Sentenza — n. 13599/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon l'ordinanza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile, per mancanza di specificità, l'appello proposto da Anghelas Madalina Fiorentina avverso la sentenza resa il 10/03/2023 dal locale Tribunale, per il reato di cui all'art. 186, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ordinandone l'esecuzione.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 13599/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato, oltre che generico, essendosi esso limitato a mere formule di stile, a generici richiami di giurisprudenza, per ribadire l'insussistenza di una condotta dinamica di guida, senza alcun confronto con la motivazione dei giudici di merito, in specie del Tribunale, che avevano evidenziato come l'imputata stesse dormendo all'interno dell'autovettura, ferma in mezzo alla carreggiata, con il motore ancora acceso. In termini del tutto generici, il ricorrente sostiene che la guida in stato di ebbrezza sia sanzionabile soltanto in caso di guida effettiva, secondo un'interpretazione per così dire "dinamica" della stessa.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ANGHELAS MADALINA FLORENTINA nato il 10/12/1988 avverso l'ordinanza del 07/10/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile, per mancanza di specificità, l'appello proposto da Anghelas Madalina Fiorentina avverso la sentenza resa il 10/03/2023 dal locale Tribunale, per il reato di cui all'art. 186, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ordinandone l'esecuzione.
2. Avverso la prefata ordinanza ricorre l'imputata mediante il difensore che solleva un unico motivo con cui lamenta la violazione dell'art. 186, comma 1, cod. strada. Osserva che la guida in stato di ebbrezza è sanzionata unicamente se è comprovato che il conducente abbia movimentato il proprio mezzo in un'area pubblica o destinata al pubblico.
3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato, oltre che generico, essendosi esso limitato a mere formule di stile, a generici richiami di giurisprudenza, per ribadire l'insussistenza di una condotta dinamica di guida, senza alcun confronto con la motivazione dei giudici di merito, in specie del Tribunale, che avevano evidenziato come l'imputata stesse dormendo all'interno dell'autovettura, ferma in mezzo alla carreggiata, con il motore ancora acceso. In termini del tutto generici, il ricorrente sostiene che la guida in stato di ebbrezza sia sanzionabile soltanto in caso di guida effettiva, secondo un'interpretazione per così dire "dinamica" della stessa.
Merita, tuttavia, di essere sottolineato e ribadito come la circostanza che il conducente sia fermo od in movimento non rileva, avendo la giurisprudenza di questa Corte più volte affermato che in materia di circolazione stradale, deve ritenersi che la "fermata" costituisca una fase della circolazione, per cui è del tutto irrilevante, ai fini della contestazione del reato di guida in stato di ebbrezza, che il veicolo condotto dall'imputato, risultato positivo all'alcoltest, fosse, al momento dell'effettuazione del controllo, fermo ovvero in moto (cfr. ex multis, Sez. 4, n. 4931 del 23/01/2024, Bonato Stefano, Rv. 285750;
Sez. 4, n. 21057 del 25/1/2018, Ferrara, Rv. 272742, che, con riferimento al caso di un'auto in sosta su carreggiata autostradale all'interno della quale veniva trovato l'imputato in stato di incoscienza ed una bottiglia di superalcolici vuota, ha precisato che tale principio vale anche quando la fermata si tramuti in una sospensione della marcia protratta nel tempo, ovvero in una sosta; Sez. 2 4, n. 45514 del 7/3/2013, Pin, Rv. 257695; Sez. 4, n. 37631 del 25/9/2007, Savoia, Rv. 237882).
2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 dicembre 2024 Il Consigliere e