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Sentenza — n. 13355/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 13355/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 13355/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Firenze, in sede di riesame cautelare, ha confermato il provvedimento del G.I.P. del Tribunale di Pistoia che aveva disposto la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di Rafiq Anas, in relazione ai reati di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 a lui ascritti nell'imputazione provvisoria.2. Ricorre per cassazione l'indagato, a mezzo del difensore, eccependo, con unico motivo, la nullità dell'ordinanza cautelare per violazione dell'art. 292, comma 2, lett. d), cod. proc. pen. in relazione alla ravvisata esigenza cautelare di cui alla lett.

Regesto Legislator

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art. 73 d.P.R. 309/90, art. 274 cod. proc. pen, art. 27 comma 3 cod. proc. pen; Sentenza — n. 13355/2025 — snpen · Corte di Cassazione: L'unica doglianza dedotta è manifestamente infondata, atteso che la giurisprudenza di legittimità è pacifica e costante nell'affermare che il termine previsto dall'art. 292, comma secondo, lett.

Parole chiave

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arresto pena privativa della libertà misura di sicurezza penale sanzioni penali procedimento penale pendente mantenimento della carcerazione preventiva

Disposizioni normative citate

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art. 73 d.P.R. 309/90
del Tribunale di Pistoia che aveva disposto la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di Rafiq Anas, in relazione ai reati di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 a lui ascritti nell'imputazione provvisoria.2.
art. 274 cod. proc. pen
a) dell'art. 274 cod. proc. pen., avendo il giudicante omesso di indicare la data di scadenza della misura in relazione alle indagini da compiere.
art. 27 comma 3 cod. proc. pen
a) dell'art. 274 cod. proc. pen., avendo il giudicante omesso di indicare la data di scadenza della misura in relazione alle indagini da compiere. Deduce che sulla questione, riproposta in sede di riesame, il Tribunale non si è pronunciato.

Giurisprudenza citata

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Corte cost. sent. n. 186/2000
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RAFIQ ANAS nato a LOUAD KAKDAR (MAROCCO) il 15/01/1997 avverso l'ordinanza del 03/12/2024 del Tribunale del riesame di Firenze. Udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Ranaldi; sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Sabrina Passafiume, la quale ha conclusd Mammissibilità del ricorso. Nessun avvocato è comparso per la difesa.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Firenze, in sede di riesame cautelare, ha confermato il provvedimento del G.I.P. del Tribunale di Pistoia che aveva disposto la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di Rafiq Anas, in relazione ai reati di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 a lui ascritti nell'imputazione provvisoria.2. Ricorre per cassazione l'indagato, a mezzo del difensore, eccependo, con unico motivo, la nullità dell'ordinanza cautelare per violazione dell'art. 292, comma 2, lett. d), cod. proc. pen. in relazione alla ravvisata esigenza cautelare di cui alla lett.

a) dell'art. 274 cod. proc. pen., avendo il giudicante omesso di indicare la data di scadenza della misura in relazione alle indagini da compiere. Deduce che sulla questione, riproposta in sede di riesame, il Tribunale non si è pronunciato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

2. L'unica doglianza dedotta è manifestamente infondata, atteso che la giurisprudenza di legittimità è pacifica e costante nell'affermare che il termine previsto dall'art. 292, comma secondo, lett.

d) icod. proc. pen., di scadenza della misura coercitiva personale in relazione alle indagini da compiere, è rilevante solo allorché questa sia disposta esclusivamente al fine di garantire l'esigenza cautelare di acquisizione e di genuinità della prova, non quando concorrano esigenze cautelari diverse, perché in tal caso l'apposizione di esso si rivela del tutto superflua (cfr. Sez. 1, n. 9902 del 28/01/2021, Bucaria, Rv. 280678 - 01; Sez. 6, n. 1094 del 18/12/2015, dep. 2016, De, Rv. 265892 - 01; Sez. 6, n. 10785 del 21/12/2010, dep. 2011, Paglino, Rv. 249586 - 01; Sez. 6, n. 44809 del 06/11/2003, Segreto, Rv. 227657 - 01).

3. Nel caso di specie, la misura cautelare è stata disposta (anche) in virtù della ricorrenza del pericolo di reiterazione del reato, ai sensi dell'art. 27 comma 3 cod. proc. pen., esigenza che non ha formato oggetto di contestazione neppure nella presente sede; e l'ordinanza impugnata, riguardo all'istanza, subordinata, in scrutinio, ha evidenziato proprio tale aspetto, sicché nessun difetto di motivazione è ravvisabile nel provvedimento impugnato.

4. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), deve addivenirsi alla condanna del ricorrente al pagamento sia delle spese processuali sia della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo. Va, inoltre, disposto che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 25 febbra