Sentenza — n. 14798/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl Procuratore della Repubblica presso la Corte d'Appello di Ancona ricorre avverso la sentenza resa dal Tribunale di Ancona che, il processo a carico di Spagna Mario per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), comma 2 sexies D.Igs 285/1992, ometteva la irrogazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, così violando la espressa disposizione normativa di cui all'art. 186 e dell'art.222, commi 2 e 2 bis, D.Lgs.n.285/1992 e succ.modif.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 14798/2025 — snpen · Corte di Cassazione: c) CdS, aggravato dall'aver provocato un incidente stradale. Il citato art. 186 prevede che, in detta ipotesi, consegue all'accertamento del reato la sanzione accessoria della revoca della patente di guida, che non è stata applicata dal Tribunale di Ancona.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI ANCONAnel procedimento a carico di: SPAGNA MARIO nato a POLICORO il 02/03/1988 avverso la sentenza del 08/10/2024 del TRIBUNALE di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARILIA DI NARDO che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata
RITENUTO IN FATTO
1. Il Procuratore della Repubblica presso la Corte d'Appello di Ancona ricorre avverso la sentenza resa dal Tribunale di Ancona che, il processo a carico di Spagna Mario per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), comma 2 sexies D.Igs 285/1992, ometteva la irrogazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, così violando la espressa disposizione normativa di cui all'art. 186 e dell'art.222, commi 2 e 2 bis, D.Lgs.n.285/1992 e succ.modif.
2. Il P.G. ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata disponendosi l'applicazione della sanzione omessa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. L'imputato è stato condannato per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett.
c) CdS, aggravato dall'aver provocato un incidente stradale. Il citato art. 186 prevede che, in detta ipotesi, consegue all'accertamento del reato la sanzione accessoria della revoca della patente di guida, che non è stata applicata dal Tribunale di Ancona.
3. Stante la violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio, va disposto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla omessa revoca della patente di guida, procedendosi alla relativa applicazione ai sensi dell'art. 620 lett.)cmt,fr—, poiché deve farsi ricorso ad alcuna valutazione discrezionale.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla omessa revoca della patente di guida, revoca che dispone. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 5 marzo 2025 Il ponsigliere, estensore Il Pres d