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Sentenza — n. 13600/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for dismissal of special power of attorney for wrongful detention compensation claim.

Numero d'incarto Sentenza — n. 13600/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the appeal filed by LUSTRI Massimiliano against the Perugia Court of Appeal's decision declaring his request for wrongful detention compensation inadmissible. The lower court ruled that the attached power of attorney lacked the specific designation required by law to authorize a defense attorney to file such a claim, as it was a generic mandate unrelated to the specific revision proceedings. The Supreme Court upheld this decision, emphasizing that the absence of explicit reference to the wrongful detention case in the power of attorney meant the attorney could not exercise the special procedural powers necessary to pursue the compensation claim.

Regesto Legislator

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Art. 122, Art. 645 c.p.p.; A special power of attorney for wrongful detention claims must explicitly designate the specific case and procedure, as generic mandates lacking such specificity cannot authorize the exercise of special procedural powers.

Parole chiave

Generato dall'IA
special power of attorney wrongful detention compensation judicial error remedy defense attorney mandate procedural admissibility Italian criminal procedure revision judgment indennizzo per detenzione ingiustificata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 122 c.p.p.
Art. 645 c.p.p.
Art. 646 c.p.p.
Art. 315 c.p.p.
Art. 645 comma 1 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
sez.4, n.7973 del 9/12/2014 Pirrone e altri
n.16115 del 15/02/2018 Iaquaniello
n.25082 del 12/05/2021 Jeoffrey Bongos
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LUSTRI MASSIMILIANO nato a ROMA il 22/07/1973 avverso l'ordinanza del 11/09/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; lette le conclusioni del PG che ha concluso per il rigetto.RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di Appello di Perugia, con ordinanza del 11.9.2024 dichiarava la inammissibilità della richiesta di riparazione dell'errore giudiziario con ingiusta detenzione proposta dal difensore di LUSTRI Massimiliano a seguito di sentenza di assoluzione intervenuta nel giudizio di revisione dinanzi alla Corte di appello di Perugia, in quanto la stessa non _risultava presentata da procuratore speciale ai sensi degli art.315 e 645 comma 1 c.p.p. Evidenziava come la procura allegata all'atto introduttivo del giudizio non , 4 E- 1 E 4'2E i requisiti della procura speciale, in quanto non conferiva al difensore nominato il potere di promuovere la speciale procedura riparatoria in linea con le prescrizioni di cui all'art.122 c.p.p. ma integrava un ordinario mandato difensivo e i poteri in esso conferiti risultavano del tutto generici in quanto non evidenziavano alcun collegamento tra l'iniziativa intrapresa rispetto al procedimento penale di revisione che era culminato nella sentenza assolutoria da cui era scaturito il diritto di ottenere l'indennizzo per la patita detenzione.

Escludeva altresì la ricorrenza tra l'istanza di riparazione e il mandato difensivo di un collegamento organico che consentisse di ravvisare una interpretazione congiunta degli atti, ma evidenziava come il mandato difensivo fosse redatto su un documento separato e la procura risalisse a epoca ben anteriore a quella del passaggio in giudicato della sentenza assolutoria nel giudizio di revisione, così da non potersi inferire con certezza se il mandato difensivo fosse stato espressamente rilasciato per coltivare la pretesa indennitaria relativa alla condanna del Tribunale di Roma a anni cinque mesi undici di reclusione ed euro 1.800 di multa, per fatti di estorsione dai quali il ricorrente era stato definitivamente assolto a seguito di giudizio di revisione.

2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione LUSTRI Massimiliano deducendo un unico /articolato motivo di ricorso con il quale assume violazione di legge e manifesta contraddittorietà della motivazione e travisamento della prova. In particolare, assume la violazione degli artt.122, 645 e 646 cod.proc.pen.i evidenziando come la disciplina positiva sancisca il diritto del ricorrente ad essere ristorato dei pregiudizi concernenti la ingiusta detenzione e l'errore giudiziario all'esito di giudizio di revisione e come risultasse sufficientemente rappresentata la volontà del LUSTRI di conferire ai proprio difensore uno specifico mandato a richiedere l'indennizzo di cui all'art.645 cod.proc.pen., sia per il collegamento funzionale esistente tra l'atto di conferimento della procura e la istanza di riparazione dell'ingiusta detenzione sofferta, sia per le espressioni utilizzate nel testo del mandato che richiamavano il conferimento di un mandato speciale per la presentazione di domanda per la riparazione dell'errore giudiziario presso la Corte di appello di Perugia 2.1 Nella specie pertanto la interpretazione del giudice della riparazione avrebbe dovuto orientarsi su criteri di conservazione degli atti processuali in una prospettiva sottanzialistica, alla stregua della chiara volontà manifestata dalla parte di ottenere la riparazione della ingiusta detenzione attraverso il conferimento del mandato difensivo che, seppure incompleto o privo di formule sacramentali, risultava comunque idoneo, in ragione della data di conferimento e del collegamento con la domanda riparatoria a manifestare all'esterno il contenuto della volontà della parte.

Il Procuratore Generale presso la Cassazione concludeva per il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato. L'art.645 I comma c.p.p. espressamente richiamato dall'art.315 comma 3 c.p.p. !reeF che la richiesta per la riparazione è presentata per iscritto, unitamente ai documenti ritenuti utili, personalmente o per mezzo di procuratore speciale nella cancelleria della Corte di Appello che ha pronunciato la sentenza. A sua volta l'art.122 c.p.p. richiede che la procura speciale deve, a pena di inammissibilità, essere rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve contenere, oltre alle indicazioni richieste specificamente dalla legge, la determinazione dell'oggetto per cui è conferita e dei fatti ai quali si riferisce.

La procura rilasciata da LUSTRI Massimiliano non rispetta il dettato di cui all'art.122 c.p.p.fatteso che la stessa per nulla si differenzia da un mandato ad litem, e non contiene alcun riferimento all'oggetto della specifica attività, propria della parte o di un suo rappresentante, per la quale la legge richiede il rilascio di una puntuale procura speciale per la proposizione di una domanda di riparazione dell'errore giudiziario o per ingiusta riparazione.

2. Né una siffatta manifestazione di delega di potere rappresentativo può ritenersi ricorrere attraverso la generica menzione nel mandato difensivo all'esercizio di rappresentanza e difesa dell'assistito accompagnata dalle più ampie facoltà di legge, in quanto una siffatta espressione vieppiù testimonia l'assenza della indicazione dell'oggetto per cui è conferita che non può esaurirsi in una generica attività di assistenza e difesa tecnica, né nello specifico potere di nominare sostituti processuali o di presentare istanze di /I qualsiasi tipo nonché di proporre ogni tipo di impugnazione, se siffatti poteri non siano preceduti dalla specifica indicazione dell'affare in relazione al quale tali poteri difensionali vengono conferiti.

Invero, in assenza della indicazione dell'oggetto per cui (la procura) è conferita e dei fatti ai quali si riferisce, l'esercizio dei poteri indicati nel mandato de quo potrebbe riferirsi ad ogni tipo di affare e procedura, che è appunto quanto la disposizione di cui all'art.122 cod.proc.pen. è tesa à_ scongiurare (nel titolo si legge infatti procura speciale per determinati affari), mancando appunto nella specie la indicazione dell'oggetto dell'incarico specifico che consiste nella proposizione e nella presentazione del ricorso, che certamente non può essere desunta dal nomen juris desumibile dall'intestazione dell'atto processuale che contiene la delega difensiva, in quanto è la stessa pretesa giudiziale (indennizzo per ingiusta detenzione), a dovere essere proposta dalla parte personalmente, ovvero da un procuratore munito di mandato ad hoc (sez.4, n.7973 del 9/12/2014 Pirrone e altri non massimata; n.16115 del 15/02/2018 Iaquaniello, Rv.272475; n.25082 del 12/05/2021, Jeoffrey Bongos, Rv.281490).

3. Neppure nella specie la specificità dell'incarico può essere desunta, come indicato nella giurisprudenza più incline a valorizzare la sostanza piuttosto che la forma delle espressioni contenute nel mandato difensivo, da un collegamento materiale o funzionale tra la domanda di riparazione di ingiusta detenzione e la procura ad essa allegata, atteso che la domanda risulta proposta dal difensore del ricorrente e non risulta sottoscritta da quest'ultimo, mentre la procura speciale non risulta in alcun modo collegata alla domanda giudiziale, né sotto il profilo materiale, risultando redatta su un atto separato, né sotto il profilo funzionale laddove, come sopra già evidenziato, nella procura manca qualsiasi riferimento al procedimento per ingiusta detenzione e l'atto si sostanzia in un mandato difensionale assolutamente generico che potrebbe valere per qualsiasi di procedimento, principale, incidentale, accessorio, di impugnazione o di esecuzione concernente i fatti di cui alla notizia di reato iscritta al n.1389/08 RGNR DDA.

4. Il ricorso va pertanto rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così decis