Cassation annuls civil compensation order for wrongful detention by merging criminal acquittal with civil negligence standards.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the Palermo Court of Appeal's order granting compensation for wrongful detention, ruling that the lower court incorrectly merged criminal acquittal standards with civil negligence requirements. The Ministry of Economy and Finance and the defendant argued the acquittal should preclude compensation, but the Court held that civil judges must independently evaluate evidence for gross negligence separate from criminal guilt. Consequently, the decision was overturned and remanded for a new trial where the civil judge must assess the specific conduct causing the detention without relying solely on the criminal verdict.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 314, 315, 546 c.p.p.; Art. 606, comma 1, lett. b) e e) c.p.p.: The judge awarding compensation for wrongful detention must independently evaluate evidence for gross negligence, distinct from the criminal court's assessment of guilt.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE nel procedimento a carico di ZANGARA DEVIS nato a TORINO il 28/02/1972 avverso l'ordinanza del 23/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE; lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 23 maggio 2024 la Corte di appello di Palermo ha parzialmente accolto la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata nell'interesse di Zangara Devis, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari dall'i febbraio 2018 al 25 giugno 2018 in relazione al reato di cui all'art. 648 bis cod.pen., imputazione da cui è stato irrevocabilmente assolto dalla Corte d'appello di Palermo con la formula perché il fatto non sussiste con sentenza del 12 luglio 2021, divenuta irrevocabile il 27.1.2022. In particolare allo stesso era stato contestato di avere posto in essere operazioni finanziarie volte ad impedire l'identificazione della provenienza delittuosa dAi. , ja,.2. +29 • .—~ria,IM proventi ed in particolare per avere acquistato per conto di Bacchi Benedetto, con risorse del medesimo, la società Cev s.r.I., un fabbricato ubicato in Palermo ed un terreno fabbricabile in San Vito Lo Capo.
La Corte d'appello, quale giudice della riparazione, ha fondato la decisione sulla sentenza assolutoria che, svalutando il contenuto delle conversazioni captate, aveva escluso la riferibilità al Bacchi delle operazioni economiche poste in essere dallo Zangara concludendo quindi che non era stata raggiunta la prova di una condotta del medesimo idonea a trarre in inganno l'autorità giudiziaria.
2. Avverso detta ordinanza ricorrono il Ministero dell'Economia e delle Finanze, tramite l'Avvocatura dello Stato, nonché Zangara Devis, a mezzo del suo difensore di fiducia e procuratore speciale. 2.1. Il primo ricorso si articola in quattro motivi. Con il primo si deduce la violazione degli artt. 314 e 315 cod.proc.pen. in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod.proc.pen. e l'erronea applicazione della regola di giudizio propria del processo penale in luogo di quella civilistica nell'accertamento del dolo o della colpa grave che esclude l'indennizzo.
Si assume che l'ordinanza impugnata ha fatto applicazione della regola di giudizio propria del processo penale in luogo di quella civilistica nell'accertamento delle condizioni dell'indennità da ingiusta detenzione, equiparando l'assoluzione dello Zangara all'assenza di colpa grave o di dolo ex art. 314 cod.proc.pen. in capo allo stesso, prescindendo quindi dalla valutazione dei fatti alla stregua dei canoni civilistici. Con il secondo motivo si deduce la violazione degli artt. 314, 315 e 546 cod.proc.pen. in relazione all'art. 606, comma 1, lett.
e) cod.proc.pen. e l'omessa, contraddittoria e manifestamente illogica motivazione in ordine alle condizioni che escludono la ricorrenza del dolo o della colpa grave.Si assume che la Corte d'appello, nel valutare la ricorrenza dei presupposti per l'ingiusta detenzione, si é limitata a richiamare le motivazioni seguite dalla sentenza di merito per escludere la responsabilità dell'imputato aggiungendo apoditticamente che non potevano considerarsi idonee a porsi quali fattori condizionanti le mere attività imprenditoriali poste in essere dallo Zangara. Con il terzo motivo si deduce la violazione degli artt. 314 cod.proc.pen. e 43 cod.pen. in relazione all'art. 606 comma 1, lett.
b) cod.proc.pen. e l'erronea interpretazione del concetto di colpa grave nonché la mancata sussunzione dei fatti nella fattispecie di dolo o colpa grave ed il travisamento della prova. Si assume che l'ordinanza impugnata ha mal interpretato il concetto di dolo o colpa grave non sussumendo in tali categorie fatti penalmente irrilevanti da ritenersi espressivi di dolo o di colpa grave. In particolare non ha tenuto conto della condotta connivente dell'istante che di per sé integra la colpa ostativa al riconoscimento dell'indennità. La pronuncia risulta altresì affetta da travisamento della prova per omissione non avendo tenuto in considerazione gli elementi di prova, in particolare le intercettazioni, che depongono nel senso della ricorrenza della colpa grave in quanto risulta che lo Zangara era perfettamente a conoscenza dell'attività illecita del Bacchi. Con il quarto motivo si deduce la violazione dell'art. 314 cod.proc.pen. in relazione all'art. 606 comma 1, lett.
e) e b) cod.proc.pen. e l'omessa motivazione in ordine alla riduzione dell'indennità per colpa lieve e mancata sussunzione dei fatti accertati nell'ambito della colpa lieve. Si censura l'ordinanza impugnata laddove non ha motivato in ordine alla mancata decurtazione dell'importo indennitario riconosciuto in ragione della colpa lieve che era stata eccepita dalla difesa erariale. 2.2. Il secondo ricorso si articola in un solo motivo con cui si deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.
b) e c) in relazione all'art. 111, comma 6, Cost. ed agli artt. 125, 314 e 643 cod.proc.pen. e la violazione dell'art. 606 comma 1, lett.
c) ed e), cod.proc.pen. per omessa valutazione di elementi decisivi e la motivazione inesistente o meramente apparente rispetto alla specificità delle allegazioni difensive contenute nella domanda proposta dal ricorrente ove si allegavano gli ulteriori danni patiti. Ed invero al fine di dimostrare il danno professionale subito, erano stati allegati il provvedimento di sospensione dall'albo degli architetti che era intervenuto pochi giorni dopo l'applicazione della misura; al fine di dimostrare il danno all'immagine i servizi giornalistici sulla stampa nazionale e locale ed al fine di dimostrare il decremento patrimoniale le dichiarazioni dei redditi relative agli anni dal 2014 al 2022, oltre al confronto grafico dei redditi ed alle perdite della Cev s.r.l. di cui lo Zangara era socio e amministratore unico.
3. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto, in accoglimento del ricorso del Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
4. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha depositato memoria con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità o l'infondatezza del ricorso dello Zangara.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo del ricorso proposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze é fondato. Va ribadito che il giudice della riparazione per l'ingiusta detenzione, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 259082).
Ai medesimi fini, il giudice deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (Sez. 4 n. 27458 del 05/02/2019, Hosni, Rv. 276458 ). In altri termini, vi è completa autonomia tra il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione e quello di cognizione, poiché essi impegnano piani di indagine diversi che possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti, il che, tuttavia, non consente al giudice della riparazione di ritenere provati fatti che tali non sono stati considerati dal giudice della cognizione ovvero non provate circostanze che quest'ultimo ha valutato dimostrate (Sez. 4 n. 11150 del 19/12/2014, dep. 2015, Patanella, Rv. 262957;
Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Rv. 270039).
2. Nella specie, nell'accogliere l'istanza, la Corte territoriale non ha fatto corretta applicazione dei principi dianzi esposti, non avendo distinto l'operazione logica propria del processo penale, volta all'accertamento della sussistenza di un reato e della sua commissione da parte dell'imputato, da quella propria del giudice della riparazione il quale deve seguire un iter del tutto diverso volto a verificare la sussistenza di una condotta ostativa dell'istante. Ma al contrario, sovrapponendo i due piani di giudizio, ha ritenuto l'insussistenza di una condotta dello Zangara che si sia posta quale fattore condizionante della detenzione basandosi sulla sentenza assolutoria nella quale le conversazioni oggetto di captazione non erano state ritenute sufficienti al fine di rincondurre al Bacchi le operazioni commerciali poste in essere dalla Zangara, pur qualificando in un passaggio successivo come "talvolta opache" le attività impnenditoriali del medesimo.
In altri termini il giudice della riparazione non si é confrontato con il compendio probatorio posto a base del titolo cautelare, costituito da intercettazioni telefoniche ed ambientali da cui emergeva il rapporto tra Bacchi e Zangara, che peraltro, come si legge nella stessa ordinanza impugnata, sono state "svalutate" dal giudice di merito ma non già ritenute prive di valenza probatoria né tantomeno dichiarate inutilizzabili. In ragione dell'accoglimento del primo motivo del ricorso, sono assorbiti gli ulteriori motivi nonché il ricorso proposto da Zangara Devis.
3. In conclusione l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Palermo cui demanda anche la regolamentazione delle spese tra le parti per questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Palermo cui de