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Sentenza — n. 13589/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeals against appeal inadmissibility due to lack of specific domicile election in legal representation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 13589/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by Leopoldo De Gregorio Cattaneo and Federica Luciano inadmissible, upholding the lower court's ruling. The appellants argued that their legal representation constituted a valid domicile election, citing recent Supreme Court jurisprudence regarding access to justice. The Court rejected this, ruling that the specific statutory requirement for domicile election under Article 581, paragraph 1-ter of the Code of Criminal Procedure was not met by merely indicating the residence in the attorney's appointment act.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.; The mere indication of residence in the attorney's appointment act does not constitute a valid election of domicile for service of process, as domicile election remains a personal act requiring strict compliance with statutory formalities.

Parole chiave

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election of domicile service of process criminal procedure code inadmissibility of appeal legal representation formalities domicilio di una parte notifica del cambiamento d'indirizzo domicilio eletto

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
Con ordinanza resa il 2 aprile 2024, la Corte di appello di Salerno, rilevando che l'atto si appello non era accompagnato dalla dichiarazione o elezione di domicilio degli imputati (secondo la disciplina contenuta nell'art. 581, comma 1-ter, cod.
art. 162 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 8397 del 10/11/2015, dep. 2016, Crosasso e altro, Rv. 266070
(Sez. 2, n. 8397 del 10/11/2015, dep. 2016, Crosasso e altro, Rv. 266070).
Sez. Un., n. 24 ottobre 2024
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: DE GREGORIO CATTANEO LEOPOLDO nato a NAPOLI il 10/09/1962 LUCIANO FEDERICA nato a NAPOLI il 23/07/1969 avverso l'ordinanza del 02/04/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA COSTANTINI -- udito il difensore E' presente l'avvocato SPERANZA VINCENZO del foro di VALLO DELLA LUCANIA in difesa della parte civile CARIELLO LUCIANO, il quale deposita conclusioni scritte, nota spese e chiede che venga confermata l'ordinanza della Corte d'appello di Salerno con dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi.

E' presente l'avvocato GERSONE DIOMEDE del foro di NAPOLI in difesa di DE GREGORIO CATTANEO LEOPOLDO, LUCIANO FEDERICO, il quale insiste nei motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento.RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza resa il 2 aprile 2024, la Corte di appello di Salerno, rilevando che l'atto si appello non era accompagnato dalla dichiarazione o elezione di domicilio degli imputati (secondo la disciplina contenuta nell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. al tempo vigente), ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse di Leopoldo De Gregorio Cattaneo e Federica Luciano avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Vallo della Lucania in data 28 marzo 2023, disponendo l'esecuzione del provvedimento impugnato e condannando gli imputati al pagamento delle spese processuali.

2. Avverso la prefata ordinanza propone ricorso, in data 17 aprile 2024, il difensore degli imputati che articola due motivi: 2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge. Evidenzia che successivamente al processo di primo grado, gli imputati, a questo presenti, provvedevano a nominare un nuovo difensore, confermando il luogo delle notifiche già indicato in atti. Richiama la sentenza resa dalla Seconda sezione penale di questa Corte laddove ha ritenuto che, per gli imputati che hanno dimostrato ;(vtic.,7-1 l A interesse al processo, la &tu I rinnovazione della dichiarazione ostacolerebbe indebitamente l'accesso al giudizio di impugnazione, in violazione di diritti costituzionalmente garantiti; 2.2.

Con il secondo motivo, deduce vizio di motivazione in ordine alla ritenuta inammissibilità dell'appello in relazione all'interpretazione dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. Sottolinea l'inesattezza dell'assunto, contenuto nell'ordinanza impugnata, secondo cui "è legittima la dichiarazione/elezione di domicilio mediante l'atto di nomina del difensore a condizione che la volontà dell'imputato di dichiarare o eleggere domicilio in un dato posto sia inequivoca", perché il domicilio eletto dei due imputati sarebbe chiaro, univoco e ben determinato.

3. Il difensore degli imputati, avv. Diomede Gersone, ha fatto pervenire memorie (in data 4 ottobre 2024 con allegato; e in data 12 dicembre 2024), insistendo nelle ragioni del ricorso, che sostiene essere vieppiù rafforzate dal dictum delle Sezioni Unite di questa Corte del 24 ottobre 2024. Sono anche pervenute conclusioni (il 22 ottobre 2024 e il 13 dicembre 2024) e nota spese del difensore della parte civile, avv. Vincenzo Speranza.

4. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha concluso per il rigetto dei ricorsi.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili.

2. Con notizia di decisione del 24 ottobre 2024, le Sezioni Unite di questa Suprema Corte hanno affermato che "la disciplina contenuta nell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc.pen. - abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 - continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024. La previsione ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. deve essere interpretata nel senso che è sufficiente che l'impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione".

Nel caso di specie, nell'atto di appello dichiarato inammissibile risulta esservi soltanto l'indicazione della residenza degli imputati, contenuta nell'atto di nomina dei difensori, con contestuale conferimento di mandato ad impugnare, mancando invece l'elezione di domicilio. É pertanto corretto il richiamo effettuato dall'ordinanza impugnata alla giurisprudenza di legittimità laddove questa stabilisce che, in tema di notificazioni, non costituisce valida dichiarazione di domicilio la mera indicazione della propria residenza nell'atto di nomina del difensore di fiducia, atteso che l'elezione di domicilio è un atto personale a forma vincolata da compiersi esclusivamente secondo le forme indicate nell'art. 162 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 8397 del 10/11/2015, dep. 2016, Crosasso e altro, Rv. 266070).

3. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dalla parte civile Cariello Luciano nel presente grado di legittimità che vengono liquidate in euro tremila, oltre accessori come per legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dalla parte civile Cariello Luciano nel presente grado di legittimità che liquida in euro tremila, oltre accessori come per legge. Così deciso il 18 di