Sentenza — n. 14429/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAlonio; ulteriori servizi di osservazione e intercettazione da cui si riscontravano nell’abitazione di Apollonio movimenti e traffici correlati all’arrivo della partita di stupefacente; la perquisizione e il sequestro dello stupefacente in questione; i successivi contatti tra Marino e Sivelli nei quali quest’ultimo manifestava disappunto per aver ricevuto meno stupefacente di quanto pattuito, chiedendone conto al Marino.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 114 cod. pen; Sentenza — n. 14429/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Il diniego dell’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen. nei confronti del Ferrario è stato motivatamente giustificato con la considerazione che il medesimo non aveva avuto un ruolo marginale, ma di sicuro e rilevante apporto alla condotta concorsuale, in funzione dei diversi contatti telefonici dallo stesso intrattenuti, oltre che con il Marino, con il fornitore Giò, anche in riferimento ad un eventuale campione di stupefacente che lo stesso Giò avrebbe dovuto fornire al Ferrario, secondo quanto emergente da una telefonata del 20.1.2015 intercorsa tra Ferrario e Marino.
Parole chiave
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lonio; ulteriori servizi di osservazione e intercettazione da cui si riscontravano nell’abitazione di Apollonio movimenti e traffici correlati all’arrivo della partita di stupefacente; la perquisizione e il sequestro dello stupefacente in questione; i successivi contatti tra Marino e Sivelli nei quali quest’ultimo manifestava disappunto per aver ricevuto meno stupefacente di quanto pattuito, chiedendone conto al Marino.
4. La sentenza impugnata ha motivatamente disatteso la principale censura prospettata dai ricorrenti, ed in questa sede reiterata, secondo cui i riferimenti frequenti nelle intercettazioni alla locazione di un immobile a Busto Arsizio da parte di Marino trovavano spiegazione nel fatto egli fosse effettivamente alla ricerca di una casa per sé e per la sua compagna e in tal senso avrebbe chiesto l’aiuto del Ferrario. Quindi i riferimenti nei colloqui alla locazione della “casa” sarebbero stati veritieri e avrebbero consentito di fornire una interpretazione diversa delle conversazioni e dei rapporti tra Marino, Ferrario e lo stesso Sivelli.
Tesi asseritamente supportata dalle deposizioni di due testi, Ferrario Osvaldo e Bottigelli Mario. La Corte di merito ha logicamente svalutato il valore di tali testimonianze, affermando che i detti testi non avevano saputo indicare di che abitazione si trattasse e tanto meno da chi fosse data in locazione; né i ricorrenti avevano provveduto a produrre il contratto di locazione asseritamente stipulato da Ferrario per conto di Marino, ovvero a chiedere la deposizione del soggetto che avrebbe 3 F i r m a t o D a : A L E S S A N D R O R A N A L D I E m e s s o D a :
T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 3 6 1 4 b b 3 6 e 3 3 1 a 9 d 0 - F i r m a t o D a : G I A N F R A N C O C A T E N A Z Z O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 a b 2 8 6 8 4 7 c f 3 5 6 9 8 F i r m a t o D a : E U G E N I A S E R R A O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 9 5 4 4 c f 9 c a 2 5 7 0 7 2 locato l’immobile indirettamente al Marino. I giudici di appello hanno poi proceduto ad una analisi dettagliata delle conversazioni intercettate reputate rilevanti ai fini della ricostruzione del fatto-reato in questione, offrendo una ricostruzione puntuale, precisa e logica dei rapporti intercorsi fra gli imputati e dell’oggetto delle loro conversazioni, essenzialmente imperniate su temi riguardanti soldi e prezzi praticati sulla piazza in riferimento all’operazione di cessione di stupefacente, individuando in maniera esauriente e congrua il contorno e l’inserimento strumentale dell’argomento “casa”, utilizzato per rendere meno chiaro il principale oggetto dei contatti e per cercare di inquadrare in ambito “lecito” il rapporto tra gli imputati Marino e Ferrario.
Non è questa la sede per ripercorrere in dettaglio le puntuali argomentazioni che la sentenza impugnata sviluppa (v. pagg. 38-49) per affermare la responsabilità di Marino e Ferrario in ordine al reato loro contestato; né i ricorrenti si confrontano in maniera specifica con il percorso argomentativo offerto sul punto dai giudici territoriali. Basterà qui riportare quanto ritenuto emergente dal complesso delle intercettazioni analizzate, vale a dire l’esistenza di un rapporto di affari tra Sivelli e Marino per sostanze stupefacenti non precisate, con indicazione di valori di mercato, di piazza e di utili.
Giovanni Marino si attivava con Armando Dino Ferrario, di base a Busto Arsizio, ed entrambi seguivano i contatti con un soggetto da loro chiamato “Giò”. La preoccupazione di costoro era di aver assunto impegni precisi con Sivelli, ricevendo degli anticipi, senza essere sicuri di concludere l’affare con il detto Giò. Gli incontri con Giò si verificavano. Parallelamente, Apollonio ed altro soggetto si recavano in zona Milano e facevano rientro a Trieste. Dal rientro la polizia rilevava la possibile presenza di stupefacente nella disponibilità del gruppo.
Il 26 Sivelli contestava a Marino la circostanza che la “macchina” aveva più chilometri, che erano stati abbassati. Marino lo tranquillizzava e gli diceva che avrebbe risolto lui. Il 28 si procedeva alla perquisizione ed al sequestro dell’ingente quantitativo di stupefacente. Il 31 Sivelli ricontattava Marino, lamentandosi di essere stato fregato e, a dire di Marino, Ferrario era andato a parlare con l’altra persona, evidentemente per appianare il contrasto. Si tratta di una valutazione fondata sull’esame di fatto delle conversazioni con specifica confutazione del loro contenuto alternativo, come proposto dalla difesa sia negli appelli che negli attuali ricorsi e quindi non ulteriormente censurabile in questa sede.
Gli elementi di prova processualmente emersi sono stati compiutamente analizzati, dandosi agli stessi una interpretazione congrua, logica e coerente che, come tale, non è sindacabile nella presente sede di legittimità.
5. Le censure dei ricorrenti in tema di trattamento sanzionatorio sono manifestamente infondate, per le considerazioni che seguono. 5.1. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche risulta ampiamente motivato con riferimento alla posizione soggettiva e oggettiva dei due imputati: quanto al Ferrario, è stata valorizzata la negativa personalità del medesimo desunta dai precedenti a carico e l’assenza di elementi favorevoli in tal senso valutabili; quanto al Marino, oltre ai numerosi precedenti penali, è stato negativamente considerato il ruolo decisivo del medesimo nella vicenda in esame, stante il suo ruolo di collegamento tra gli acquirenti triestini, i fornitori lombardi e l’intermediario Ferrario. 5.2.
Il diniego dell’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen. nei confronti del Ferrario è stato motivatamente giustificato con la considerazione che il medesimo non aveva avuto un ruolo marginale, ma di sicuro e rilevante apporto alla condotta concorsuale, in funzione dei diversi contatti telefonici dallo stesso intrattenuti, oltre che con il Marino, con il fornitore Giò, anche in riferimento ad un eventuale campione di stupefacente che lo stesso Giò avrebbe dovuto fornire al Ferrario, secondo quanto emergente da una telefonata del 20.1.2015 intercorsa tra Ferrario e Marino.
Proprio 4 F i r m a t o D a : A L E S S A N D R O R A N A L D I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 3 6 1 4 b b 3 6 e 3 3 1 a 9 d 0 - F i r m a t o D a : G I A N F R A N C O C A T E N A Z Z O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 a b 2 8 6 8 4 7 c f 3 5 6 9 8 F i r m a t o D a : E U G E N I A S E R R A O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 9 5 4 4 c f 9 c a 2 5 7 0 7 2