutto carente. Nella ordinanza reiettiva il Tribunale non si è confrontato con le specifiche deduzioni difensive, illustrate anche in una memoria scritta depositata in udienza, relative all'assenza di un riconoscimento certo di Cicalese Emanuele. Investito della questione della identificazione del ricorrente, il Tribunale del riesame ha risposto alle doglianze difensive attraverso una motivazione meramente apparente e stereotipata, pertanto omissiva, nella quale si è limitato ad affermare che la Polizia giudiziaria ha riconosciuto in modo certo Cicalese Emanuele, sia visivamente, sia in ragione del timbro della voce, richiamando la scheda personale dell'indagato, allegata ad un'informativa presente in atti, senza però confrontarsi con le censure difensive con le quali si evidenziava come, nella realtà, in atti vi fosse la totale assenza di un'attività di riconoscimento da parte della Polizia giudiziaria.

Premette la difesa che, nell'ambito del presente procedimento, il Pubblico ministero aveva avanzato richiesta di applicazione della misura cautelare carceraria nei confronti di Cicalese Emanuele, contestando la partecipazione ai delitti di cui ai capi 7, 17 e 18 della rubrica provvisoria. Secondo l'ipotesi accusatoria, Cicalese avrebbe preso parte ad un'associazione radicata in diverse località di Napoli e Caserta, finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, con ruolo di organizzatore unitamente ad altri otto indagati (capo 7 della rubrica).

Inoltre, erano state elevate due contestazioni riguardanti la commissione di altrettanti reati fine: trattasi degli episodi di cui ai capi 17 e 18 della rubrica provvisoria, riguardanti, rispettivamente, l'illecita detenzione, in concorso con altri, di numero sette panetti di cocaina e di 40 kg. di cocaina. Il giudice per le indagini preliminari riteneva che gli elementi prodotti dall'accusa fossero sufficienti ad integrare un quadro di gravità indiziaria per le ipotesi delittuose contestate ai capi 7 e 17 della rubrica, pertanto applicava la misura cautelare solo in relazione a detti delitti, mentre rigettava la richiesta in relazione al capo 18 per insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.

Con motivazione apodittica ed apparente, il Tribunale del riesame, ignorando le deduzioni difensive, ha ritenuto che la individuazione del ricorrente con riferimento all'episodio di cui al capo 17 della rubrica fosse certa. Contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, non è possibile affermare che il soggetto che nel pomeriggio del 14 settembre 2022 giunse a bordo della Fiat Panda targata di DC219CC presso il deposito di Gricignano d'Aversa fosse Cicalese Emanuele. Ciò in quanto:

1. Dalla lettura dei brogliacci relativi alla visione dell'immagine del sistema di videosorveglianza installato presso il deposito di Gricignano emergeva pacificamente che il personale di polizia che aveva proceduto alla visione delle predette immagini non avesse riconosciuto il soggetto che era arrivato a bordo della Fiat Panda, essendo questi indicato come "uomo non meglio identificato";

2. Non è possibile affermare che una delle voci captate nel corso della conversazione di cui al progressivo 224 fosse attribuibile a Cicalese Emanuele, in quanto in atti manca un'annotazione di polizia relativa all'espletamento di attività di comparazione fonica tra la voce del soggetto che parla nella conversazione di cui al progressivo 224 - che si ritiene essere Cicalese - e quella captata, a distanza di tempo, nel corso dell'attività di intercettazione telefonica eseguita sull'utenza cellulare in uso all'odierno ricorrente. Si evidenzia in proposito che, sebbene di tale attività di comparazione fonica si facesse riferimento nella scheda personale dell'indagato, in realtà, essa non risulta essere mai stata effettuata, perché in atti non vi è traccia di una specifica attività in tal senso;

3. Ai fini dell'individuazione di Cicalese Emanuele quale soggetto presente in data 14 settembre 2022 presso il deposito di Gricignano d'Aversa non può giungersi •neppure attraverso il richiamo al contenuto della conversazione di cui al progressivo 225, dovendo ritenersi che in tale conversazione si faccia riferimento ad altro soggetto (ossia il genero di "Cesarino", da individuarsi in Bocchetti Enrico). Pur volendo prescindere dalle argomentazioni relative al riconoscimento di Cicalese Emanuele, il solo dato che questi abbia partecipato al reato fine di cui al capo 17 della rubrica, concorrendo con Ascione Luigi al prelievo di 7 panetti di cocaina dal capannone di Gricignano di Aversa, non è circostanza sufficiente ad integrare un quadro di gravità indiziaria in relazione alla partecipazione all'associazione di cui al capo 7 della rubrica.

Il Tribunale del riesame ha superato tutte le doglianze difensive confrontandosi solo in apparenza con esse e confermando l'ordinanza impugnata con una motivazione fortemente censurabile. II) Erronea applicazione della legge penale, vizio di motivazione in relazione agli articoli 125, comma 3, 273 cod. proc. pen., 74 d.P.R. 309/90, motivazione apparente, illogica e contraddittoria. Il Tribunale del riesame ha confermato il giudizio di gravità indiziaria in relazione al capo 7 della rubrica, fondando il proprio ragionamento su un presupposto del tutto errato e processualmente inesistente.I giudici hanno infatti fondato la gravità indiziaria a carico del Cicalese sull'erroneo presupposto che questi avrebbe partecipato ad un'operazione avente ad oggetto l'apprensione di oltre 40 chili di cocaina da stoccare e custodire presso il deposito dell'associazione sito in Gricignano d'Aversa, gestito dai fratelli Tessitore.

Nel fare ciò si sono avvalsi di elementi tratti da un episodio - quello specificamente contestato al capo 18 della rubrica provvisoria - in relazione al quale il G.i.p. aveva escluso la ricorrenza della gravità indiziaria a carico di Cicalese e sul quale si era quindi formato un intangibile giudicato cautelare. Gli unici elementi indiziari relativi alla posizione di Cicalese che supportano l'accusa associativa riguardano il fatto di cui al capo 17 della rubrica. Non si individuano negli atti d'indagine circostanze diverse ed ulteriori che possano attestare lo stabile inserimento del ricorrente nell'associazione con il ruolo di organizzatore:

Cicalese non figurava come utilizzatore di sistemi di comunicazione criptata; non era mai partito insieme ad altri indagati alla volta della Spagna, luogo deputato al rifornimento dell'associazione; a lui non si faceva riferimento nelle numerose conversazioni intercettate; i collaboratori di giustizia, tra i quali anche D'Ambrosio Errico, stretto collaboratore dei vertice indiscusso dell'associazione, ossia Pompilio Antonio, non ha fatto alcun riferimento a Cicalese. Gli argomenti difensivi, dei quali il Tribunale del riesame ha dato atto alle pagine 49 e seguenti dell'ordinanza impugnata, non sono mai stati smentiti o contrastati realmente nella ordinanza impugnata.

Il collegio ha inteso semplicemente superare ogni deduzione avversa, osservando come il materiale indiziario raccolto, posto a fondamento delle contestazioni di cui ai capi 17 e 18 della provvisoria imputazione, fosse idoneo ad integrare il presupposto cautelare di cui all'articolo 273 cod. proc. pen. anche in ordine alla contestazione di natura associativa. La tenuta logica argomentativa della motivazione, anche qualora fosse espunto il riferimento processualmente inesistente al coinvolgimento di Cicalese nel reato di cui al capo 18, non sarebbe assicurata neppure dal riferimento operato dal Tribunale del riesame, a pagina 56 dell'ordinanza impugnata, al contenuto della conversazione n. 225 del 14/9/2022.

Invero, tale argomento, se non supportato da elementi riguardanti il coinvolgimento di Cicalese nell'ipotesi delittuosa di cui al capo 18, non è sufficiente ad affermare l'intraneità del ricorrente al sodalizio. L'affermazione di Tessitore, il quale indicava Cicalese come colui che "comanda tutte cose", avrebbe dovuto essere posta a raffronto con il residuo materiale probatorio, in particolare con le emergenze delle intercettazioni versate in atti e con le dichiarazione dei collaboratori di giustizia, da cui emergeva che i soggetti posti al comando dell'organizzazione erano altri.A MANGIAPILI VINCENZO I) Erronea applicazione della legge penale, vizio di motivazione in relazione agli articoli 192, 273 cod. proc. pen. 74 d.P.r. 309/90.

Il Tribunale ha confermato l'ordinanza di custodia cautelare in relazione al delitto di cui al capo 7 della rubrica, avvalendosi delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia D'Ambrosio Errico, omettendo tuttavia di compiere una valutazione delle stesse conforme alla previsione di cui all'articolo 192 cod. proc. pen. ed alla giurisprudenza di legittimità relativa alla valutazione della chiamata in correità e reità. Come si evince dalla parte motiva del'ordinanza, il Tribunale, dopo aver fatto riferimento alle dichiarazioni di Roselli Salvatore, ha richiamato le dichiarazioni rese da D'Ambrosio Errico, affermando che le propolazioni dei collaboratori avrebbero trovato riscontro nelle evidenze indiziarie, segnatamente nella circostanza che Mangiabili aveva intrapreso diversi viaggi in Spagna con altri coindagati.

La motivazione resa del collegio sarebbe fortemente censurabile sotto diversi aspetti. Il giudice, dopo aver sciolto il problema della credibilità soggettiva del dichiarante, deve valutare l'attendibilità intrinseca delle sue dichiarazioni, facendo particolare riferimento alla specificità delle stesse, all'assenza di elementi esterni che possano in qualche modo smentirle o rivelare l'esistenza di influenze fraudolente. Il Tribunale del riesame non si è conformato a tali principi, essendosi limitato a riportate il contenuto delle dichiarazioni di entrambi i collaboratori di giustizia e ad affermare acriticamente che tra le stesse sussisterebbe un rapporto di reciproco riscontro.

Non è stato affrontato il tema della credibilità soggettiva dei propalanti e dell'attendibilità intrinseca delle loro dichiarazioni. Le dichiarazioni di D'Ambrosio non rientravano tra il materiale su cui si fondava l'originaria richiesta di applicazione della misura cautelare presentata dal P.M., essendo state depositate per la prima volta innanzi al Tribunale del riesame. L'assenza di valutazione circa la credibilità soggettiva del propalante e l'attendibilità intrinseca delle sue dichiarazioni si traduce in una totale omissione di motivazione.

Peraltro, nei confronti di D'Ambrosio, il G.i.p. aveva rigettato l'applicazione della misura cautelare con riferimento al capo 7 della imputazione, circostanza che avrebbe dovuto indurre il Tribunale del riesame ad effettuare un vaglio di credibilità del dichiarante ancora più pregnante. II) Erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 273 e 73 d.P.R. 309/90.Il Tribunale del riesame ha confermato la decisione del G.i.p. a carico del ricorrente con riferimento al capo 23 della rubrica, esprimendo una motivazione illogica e contraddittoria.

Ha, invero, ritenuto integrata la gravità indiziaria con riferimento a detto capo, sostenendo che il ricorrente, unitamente a Pompilio Antonio, D'Ambrosio Errico, Mari Salvatore, Marrone Antonio, Maisto Raffaele, Diglio Pasquale, Marrone Raffaele e Troncone Carlo, avrebbe partecipato all'importazione di un carico di sostanza stupefacente del tipo hashish, celata all'interno di tre pneumatici trasportati dalla Spagna a Mugnano di Napoli per mezzo di un autotrasportatore spagnolo rimasto non identificato. L'accusa, come si evince dalle pagine 241 e seguenti dell'o.c.c., si fonda su una serie di conversazioni, alcune riguardanti il momento in cui i soggetti coinvolti (Marrone Antonio, Maisto Raffaele, Pasquale Diglio, Marrone Raffaele e Troncone Carlo) procedevano in Mugnano all'estrazione del narcotico dagli pneumatici, altre riguardanti gli indagati che si erano recati in Spagna per procedere all'acquisto dello stupefacente trasportato a Mugnano.

Ebbene, il G.i.p., in relazione a tale capo di imputazione, ha sostenuto che non vi fossero elementi per affermare che la droga a cui facevano riferimento gli indagati presenti a Mugnano fosse stata acquistata dai soggetti che, in quel momento, si trovavano in Spagna. Sebbene il G.i.p. avesse escluso che il carico di sostanza stupefacente giunto a Mugnano di Napoli fosse stato trattato ed acquistato dai sodali che si trovavano in Spagna, escludendo la gravità indiziaria per Pompilio, Mari e D'Ambrosio, ha erroneamente ritenuto la gravità indiziaria nei confronti del solo Mangiapili Vincenzo, il quale si trovava in Spagna unitamente agli altri tre indagati.

Investito della censura riguardante l'assoluta contraddittorietà ed incoerenza della decisione, il collegio superava il rilievo con argomentazioni del tutto illogiche, affermando che la circostanza che il G.i.p. avesse escluso la gravità indiziaria nei confronti di Mari, Pompilio e D'Ambrosio sarebbe irrilevante, in quanto il coinvolgimento di Mangiapili nell'operazione di approvvigionamento del carico trasportato a Mugnano sarebbe comprovata da plurimi e incontrovertibili elementi indiziari, rappresentati dalle conversazioni che descrivono i momenti relativi alle attività di scarico e stoccaggio dello stupefacente in Mugnano; dalla conversazione n. 339 del 14 novembre 2022, nella quale i soggetti dialoganti affermano che il carico di fumo che pochi giorni prima era arrivato a Mugnano era stato organizzato da Mari Salvatore; dalla circostanza che, allorquando arrivò il carico di hashish, Mangiapili si trovava in Spagna insieme a Pompilio, D'Annbrosio e Mari.Tuttavia, la presenza di Mari in Spagna, alla cui iniziativa è attribuita l'operazione, non risulta dalle emergenze processuali: nella conversazione n. 2544, intercorsa tra la moglie del ricorrente e la moglie di Calzone Carlo, emerge unicamente che Mangiapili era partito per la Spagna con Pompilio Antonio; dalle immagini estrapolate dalle telecamere, a cui il Tribunale fa riferimento a pag. 40 dell'ordinanza, emergeva che, in data 9 novembre 2022, a bordo della vettura Audi Q3 partita per la Spagna, avevano preso posto solo Mangiapili, Pompilio e D'Ambrosio.

Tutto ciò renderebbe manifestamente illogica e incoerente la ricostruzione offerta dai giudici del riesame. TRONCONE CARLO I) Inosservanza o erronea applicazione della legge penale, vizio di motivazione in relazione agli articoli 273 cod. proc. pen. e 74 d.P.R. 309/90. Il Tribunale del riesame ha confermato il giudizio di gravità indiziarla a carico del ricorrente in relazione al delitto di cui al capo 7 della rubrica attraverso una motivazione meramente apparente ed illogica, incorrendo in un'erronea applicazione dell'articolo 74 della legge sugli stupefacenti.

Con l'ordinanza di custodia cautelare era applicata a Troncone Carlo la misura di massimo di rigore per i delitti di cui ai capi 7 e 23 della rubrica provvisoria. Al capo 7 della rubrica si contesta all'odierno ricorrente di avere preso parte ad un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, rivestendo in tale ambito, unitamente ad altri coindagati, il ruolo di organizzatore. Alla stregua della contestazione Troncone Carlo era addetto alla distribuzione dello stupefacente, al mantenimento dei rapporti con i fornitori italiani ed esteri, alla gestione delle piazze di spaccio dello stupefacente.

Avverso la predetta ordinanza la difesa interponeva tempestivo riesame, depositando anche una memoria scritta nella quale evidenziava l'assenza di gravi indizi di colpevolezza a carico del prevenuto in quanto:

1. Le dichiarazioni del collaboratore Roselli Salvatore sono estremamente generiche, non riscontrate e relative ad epoche antecedenti al periodo temporale indicato nella contestazione. Roselli, infatti, è stato tratto in arresto nel settembre 2020 ed ha iniziato la sua collaborazione con la giustizia poco dopo; le informazioni da questi rese sul conto di Troncone potevano al più collocarsi in un periodo precedente a quello della collaborazione e, quindi, atteso che l'odierna contestazione si riferisce all'arco temporale ricompreso tra settembre 2021 e marzo 2023, risultano essere del tutto inconferenti.

2. Le dichiarazioni non trovano riscontro nel residuo materiale probatorio: l'altro collaboratore di giustizia, D'Arnbrosio Errico, non rendeva alcuna dichiarazione sul conto dell'odierno ricorrente e neppure lo riconosceva in fotografia;

3. La circostanza riferita da Roselli circa la gestione di una piazza di spaccio in Mugnano di Napoli da parte di Troncone non trova riscontro nel poderoso materiale indiziario raccolto;

4. La circostanza - appurata nel corso dell'attività di indagine - che nelle date del 15/9/22 e 16/12/22, il Troncone si fosse recato in Spagna non era sintomatica del suo coinvolgimento in traffici di sostanza stupefacente, in quanto la finalità di quei viaggi è rimasta del tutto sconosciuta. Vi sono in atti, al contrario, plurimi elementi che attestano l'estraneità del ricorrente all'associazione di cui al capo 7 della rubrica (assenza dell'utilizzo del sistema di comunicazione criptata in dotazione dell'associazione, mancata percezione di uno stipendio da parte della compagine associativa).

Il Tribunale del riesame, nonostante le decisive argomentazioni difensive, ha confermato l'impugnata ordinanza, esprimendo una motivazione apparente ed illogica, ampiamente censurabile. Quanto al punto relativo alla valorizzazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, il Tribunale non si è conformato ai dettami giurisprudenziali formatisi sul tema della valutazione della prova dichiarativa proveniente dai collaboratori di giustizia. Non solo manca qualunque valutazione in ordine alla cosiddetta attendibilità intrinseca del contenuto della chiamata in correità, ma è trascurato ogni riferimento alla esistenza di riscontri estrinseci al propalato del collaboratore.

Il giudice, dopo avere sciolto il problema della credibilità soggettiva del dichiarante deve valutare l'attendibilità intrinseca delle sue dichiarazioni, facendo particolare riferimento alla specificità delle stesse, all'assenza di elementi esterni che possano in qualche modo smentirle, all'assenza di segnali d'influenze fraudolente. Quanto alle dichiarazioni di Roselli, nonostante la difesa nella memoria difensiva avesse evidenziato la loro genericità, nonché il fatto che esse si riferissero ad un periodo antecedente rispetto a quello indicato nella contestazione, il collegio ha totalmente omesso di procedere alla valutazione della credibilità soggettiva del propalante e, soprattutto, dell'attendibilità intrinseca della dichiarazione con particolare riferimento alla specificità di essa.

La motivazione è altresì censurabile nella parte in cui ha sostenuto che D'Ambrosio Errico, nell'elencare i più stretti collaboratori di Pompilio Antonio, citando "Carlo il piccolino detto Giovinco" intendesse riferirsi a Troncone Carlo. In realtà, non v'è alcun elemento da cui possa desumersi che Troncone Carlo sia soprannominato "Carlo il piccolino" oppure "Giovinco". Agli atti non risulta alcuna intercettazione nella quale si faccia riferimento a Troncone Carlo detto "Giovinco" o "Carlo il piccolino". Dalle intercettazioni, risulta, contrariamente a quanto sostenuto dal collegio, che l'odierno ricorrente fosse solito farsi chiamare "Carluccio".

La tenuta logica della motivazione non può essere assicurata dal riferimento al reato di cui al capo 23 della rubrica. Invero, a prescindere dalla censurabilità della motivazione circa il coinvolgimento di Troncone nel suddetto reato fine, per l'integrazione della condotta di partecipe nell'associazione di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90, non è sufficiente il concorso in taluno dei reati fine, ma occorre l'assunzione di un ruolo funzionale all'associazione con la volontà di farne parte e di contribuire al suo illecito sviluppo. Del pari censurabile è il ruolo di organizzatore attribuito a Troncone.

Il collegio avrebbe dovuto individuare concretamente le condotte dalle quali poteva desumersi il compito di coordinamento degli altri affiliati. II) Erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 273 cod. proc. pen. e 73 d.P.R. 309/90. Il Tribunale del riesame ha confermato il giudizio di gravità indiziaria a carico del ricorrente in relazione al delitto di cui al capo 23 della rubrica, esprimendo una motivazione meramente apparente ed illogica, in cui ha totalmente omesso di confrontarsi con le argomentazioni contenute in una memoria difensiva depositata all'udienza del 2 dicembre 2024, dando luogo ad un'erronea applicazione dell'articolo 73 d.P.R. 309/90.

Alle pagine 19 e seguenti della memoria depositata si evidenziava che il soggetto con cui colloquiava Marrone Antonio a bordo della Fiat Panda, nella conversazione di cui al progressivo n. 132, non fosse Troncone Antonio. Gli occupanti della vettura, nella circostanza in questione, si stavano recando ad acquistare gli arnesi necessari per tagliare gli pneumatici in cui era celata la sostanza stupefacente. Le conversazioni intercettate nel corso del monitoraggio dell'utenza telefonica in uso a Troncone erano state ascoltate da un agente diverso da quello che aveva ascoltato la conversazione di cui al progressivo n. 132.

Mancando in atti una specifica annotazione di polizia nella quale si attesta che il medesimo agente di polizia ha proceduto al riascolto della conversazione di cui al progressivo 132 ed al riascolto delle conversazioni intercettate, comparando le voci, è impossibile sostenere che il dialogante - nella conversazione n. 132 - fosse Troncone. Dagli atti di indagine emerge inoltre che l'attività di scarico e di stoccaggio dello stupefacente celato negli pneumatici dell'autocarro era stata svolta da soggetti diversi dal ricorrente, con la conseguenza che nessun ruolo può attribuirsi a quest'ultimo.

Troncone, infatti, al netto dei dubbi circa il suo effettivo riconoscimento in uno dei soggetti che hanno partecipato alla conversazione di cui al progressivo n. 132, si è limitato ad ascoltare le lamentele di Marrone Antonio, che gli raccontava di aver incontrato difficoltà nell'attività di estrazione del narcotico dagli pneumatici. Lo stesso collaboratore D'Ambrosio, il quale indicava nei fratelli Marrone Antonio e Raffaele i soggetti deputati allo stoccaggio dello stupefacente, non attribuiva alcun ruolo a Troncone in relazione all'attività contestata nel capo 23 della rubrica.

3. Il P.G., con requisitoria scritta, ha concluso per la declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da Cicalese Emanuele deve essere accolto limitatamente al reato contestato al capo 7 della rubrica, con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo giudizio sul punto. I ricorsi proposti da Mangiapili Vincenzo e Troncone Carlo devono essere rigettati.

2. Preliminarmente, è opportuno evidenziare come, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per Cassazione, il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, a questa Corte spetti solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia fornito adeguata giustificazione delle ragioni che l'abbiano indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica ed ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, P.M. in proc.

Tiana, Rv. 255460). Va inoltre precisato che, dal punto di vista indiziario, nella fase cautelare è sufficiente il requisito della sola gravità (articolo 273, comma 1, cod. proc. pen.), giacché il comma 1-bis del citato art. 273 (introdotto, appunto, dalla suddetta legge) richiama espressamente i soli commi 3 e 4, ma non il comma 2 dell'articolo 192 cod. proc. pen., che prescrive la precisione e la concordanza accanto alla gravità degli indizi. Ne deriva, quindi, che gli indizi, ai fini delle misure cautelari, non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'articolo 192, comma 2, cod. proc. pen., e cioè con i requisiti della gravità, della precisione e della concordanza (Sez. 4, n. 6660 del 24/01/2017, Pugiotto, Rv. 269179;

Sez. 4, n. 37878 del 06/07/2007, Cuccaro, Rv. 237475). Il costante insegnamento di questa Corte, riguardante i limiti di sindacabilità dei provvedimenti in materia de libertate, è nel senso di escludere che la Corte di cassazione abbia alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, o di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato in relazione alle esigenze cautelari ed alla adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti di merito rientranti nelle competenze del giudice che ha applicato la misura e del Tribunale del riesame.

Il controllo di legittimità è, quindi, circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, l'assenza di manifestazioni d'illogicità evidenti (Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438; Sez. 6, n. 2146 del 25.05.1995, Tontoli, Rv. 201840; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400). L'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen, e delle esigenze cautelari è, quindi, rilevabile in cassazione soltanto se si traduca nella violazione di specifiche norme di legge o nel caso di mancanza o manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato.

Il controllo di legittimità, in particolare, non riguarda né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori. Ne discende che non sono consentite le censure che, pur investendo • formalmente la motivazione, si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976: "). In rapporto poi alla valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, si è affermato, sulla base di condivisibile orientamento, che, ai fini dell'applicazione delle misure cautelari, la portata individualizzante dei riscontri alla chiamata in reità o correità possa essere dotata di carattere anche solo tendenziale o parziale, essendo la verifica pertinente alla fase cautelare segnata dalla fluidità dell'incolpazione, rispetto alla quale non è richiesta la certezza della colpevolezza (così Sez. 4, n. 22740 del 16/07/2020, Balla, Rv. 279515;

Sez. 6, n. 45441 del 07/10/2004, Fanara, Rv. 230755).

3. Relativamente alla posizione di CICALESE EMANUELE, si osserva quanto segue. I rilievi difensivi riguardanti l'identificazione dell'indagato e la gravità indiziaria circa la sua partecipazione all'episodio di cui al capo 17 della rubrica, in cui si contesta a Cicalese la detenzione illecita di 7 panetti di cocaina, in concorso con i fratelli Tessitore ed Ascione Luigi, fatto aggravato ai sensi dell'art. 416-bis 1 cod. pen., sono infondati. La motivazione espressa dai giudici del riesame su tali punti, infatti, non soffre dei vizi lamentati dalla difesa nel pur articolato ricorso.

Si riconoscono, invece, erronei riferimenti, nel tessuto argomentativo della ordinanza, all'episodio di cui al capo 18 della rubrica, per il quale il G.i.p. aveva ritenuto di v rigettare la richiesta di misura cautelare per carenza di gravi indizi. Detti riferimenti, come si dirà infra, sono suscettibili d'incidere sulla tenuta logica del discorso giustificativo posto a fondamento del riconoscimento della partecipazione dell'indagato alla fattispecie associativa, come contestato in via provvisoria al capo 7 della rubrica. 3.1. Quanto alla ricorrenza - sia pure a livello indiziario - della fattispecie di cui al capo 17 della rubrica, il giudice del riesame ha valorizzato particolarmente il contenuto delle conversazioni n. 223, 224 e 225, registrate in data 14/9/2022 nel corso di un servizio di osservazione operato da personale di polizia giudiziaria presso il capannone dei fratelli Tessitore, luogo di deposito e stoccaggio dello stupefacente dell'organizzazione (cfr. pag. 50 e seguenti della ordinanza).

E' opportuno, per maggiore chiarezza, richiamare la sequenza dell'azione che riguarda l'episodio in questione, caduta sotto la diretta osservazione del personale di polizia, che monitorava con le telecamere la zona ed ascoltava le conversazioni tra presenti: alle ore 16.50 del 14/9/2022, Tessitore Giuliano, a bordo di una Fiat Panda di colore celeste targata CL797KL, attenzionata da tempo dagli operanti, giungeva presso il deposito di Gricignano D'Aversa, parcheggiava la vettura nel viale a sinistra del capannone, apriva la rimessa e spostava un camion che si trovava al suo interno per fare spazio.

Alle successive ore 17.00 sopraggiungeva anche il fratello Tessitore Francesco, a bordo di uno scooter, il quale restava all'esterno del deposito fino alle 17.04, allorquando si vedeva transitare sulla strada una Chevrolet condotta da Ascione Luigi, seguita da una Fiat Panda di colore grigio targata DC219CC condotta da un soggetto riconosciuto in Cicalese Emanuele. Quando tutti erano ormai entrati all'interno del deposito, Tessitore Giuliano, a piedi, si recava nel viale posto sulla sinistra, portando in spalla un bidone di colore bianco - apparentemente pieno - per poi rientrare subito dopo all'interno del capannone.

Alle ore 17.08 si vedevano uscire dal capannone Tessitore Francesco e Cicalese Emanuele; in quegli stessi istanti, veniva captata - grazie allo spyware presente sul telefono cellulare in uso a Tessitore Giuliano - una conversazione tra questi ed Ascione Luigi dalla quale emergeva in maniera chiara che il primo aveva consegnato ad Ascione della sostanza stupefacente (cfr. progressivo 223); seguivano dei commenti nei quali Ascione rappresentava di essere contento di rifornirsi presso il deposito dei fratelli Tessitore ("... noi veniamo qua perché facciamo con calma cose, quando andiamo ad altri posti bho ... ad altri posti ... qua veniamo bello tranquillo, qua stiamo a casa nostra").

Nella successiva conversazione registrata al progressivo n. 228, intercorsa tra i fratelli Tessitore, si aveva contezza del quantitativo di cocaina consegnato, corrispondente a sette panetti (cfr. dialogo riportato a pag. 54 della ordinanza in cui Tessitore Francesco afferma: "Soltanto adesso questi ce li dobbiamo segnare però sti cosi. Quello adesso se ne è preso sette..."), si comprende anche come il capannone nella loro disponibilità fosse luogo di stoccaggio e occultamento di rilevanti quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

Alla stregua di tali elementi, il Tribunale del riesame, conformemente al giudice della cautela, ha ritenuto integrata la gravità indiziaria a carico di Cicalese con riferimento alla fattispecie di cui al capo 17 della rubrica, essendo la sua presenza nel luogo in cui è avvenuta l'acquisizione della partita di stupefacente, unitamente ad Ascione Luigi, rivelatrice della sua compartecipazione nel reato. 3.2. Ebbene, la difesa, la quale non contesta il fatto storico come verificatosi e l'avvenuta cessione della sostanza stupefacente nel capannone dei fratelli Tessitore, appunta le sue critiche sugli elementi che hanno consentito l'identificazione dell'indagato, sostenendo che debba escludersi che il soggetto ivi presente, unitamente ad Ascione ed ai fratelli Tessitore, si identifichi in Cicalese Emanuele.

I rilievi difensivi riguardanti la precisa identificazione di Cicalese sono stati disattesi dal Tribunale del riesame con argomentazioni non censurabili in questa sede. Il Tribunale ha osservato come, sebbene nel brogliaccio di polizia riguardante il sunto dei movimenti seguiti durante la videoripresa sia riportata la dicitura "Uomo NMI" (ossia: uomo non meglio identificato) riferita all'occupante della Fiat Panda grigia, il dato della certa individuazione del ricorrente discenda dalla scheda personale dell'indagato, allegata all'informativa in atti, da cui risulta l'identificazione di Cicalese e dal contenuto della conversazione n. 225, intervenuta tra i fratelli Tessitore quando i visitatori si erano allontanati dal capannone.

In detta conversazione, Tessitore Francesco rivelava al fratello l'identità di colui il quale si era appena allontanato dal capannone, fornendo, si legge in motivazione, "inequivoche" indicazioni in tal senso [cfr. pagg. 52 e 53 della ordinanza: "Nel prosieguo del medesimo dialogo, TESSITORE Giuliano chiedeva al fratello informazioni sull'identità del soggetto che aveva appena lasciato il deposito ("TESSITORE Giuliano: Questo è quello che portò i soldi? Questo è quello che portò il cash?"), ricevendo le seguenti, inequivoche indicazioni: TESSITORE FRANCESCO: "E', questo....incomprensibile....comanda tutte cose TESSITORE GIULIANO:

Questo? ... TESSITORE FRANCESCO: Eh, lui e il genero di Cesarino TESSITORE GIULIANO: Mmm. TESSITORE FRANCESCO: Questo è sposato con la figlia del gruosso proprio (...)". Il riportato passaggio del dialogo tra i fratelli TESSITORE, intercettato subito dopo che il CICALESE (riconosciuto in termini di certezza dal personale di P.G. operante, sia visivamente - sulla scorta delle immagini videoregistrate - che in ragione del timbro di voce, all'esito della comparazione vocale con l'interlocutore delle conversazioni telefoniche intercettate sull'utenza cellulare n. 3485151534 (RIT6014/2022) a lui certamente riferibili (cfr. scheda personale dell'indagato, allegata all'informativa, in atti) - vale dunque a fugare ogni dubbio adombrato dalla difesa in ordine alla corretta identificazione del ricorrente]. 3.3.

Tra gli elementi richiamati a sostegno della individuazione del ricorrente, oggetto di dettagliata critica da parte della difesa, assume valore dirimente proprio il contenuto della conversazione registrata al n. 225 del progressivo, nel passaggio in cui Tessitore Francesco fornisce precise indicazioni sulla identità di colui che si era allontanato con Ascione, collocandolo al vertice dell'organizzazione insieme a Bocchetti Enrico (Tessitore Giuliano: «Questo è quello che portò i soldi? Questo è quello che portò il cash?», Tessitore Francesco:

«E', questo...incomprensibile...comanda tutte cose» Tessitore Giuliano: «Questo?» Tessitore Francesco: «Eh, lui e il genero di Cesarino...» Tessitore Giuliano:«Mmm» Tessitore Francesco: «Questo è sposato con la figlia ... del gruosso proprio»). Sulla base della logica interpretazione fornita dal Tribunale del riesame, supportata dalle risultanze anagrafiche, Tessitore Francesco ha fatto riferimento proprio a Cicalese Emanuele, genero di Amato Raffaele - capo e promotore del gruppo "Amato-Pagano", "scissionista" dal Clan Di Lauro - di cui aveva sposato la figlia Amato Maria.

Nel passaggio d'interesse, hanno spiegato i giudici, Tessitore Francesco aveva inteso distinguere Cicalese Emanuele, coniugato con Amato Maria, da Bocchetti Enrico, coniugato con Pagano Vittoria, figlia di Pagano Cesare (detto "Cesarino"), altro capo del clan Amato-Pagano, ponendoli entrambi al vertice dell'organizzazione. La interpretazione si fonda sul tenore letterale della conversazione, dove la "e" congiunzione vale ad accostare nel discorso le due figure apicali dell'organizzazione, ossia Cicalese e Bocchetti, imparentati con i fondatori del clan Amato-Pagano.

La difesa prospetta una non consentita diversa interpretazione della conversazione, sostenendo una erronea trascrizione del suo contenuto. L'assunto, peraltro fondato su considerazioni puramente congetturali, deve essere respinto alla luce dei principi in precedenza richiamati (cfr. § 2), in virtù dei quali il sindacato di legittimità da esperirsi sulla motivazione del provvedimento che occupa è limitato alla congruenza della giustificazione posta a base della valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica ed ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie.

Deve peraltro aggiungersi che, in base a consolidato orientamento della Corte di legittimità in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate - come certamente risulta nel caso di specie - si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715;

Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389). Quanto appena detto consente di ritenere assorbite e superate le ulteriori critiche difensive contenute nel ricorso riguardo all'identificazione di Cicalese (lamentata mancanza di un apposito verbale di identificazione dell'indagato in atti, lamentata mancanza di un'apposita annotazione di polizia concernente la comparazione delle voci registrate, prospettata inutilizzabilità della scheda personale di Cicalese allegata all'informativa di reato). Invero, ai fini della individuazione del ricorrente devono ritenersi bastevoli i riferimenti contenuti nella conversazione n. 225, registrata nella circostanza dell'incontro, e gli approfondimenti riguardanti le risultanze anagrafiche di cui si è detto.

Né risulta suscettibile di generare ipotesi di nullità il fatto che il P.M. non abbia trasmesso al G.i.p. ed al giudice del riesame le videoriprese effettuate nel corso del servizio di osservazione o i fotogrammi estrapolati da tali riprese. I rilievi sul punto offrono occasione per rimarcare come, in tema di misure cautelari, il P.M. non sia tenuto alla trasmissione al G.i.p. di tutti gli atti dell'indagine, posto che all'accusa compete la direzione di essa e la scelta degli atti su cui basare la richiesta della misura. Ne consegue che il P.M. possa operare una cernita degli atti da trasmettere, senza che questo integri una violazione dell'art. 309, comma quinto, cod. proc. pen. [cfr.

Sez. 2, n. 8837 del 20/11/2013, dep. 2014, Rv. 258788:"In tema di riesame, non costituisce violazione dell'art. 309 comma quinto cod. proc. pen. la circostanza che il PM, selezionando gli atti da produrre a sostegno della richiesta di applicazione della misura cautelare, abbia trasmesso, in luogo della videoregistrazione del fatto oggetto di indagine, annotazioni di servizio in cui erano riportati i dati relativi a quanto videoregistrato, posto che all'accusa compete la direzione dell'inchiesta e la scelta degli atti su cui basare la richiesta della misura. (Nella fattispecie la Corte ha rilevato che il GIP non aveva comunque mai preso visione della videoregistrazione ed aveva considerato per l'emissione della misura le annotazioni di servizio della P.G., regolarmente trasmesse al Tribunale del riesame)";

Sez. 2, n. 12080 del 06/02/2008, Capri, Rv. 239739: "In materia di misure cautelari, non sussiste a carico del P.M. l'onere di trasmettere, prima al giudice per le indagini preliminari e poi al tribunale del riesame, tutti gli atti di indagine compiuti, nella loro integralità, in quanto, al contrario, il P.M. è legittimato a selezionare il materiale indiziario da sottoporre al vaglio del giudice, mentre l'obbligo di una trasmissione completa ed integrale sussiste solo per gli elementi a favore dell'imputato e dunque per ogni atto dal quale tali elementi possano trarsi". 3.4.

E' fondato, invece, il secondo motivo di ricorso, nel quale la difesa stigmatizza come il Tribunale del riesame abbia confermato il giudizio di gravità indiziaria in relazione al capo 7 della rubrica, fondando il proprio convincimento anche sul presupposto, errato, della partecipazione del ricorrente al fatto di cui al capo 18 della rubrica, per il quale il G.i.p. aveva escluso la ricorrenza dei gravi indizi a carico di Cicalese. La lamentata manifesta illogicità della motivazione offerta in ordine alla partecipazione del ricorrente all'associazione finalizzata traffico di stupefacenti è resa evidente nel passaggio argomentativo in cui il Tribunale del riesame afferma: "Ebbene, a giudizio del Collegio le osservazioni difensive possono essere agevolmente superate sulla scorta del materiale indiziario raccolto e posto a fondamento delle contestazioni di cui a capi 17) e 18) della provvisoria imputazione -dai quali è opportuno prendere le mosse - perchè certamente idoneo ad integrare il presupposto cautelare di cui all'art. 273 c.p.p. anche in ordine alla contestazione di natura associativa cui al capo 7), in quanto univocamente dimostrativo dell'esistenza di un rapporto di stabile ed organica compenetrazione del CICALESE con il tessuto organizzativo della compagine associativa, che esclude la configurabilità di una collaborazione episodica, delineando piuttosto il ruolo di organizzazione e coordinamento del traffico di stupefacenti, in posizione apicale nell'ambito della consorteria criminale, rivestito dal ricorrente ed espletato anche in occasione dell'operazione di non scarso rilievo per la vita del sodalizio, avendo ad oggetto oltre 40 kg. di cocaina da stoccare e custodire presso il deposito di Gricignano di Aversa gestito dai fratelli TESSITORE, all'interno del quale venivano custoditi rilevanti quantitativi di sostanza stupefacente nella disponibilità del sodalizio criminale" (così pag. 50 dell'ordinanza).

Palese è l'erronea costruzione argomentativa, derivante dall'avere il Tribunale conferito rilevanza, ai fini del riconoscimento della gravità indiziaria del reato sub capo 7, alla partecipazione del ricorrente all'operazione, "di non scarso rilievo per la vita del sodalizio", di stoccaggio di oltre 40 kg. di cocaina presso il deposito di Gricignano di Aversa, partecipazione esclusa dal G.i.p. nella ordinanza di custodia cautelare.Ne consegue l'annullamento della ordinanza impugnata limitatamente al capo 7 della rubrica, con rinvio al Tribunale del riesame per nuovo giudizio sul punto.

L'ulteriore questione sollevata dalla difesa riguardante il ruolo di organizzatore attribuito al ricorrente nell'ambito dell'ipotizzata associazione è assorbita nella decisione di rinvio.

4. Infondati sono i motivi di doglianza proposti nell'interesse di Mangiapili Vincenzo. Quanto alla ritenuta gravità indiziaria in relazione all'associazione di cui al capo 7 della rubrica, appare non meritevole di essere censurata, alla luce dei principi sopra enunciati, la motivazione espressa dal Tribunale. Con argomentare privo di aporie logiche, il Tribunale ha desunto l'intraneità dell'indagato nell'associazione di cui si tratta, rammentando come Mangiapili Vincenzo sia stato riconosciuto in sede di individuazione fotografica dal collaboratore di giustizia Roselli Salvatore che lo ha indicato con il soprannome di "Enzuccio Tempesta", riferendo che lo stesso gravita nell'orbita del clan Amato- Pagano, dedicandosi al settore degli stupefacenti in Mugnano, unitamente a Calzone Carlo, di cui è stretto collaboratore.

Tali circostanze, si legge in motivazione, furono apprese dal collaboratore da suo figlio. Le dichiarazioni rese da Roselli Salvatore hanno trovato riscontro nella convergenti propalazioni di D'Ambrosio Errico, il quale, intraneo al sodalizio, ha apportato ulteriori significativi chiarimenti riguardanti la posizione dell'indagato, essendo la sua collaborazione recentissima [cfr. pag. 26 e 27 dell'ordinanza impugnata «il Collaboratore di Giustizia, dopo aver premesso di avere avuto rapporti con il gruppo AMATO-PAGANO da settembre 2021 sino a marzo 2023, affiancando, in particolare, BOMBILIO (rectius Pompilio) Antonio "o' cafone" nickname "Flauto", indicato dal D'AMBROSIO come "reggente" del clan (dopo l'arresto di LIQUORI Marco) -con il quale collaborava e dal quale aveva anche acquistato in più occasioni cocaina -nel delineare sinteticamente l'organigramma del clan AMATO-PAGANO nel periodo in oggetto, collocava il ricorrente MANGIAPILI Vincenzo tra i più stretti collaboratori del BOMBILIO (rectius Pompilio), del quale ribadiva il ruolo apicale: "Stretti collaboratori di POMPILIO Antonio erano CALZIONE Carlo, Carlo il piccolino detto "Giovinco", Enzo detto "Tempesta", Cicciotto nickname "Careca", ERRICHELLI Maurizio alias "Le Mans", MARRONE Antonio, "Ottonero", MARRONE Raffale, RAIA Ciccio, DE CICCO Alessandro detto "gettone", BOCCHETTI Enrico Vincenzo "il piccolino", nipote di PAGANO Cesare".

Nel medesimo interrogatorio il D'AMBROSIO riferiva inoltre quanto segue: "Per conto del Gruppo AMATO-PAGANO sono stato in Spagna almeno 4 volte. Durante questi viaggi eravamo presenti io, POMPILIO Antonio, tale Vincenzo detto "Tempesta", nickname "talebano", e in una occasione ci ha raggiunto Salvatore, detto "il tenente", della 33, il cui cognome non lo ricordo, forse tale DE MARIA MARIA, nickname "tennents". Durante questi incontri incontravamo al ristorante "Bella Napoli" di Barcellona o al porto olimpico di Salamanca due fornitori della Repubblica Dominicana, di cui uno molto grasso con nickname "el gordo " ed un altro soggetto atletico, alto e ben curato.

Costoro trattavano cocaina in tavolette da 250 gr., grezza ma ad alta purezza, del medesimo tipo che voi avete sequestrato nel deposito di Gricignano. La provenienza della cocaina trattata dai domenicani era Colombiana. ADR i predetti soggetti sono gli stessi che POMPILIO Antonio ed altri incontrarono durante il Gran Premio di Barcellona, al quale io non partecipai. ADR Le confermo, come da sua domanda, che sono stato in Spagna per trattare forniture di Cocaina in data 08.11.2022 e 29.11.2022. In questi due casi eravamo io, POMPILIO Antonio ed Enzo Tempesta, ove POMPILIO trattava l'acquisto ed io testavo il narcotico".

ADR "In questi viaggi salivamo in macchina con un Audi bianca Rs5 diesel". Ebbene, le convergenti dichiarazioni accusatorie dei Collaboratori di Giustizia appena evidenziate vedono il ricorrente MANGIAPILI, detto "Enzo/Enzuccio TEMPESTA", pienamente inserito nel sodalizio criminoso di cui al capo 7) -nella misura in cui, diversamente da quanto sostenuto dalla Difesa, come già chiarito nel paragrafo che precede (cui si rinvia), è stata ritenuta configurabile, e concorrente con l'associazione ex art. 416 bis c.p. denominata clan AMATO-PAGANO»].

Il Tribunale ha individuato plurimi riscontri esterni alle dichiarazioni dei collaboratori, richiamando, in particolare, le emergenze compendiate nel titolo cautelare, alle pagine 71-77, da cui risultano i servizi di osservazione effettuati dalla Polizia giudiziaria, che ha accertato la presenza di Mangiapili negli spostamenti organizzati alla volta della Spagna. Sono stati anche acquisiti, ha precisato il Tribunale, documenti fotografici estratti dalle videocamere installate presso gli autogrill ove i partecipanti alla "spedizione" si fermavano per effettuare soste lungo l'autostrada.

Il ricorrente, si legge in motivazione, è stato identificato in termini di assoluta certezza dagli inquirenti, non solo grazie alle immagini nelle quali la sua fisionomia è chiaramente visibile, ma anche grazie all'attività d'intercettazione ambientale contestualmente operata, nella quale gli interlocutori si rivolgevano a lui chiamandolo per nome (Enzo, Enzu') o utilizzando il suo soprannome ("Tempesta"). In tal modo si è appurata la sua partecipazione ai viaggi del 30/4/2022, del 20/5/2022, del 29/6/2022, del 15/9/2022, dell'8/11/2022 e del 29/11/2022 (gli ultimi due indicati anche dal collaboratore D'Ambrosio).

Ebbene, non è sostenibile che il Tribunale del riesame, nel valutare le dichiarazioni dei collaboratori non si sia attenuto ai criteri ermeneutici stabiliti in sede di legittimità, essendosi soffermato, sia pure in modo conciso, sulla credibilità soggettiva dei propalanti ed avendo individuato conferenti positivi riscontri estrinseci al loro narrato, puntualmente elencati alle pagg. 26 e seguenti della ordinanza. Per altro verso, come già detto in precedenza (cfr. paragrafo 2), ai fini dell'applicazione delle misure cautelari e della valutazione da compiersi in sede di riesame, la portata individualizzante dei riscontri alla chiamata in reità o correità può essere dotata di carattere anche solo tendenziale o parziale, essendo la verifica pertinente alla fase cautelare segnata dalla fluidità dell'incolpazione, rispetto alla quale non è richiesta la certezza della colpevolezza (così Sez. 4, n. 22740 del 16/07/2020, Balla, Rv. 279515;

Sez. 6, n. 45441 del 07/10/2004, Fanara, Rv. 230755). In ogni caso, è evidente, alla stregua di quanto diffusamente argomentato dai giudici del riesame, come già le attività di osservazione espletate dalle Forze di Polizia, l'accertata frequentazione assidua con i sodali dell'organizzazione - in particolare con uno dei soggetti ritenuti al vertice del sodalizio, Pompilio Antonio - l'acclarato utilizzo da parte del ricorrente del nickname "Talebano", che gli consentiva di accedere al sistema di comunicazione criptato adoperato dagli affiliati, utilizzando il protocollo di messaggistica istantanea "Matrix", e la ritenuta partecipazione al reato fine sub capo 23 della rubrica (di cui si dirà al paragrafo 4.1), siano elementi idonei a sostenere la gravità indiziaria in ordine alla partecipazione all'associazione sub capo 7 della provvisoria imputazione.

In proposito non è superfluo aggiungere come, ai fini della configurazione del delitto di partecipazione all'associazione di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90, è sufficiente il coinvolgimento del soggetto agente anche in un singolo episodio, purchè le connotazioni della condotta dell'agente, rivelino che egli sia inserito nelle dinamiche operative del gruppo criminale (cfr. Sez. 3, n. 36381 del 09/05/2019, Cruzado, Rv. 276701 - 06; Sez. 1, n. 43850 del 03/07/2013, Durand, Rv. 257800). Né la produzione "in limine" delle dichiarazioni di D'Ambrosio innanzi al Tribunale del riesame sono idonee a disarticolare il discorso giustificativo illustrato in motivazione.

La difesa lamenta che la produzione, intervenuta dopo l'emissione dell'ordinanza di custodia cautelare, non abbia consentito al Tribunale un'adeguata valutazione dell'attendibilità intrinseca del collaboratore. Premesso che l'art. 309, comma 9, cod. proc. pen. consente la produzione in udienza da parte del P.M. di elementi nuovi che non erano stati posti a fondamento della domanda cautelare e che le garanzie a tutela dell'indagato sono in tal caso assicurate dall'eventuale richiesta di termine a difesa, la doglianza proposta risulta nel merito priva di fondamento, avendo il Tribunale, • come già detto in precedenza, vagliato, sia pure in modo conciso, l'attendibilità intrinseca delle propalazioni del collaboratore, ponendo in evidenza come dette dichiarazioni risultino "puntuali e circostanziate", anche dal punto di vista cronologico (cfr. pag. 27 dell'ordinanza). 4.1.

Del pari infondati sono i rilievi di cui al secondo motivo di ricorso, attinenti alla partecipazione del ricorrente all'episodio di cui al capo 23 della rubrica. Le censure sono versate in fatto e tendenti a prospettare una diversa valutazione delle emergenze indiziarie. Il Tribunale si è fatto carico di considerare l'incongruenza lamentata dal ricorrente in ordine al mancato riconoscimento della gravità indiziaria nei confronti dei coindagati che si trovavano in Spagna, reputando, con argomentare non censurabile sul piano logico, che tale aspetto fosse ininfluente con riferimento alla posizione di Mangiapili.

La ritenuta partecipazione all'episodio di cui al capo 23 della rubrica è stata tratta dall'analisi di molteplici, conducenti conversazioni intercettate, il cui contenuto è stato richiamato in motivazione. Particolarmente significativa, in base alla ricostruzione offerta dal Tribunale, è la conversazione n. 339, riportata alle pagine 37 e 38 dell'ordinanza, registrata in data 14/11/2022, in cui Mangiapili Vincenzo, riferendosi alla partita di stupefacente giunta in Italia attraverso il corriere che aveva occultato il carico all'interno degli pneumatici dell'autocarro, parlando con Calzone Carlo e Troncone Carlo, ne commentava la scarsa qualità, aggiungendo che l'acquisto era "avvenuto a scatola chiusa" e che il fornitore si era comunque reso disponibile ad accettare la restituzione della droga.

Tali affermazioni hanno indotto logicamente il Tribunale a ritenere che Mangiapili fosse coinvolto nell'acquisto della partita di hashish.

5. Infondati sono i motivi di doglianza proposti nell'interesse di Troncone Carlo. Il Tribunale manifesta di avere seguito un percorso logico-argomentativo non censurabile alla luce dei criteri ermeneutici sopra richiamati, avendo dato conto in maniera sufficiente degli elementi risultanti a carico dell'indagato in relazione ai fatti di cui alle imputazioni provvisorie elevate a suo carico, suscettibili di integrare la gravità indiziaria che giustifica l'adozione della misura in atto. La motivazione posta a fondamento del riconoscimento della gravità indiziaria in ordine alla partecipazione del ricorrente all'associazione contestata al capo 7 della imputazione (motivo primo di ricorso) è fondata su argomentazioni conferenti, scevre da aporie logiche, supportate da puntuali riferimenti alle risultanze investigative ed al contenuto delle conversazioni intercettate.

Il Tribunale ha correttamente messo in rilievo come il ricorrente abbia partecipato a numerosi viaggi in Spagna, unitamente ad altri sodali, in compagnia di Pompilio Antonio, figura apicale dell'organizzazione. Ed invero, ha ricordato il collegio, il ricorrente risulta tra i componenti dell'equipaggio dell'AUDI Q3, in uso a Pompilio Antonio, che, in data 15/9/2022, partì alla volta di Barcellona con a bordo Pompilio Antonio, Mangiapili Vincenzo e Calzone Carlo. In data 16/12/2022 era documentata una ulteriore nuova partenza di Troncone Carlo con destinazione Spagna, unitamente a Pompilio Antonio ed Errichelli Maurizio.

Il viaggio risultava comprovato dal controllo effettuato da personale di polizia durante il tragitto, che provvedeva a fermare ed identificare gli occupanti. Inoltre, le telecamere installate sulla rete autostradale permettevano di accertare che, alle ore 06:04 del 16/12/2022, il veicolo lasciava il confine nazionale a Ventimiglia, facendo rientro in Italia in data 19/12/2022 senza Pompilio. Che detti frequenti viaggi si inserissero nella programmata attività illecita dell'organizzazione di approvvigionamento degli stupefacenti presso fornitori esteri è circostanza desunta da considerazioni di ordine logico e dal contenuto delle conversazioni intercettate: risulta infatti dall'episodio contestato al capo 23 della rubrica che una partita di stupefacente occultata all'interno degli pneumatici di un autocarro provenisse proprio dalla Spagna.

A tale proposito, nel corso della conversazione ambientale di cui al progressivo n. 131, intercettata in data 11/11/2022, allorquando i componenti del gruppo erano intenti ad estrarre la sostanza stupefacente dagli pneumatici dell'autocarro, è lo stesso Troncone ad ammettere, colloquiando con Marrone Antonio, di essersi già recato a Barcellona con diversi compartecipi. E' stata poi ritenuta la gravità indiziaria in ordine alla partecipazione del ricorrente al suddetto episodio, essendo stata accertata, mediante captazioni, la presenza di Troncone all'atto delle operazioni di estrazione dello stupefacente dagli pneumatici del camion.

In detta circostanza il ricorrente accompagnò Marrone Antonio ad acquistare presso un centro commerciale l'attrezzatura utile per provvedere all'estrazione dello stupefacente, operazione risultata particolarmente complessa. Già questi elementi sono stati ritenuti idonei, con argomentare logico, ad avvalorare la ricorrenza della gravità indiziaria in ordine alla partecipazione del ricorrente al contesto associativo, avendo il Tribunale rilevato come Troncone, oltre alle frequentazioni con numerosi associati, in particolare con Pompilio, oltre ai frequenti viaggi effettuati in Spagna con altri sodali ed oltre al coinvolgimento nell'episodio di cui al capo 23 della rubrica, nella conversazione intercettata con Marrone, avesse mostrato il suo vivo interessamento per il recupero del carico, suggerendo le soluzioni da adottare e manifestato la sua preoccupazione per la circostanza - riferitagli da Marrone - che il camion con la droga negli pneumatici era stato fermato per ben due volte dalle Forze dell'ordine nel corso del tragitto.

Come già detto in precedenza (cfr. Sez. 3, n. 36381/2019 citata sopra), in tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, è sufficiente anche il coinvolgimento in un solo reato-fine per integrare l'elemento oggettivo della partecipazione, purchè accompagnato dalla considerazione di connotazioni della condotta dell'agente suscettibili di rivelare, secondo massime di comune esperienza, l'inserimento del soggetto nelle dinamiche operative del gruppo criminale. Ebbene, le argomentazioni sviluppate nella ordinanza mostrano come il Tribunale abbia fatto buon governo del principio richiamato, ponendo in rilievo circostanze suscettibili di rivelare l'intraneità di Troncone nel gruppo. 5.1.

Quanto al ruolo di organizzatore, è d'uopo rammentare come, in tema di impugnazioni cautelari, la giurisprudenza di questa Corte escluda che sussista l'interesse dell'indagato a ricorrere per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che riconosca la qualifica di organizzatore di un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. Ciò in quanto già la mera partecipazione al sodalizio integra il fatto costitutivo della presunzione cautelare e, di conseguenza, l'esclusione della suddetta qualifica non produrrebbe per il ricorrente alcuna conseguenza favorevole (così, ex multis, Sez. 3, n. 31633 del 15/03/2019, Irabor, Rv. 276237). 5.2.

Le censure riguardanti la valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, sulla base di quanto detto in precedenza (paragrafo 5), non hanno capacità di disarticolare la correttezza della giustificazione addotta dal Tribunale. L'ordinanza ha affrontato, in maniera sia pure concisa, il tema dell'attendibilità intrinseca di Roselli Salvatore alle pagine 23 e seguenti della motivazione, illustrando le ragioni della credibilità del collaboratore, intraneo dapprima nel clan Lauro e, successivamente, nel clan Amato-Pagano, precisando che lo stesso ha cominciato la sua collaborazione in data 1/2/2023.

Il dichiarante, si legge nella motivazione, oltre ad avere apportato un notevole contributo ai fini della ricostruzione dell'organigramma del clan Amato- Pagano, ha fornito utili indicazioni in ordine agli appartenenti all'associazione dedita al traffico degli stupefacenti contestata al capo 7 della rubrica. Ha riconosciuto in fotografia il ricorrente, riferendo che questi, dedito al commercio degli stupefacenti, aveva dapprima collaborato con i fratelli Bastone a Scampia, trasferendosi poi a Mugnano "a gestire una piazza di spaccio".t D'Ambrosio Errico - si legge in motivazione - la cui collaborazione è cominciata nel luglio 2024, intraneo al sodalizio, ha riferito che tra gli stretti collaboratori di Pompilio Antonio, vi fosse anche "Carlo il piccolino, detto Giovinco".

La difesa critica le suddette argomentazioni, sostenendo come le dichiarazioni richiamate siano del tutto inconferenti sul piano probatorio: essendo stato Roselli Salvatore arrestato nell'anno 2020, egli non è in grado di apportare alcun utile contributo con riferimento ai fatti di causa, potendo riferire circostanze che riguardano un periodo anteriore a quello dell'insorgere dell'associazione secondo la contestazione; quanto alle dichiarazioni di D'Ambrosio, non risulterebbe dagli atti che Troncone Carlo avesse il soprannome di "Carlo il piccolino" o "Giovinco", essendo noto nell'ambiente con il nome di "Carlucciello".

Le censure, pur cogliendo taluni aspetti elusivi nelle argomentazioni illustrate in motivazione, specie in relazione al passaggio nel quale il Tribunale ritiene "verosimile" che Troncone potesse essere "Carlo il piccolino" o "Giovinco", non risultano dirimenti, poiché l'efficacia dimostrativa della gravità degli indizi della partecipazione di Troncone Carlo al sodalizio è stata desunta, con argomentare immune da censure, dalle circostanze già evidenziate nel precedente paragrafo. 5.3. Destituita di fondamento è la doglianza riguardante l'apparenza della motivazione posta a fondamento della ritenuta gravità indiziaria relativamente all'episodio di cui al capo 23 della rubrica (motivo secondo del ricorso).

Come già illustrato nel paragrafo 5 che precede, sono stati indicati con puntualità gli elementi attestanti la presenza di Troncone Carlo nel corso delle operazioni tese ad estrarre lo stupefacente occultato negli pneumatici dal camion che lo trasportava, unitamente agli altri compartecipi. La difesa prospetta sul punto una diversa ricostruzione dei fatti, la cui considerazione è inibita in sede di legittimità al cospetto di una motivazione che non manifesta, come nel caso in esame, profili di evidente illogicità nel suo sviluppo. Il rilievo in base al quale difetterebbe la certezza della identificazione del ricorrente in occasione del colloquio intrattenuto con Marrone Antonio nell'autovettura è parimenti infondato.

Il Tribunale ha evidenziato come Troncone Carlo .sia stato individuato dal personale di polizia attraverso il riconoscimento della voce nel corso dell'ascolto delle conversazioni intercettate sull'utenza telefonica in uso allo stesso.I La difesa obietta che la conversazione registrata nell'autovettura fu ascoltata e trascritta da un operatore di polizia diverso da quello che provvide all'ascolto ed alla trascrizione delle conversazioni intercettate sull'utenza in uso a Troncone. La prospettazione in base alla quale, ai fini dell'effettivo riconoscimento di Troncone in occasione dell'intercettazione ambientale svolta nell'autovettura di Marrone, sarebbe stato necessario effettuare la comparazione della voce del ricorrente ad opera di uno stesso verbalizzante, muove dal presupposto, indimostrato in questa sede, che l'operatore di polizia che procedette all'ascolto diretto o quello che procedette, a distanza di tempo, ad ascoltare e trascrivere la conversazione, non conoscessero la voce di Troncone.

Tale circostanza, tuttavia, è rimasta sfornita di elementi a sostegno.

6. In ragione di quanto precede deve annullarsi l'ordinanza impugnata nei confronti di Cicalese Emanuele limitatamente al reato sub capo 7) della rubrica con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Napoli. E' rigettato nel resto il ricorso di Cicalese Emanuele. Sono rig