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Sentenza — n. 14454/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against inadmissibility of legal aid request due to lack of total motivation defect.

Numero d'incarto Sentenza — n. 14454/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, rejecting the request to annul the order dismissing the legal aid application. The appellant argued that the lower court's reasoning was illogical and failed to explain why omitted income data could not be integrated. The court ruled that the challenged order was based on a specific lack of income disclosure, not a total absence of motivation, and thus did not meet the strict threshold for cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 99, comma 4, d.P.R. n. 115 del 2002; The appeal against an order rejecting legal aid is admissible only for violation of law, which requires a total lack of motivation rather than mere incongruity.

Parole chiave

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legal aid admissibility violation of law standard total lack of motivation cassation appeal scope procedural inadmissibility omissione del contribuente inoltro della dichiarazione fiscale esenzione dal pagamento dei contributi

Disposizioni normative citate

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Art. 99, comma 4, d.P.R. n. 115 del 2002
Con l'ordinanza di cui in epigrafe, emessa ex art. 99 d.P.R.
Art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
È stato proposto ricorso nell'interesse dell'instante fondato su tre motivi (di seguito esplicitati ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) con i quali si deducono, per quanto emerge dalla rubrica, la violazione degli artt.
Art. 616 cod. proc. pen.
Concludendo, all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod.
Art. 111 Cost.
115 del 2002 (anche in relazione all'art. 111 Cost.).
art. 111 Cost
115 del 2002 (anche in relazione all'art. 111 Cost.).
art. 616 cod. proc. pen
Concludendo, all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 32894 del 06/07/2022, Guarino
Sez. 4, n. 22637 del 21/03/2017, Attanasio
32894 del 06/07/2022, Guarino; Sez. 4, n. 22637 del 21/03/2017, Attanasio, Rv.
Sez. 4, n. 11771 del 07/12/2016, Doratiotto
Sez. 5, n. 643 del 06/12/2017, Pohl
Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli
Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv.
Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov
269656-01; Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv.
Sez. 4, n. 30040 del 23/05/2024, Amato
Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo
30040 del 23/05/2024, Amato, cit., tra le più recenti; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv.
Corte cost. n. 186/2000
pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000).
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RUSSO GIUSEPPE nato a OSTUNI il 23/07/1969 avverso l'ordinanza del 03/12/2024 de-WW3UNALE di BRINDISI udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Luigi Cuomo, nel senso dell'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; lette le conclusioni della difesa del ricorrente, che insiste nell'accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza di cui in epigrafe, emessa ex art. 99 d.P.R. 30 giugno 2002, n. 115, è stata rigettata l'opposizione proposta avverso la declaratoria d'inammissibilità dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata da Giuseppe Russo.

2. È stato proposto ricorso nell'interesse dell'instante fondato su tre motivi (di seguito esplicitati ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) con i quali si deducono, per quanto emerge dalla rubrica, la violazione degli artt. 76, 79 e 96 d.P.R. n. 115 del 2002 (anche in relazione all'art. 111 Cost.). Per come articolate le doglianza deducono:

a) la manifesta illogicità della motivazione in quanto fondante sulla mera omessa indicazione formale dell'anno fiscale di riferimento dei redditi di cui all'istanza;

b) la mancata esplicitazione delle ragioni per cui la detta omissione non potesse essere integrata;

c) la considerazione, in motivazione, delle risultanze ISEE, a dire del ricorrente non emergenti dagli atti;

d) l'omesso esercizio dei poteri di verifica cui all'art. 96 d.P.R. n. 309 del 2002 e la mancata sollecitazione di integrazioni e chiarimenti.

3. Le parti hanno concluso per iscritto nei termini di cui in rubrica.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Deve innanzitutto essere ricordato che, ex art. 99, comma 4, d.P.R. n. 115 del 2002, avverso l'ordinanza che decide sul ricorso proposto contro il provvedimento di rigetto o d'inammissibilità dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è proponibile ricorso per cassazione solo per violazione di legge, nella quale rientra non la mera incongruità della motivazione ma il difetto totale di motivazione (ex plurimis: Sez. 4, n. 32894 del 06/07/2022, Guarino; Sez. 4, n. 22637 del 21/03/2017, Attanasio, Rv. 270000 - 01; Sez. 4, n. 11771 del 07/12/2016, dep. 2017, Doratiotto, Rv. 269672, in ipotesi di ricorso per saltum).

La violazione di legge, difatti, ricomprende sia gli errores in iudicando o in procedendo sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice (circa il vizio totale di motivazione si veda Sez. 4, n. 32894 del 2022, Guarino, cit., si vedano altresì, ex plurimis, in generale, ancorché in ambito cautelare: Sez. 5, n. 643 del 06/12/2017, dep. 2018, Pohl, Rv. 271925 - 01;

Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656-01; Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692-01).

3. Ne consegue l'inammissibilità delle censure con le quali, al di là della mera indicazione in rubrica di violazioni di legge, si articolano vizi motivazionali con riferimento a un provvedimento non caratterizzato, differentemente da quanto sostenuto dal ricorrente, da difetto totale di motivazione ma fondante sulla mancata indicazione dei redditi relativi all'anno di riferimento (pag. 1, ultimo capoverso). Il riferimento è, in particolare, alla dedotta manifesta illogicità, oltre che alla considerazione, nell'apparato motivazionale, anche delle risultanze ISEE che, a dire del ricorrente, non sarebbero agli atti, sostanziandosi quindi la detta ultima censura, già nella stessa prospettazione del ricorrente, in un travisamento della prova e, quindi, in un vizio di motivazione libri deducibile.

4. Il mancato confronto con la motivazione dell'ordinanza impugnata, come detto fondante sull'inammissibilità per mancata indicazione dei redditi nell'anno di riferimento e non sulla mera indicazione di redditi sottosoglia (questi ultimi ritenuti peraltro riferiti al diverso anno 2024), oltre a evidenziare altro profilo d'inammissibilità per aspecificità, rede infine manifesta l'infondatezza della censura deducente l'omessa attivazione dei poteri di verifica (per l'inammissibilità del motivo di ricorso che non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso, ex plurimis: Sez. 4, n. 30040 del 23/05/2024, Amato, cit., tra le più recenti; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584).

5. Concludendo, all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000). P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore