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Sentenza — n. 13171/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls confiscation of seized funds without retrial due to lack of contradiction and prior first-instance restitution order.

Numero d'incarto Sentenza — n. 13171/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the appellate court's order confiscating seized funds without remitting the case for retrial. The defendant argued that the appellate court violated procedural rights by integrating the first-instance judgment's confiscation order without contradicting the parties, despite the first judge having ordered restitution of the money. The court ruled that since the first-instance restitution was undisputed and no further factual investigation was needed, the specific confiscation of funds could be annulled directly without sending the case back.

Regesto Legislator

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Art. 545 c.p.p.; Art. 130 comma 3 c.p.p.: The Court of Cassation may annul a judgment without remittal when the error is clear, no further factual investigation is required, and the specific provision to be annulled can be corrected based on undisputed facts established in the original proceedings.

Parole chiave

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confiscation of seized funds lack of contradicting procedure annulment without remittal restitution to entitled party appellate integration of judgment imputazione per reati di stupefacenti sanzione sostitutiva sanzioni penali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 545 c.p.p.
Art. 53 L. 689/1981
Art. 130 comma 2 c.p.p.
Art. 130 comma 3 c.p.p.
Art. 620 lett. I c.p.p.
3.Va disposto pertanto l'annullamento che può assumere la forma dell'annullamento senza rinvio, ricorrendo i requisiti previsti dall'art. 620, lett.
Art. 1 comma 67 legge 103/2017
pen., nell'attuale formulazione introdotta dall'art. 1, comma 67, legge 23 giugno 2017, n.
art 130 comma 2 cod. proc.pen
art. 599 c.p
689", nel caso di specie, seppure le parti avevano avanzato concorde richiesta ai sensi dell'art. 599 c.p.p.
art. 130 comma 3 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 3464 del 30/11/2017
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SOW LAMINE "CUI 05GJAKY" nato il 21/09/2003 avverso la sentenza del 18/11/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI; lette~tale conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Genova, su concorde richiesta delle parti, in parziale riforma della sentenza emessa dal GIP presso il Tribunale di Genova 1113.02.2024, non applicata la recidiva contestata, ha rideterminato la pena inflitta a Sow Lamine in anni tre di reclusione ed euro 14.000,00 di multa per il delitto di cui all'art. 73 comma 1 DPR 309/90, fatto commesso in Genova il 13.03.2023. Con ordinanza successiva del 20.12.2024 ha disposto l'integrazione del dispositivo disponendo la confisca e la distruzione di quanto in sequestro ad eccezione del documento di identità di cui ha disposto la restituzione all'avente diritto.

2. Avverso la sentenza emessa in grado di appello ha interposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, formulando due censure: 2.1.con la prima si è doluto dell'inosservanza o erronea applicazione degli artt. 545 bis cod.proc.pen e 53 e ss della L 689/1981 nella parte in cui la Corte di appello non ha dato avviso alle parti della possibilità di disporre la sostituzione della pena di anni tre di reclusione in assenza di elementi ostativi, nonostante nell'atto di appello fosse stata esplicitamente richiesta. 2.2.col secondo motivo denuncia violazione di legge in relazione alla ordinanza di correzione dell'errore materiale depositata insieme alla motivazione che ha integrato il dispositivo senza aver attivato il contraddittorio con le parti ex art 130 comma 2 cod. proc.pen., ma soprattutto in quanto non ha tenuto conto che la sentenza di primo grado aveva motivato la restituzione del denaro all'avente diritto.

Chiede l'annullamento in ogni caso nella parte in cui non eccettua dalla confisca la restituzione all'avente diritto della somma di denaro in sequestro disposta dal primo giudice. 3.11 Procuratore Generale in sede ha richiesto l'annullamento con rinvio alla Corte di appello di Genova Ha argomentato che " L'art.545 c.p.p. prevede che il giudice, se ritiene che ne ricorrano i presupposti, sostituisce la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689", nel caso di specie, seppure le parti avevano avanzato concorde richiesta ai sensi dell'art. 599 c.p.p. senza prevedere la sostituzione, l'applicazione di una sanzione sostitutiva aveva formato oggetto di motivo di appello e pertanto il Giudice avrebbe dovuto provvedere in merito anche in caso negativo se avesse ritenuto che non sussistessero i presupposti per l'applicazione.

Analogamente, la disposta confisca del denaro, oggetto del secondo motivo di ricorso, appare disposta in violazione di legge perché in contrasto con quanto previsto dal giudice di primo grado che aveva disposto la restituzione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 primo motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto in caso di concordato sulla pena in appello con rinuncia ai motivi, il giudice non può sostituire d'ufficio la pena detentiva con le sanzioni sostitutive, in assenza di esplicita richiesta delle parti. (Sez. 4 - , n. 43980 del 26/10/2023 Ud. (dep. 02/11/2023 ) Rv. 285484 - 01) . E' stato affermato da questa Corte e si condivide che "oggetto dell'accordo di cui alla richiesta di applicazione della pena può essere anche la pena sostituita, giusto il disposto di cui all'art. 444, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 25, comma 1, lett. a), n. 1, d.

Igs. n. 150/2022. Ne consegue che la sentenza che recepisce detto accordo non può disattenderne il contenuto, nel quale non sia fatta menzione della sostituzione della pena detentiva (Sez. 5, n. 15079 del 18/3/2011, Zinno, Rv. 250172-01, in cui si è affermato, sia pur in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, che il giudice non può sostituire di ufficio la pena detentiva con le sanzioni sostitutive, in assenza di una esplicita richiesta delle parti, poiché altrimenti la decisione del giudice sarebbe difforme dalla richiesta, in fattispecie nella quale, in sede di patteggiamento, il giudice aveva convertito la pena detentiva in quella pecuniaria della multa e concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena).

Trattasi di principio valido anche con riferimento al concordato in appello, stante la comune base negoziale dei due istituti. Nella specie, le parti non hanno inserito tale previsione nell'accordo, ( fol 1 sentenza impugnata) e vi è stata rinuncia ai restanti motivi di appello,. cosicché non può ritenersi alcun obbligo del giudice d'appello di pronunciarsi sul punto specifico, né di motivare circa l'insussistenza dei presupposti per la sostituzione della reclusione con una delle nuove pene elencate nell'art. 20 bis, cod. pen. 2.11 secondo motivo è fondato in quanto la confisca è stata erroneamente applicata anche con riferimento alla somma di denaro in sequestro di cui il Giudice di primo grado aveva disposto la restituzione all'avente diritto e inoltre il provvedimento di correzione è stato assunto al di fuori di un contraddittorio in camera di consiglio ex art. 130 comma 3 cod. proc. pen.

L'adottato provvedimento di integrazione e correzione della sentenza di primo grado prospetta, invero, un quadro alquanto confuso quanto alla individuazione dei beni poiché dispone la confisca e la distruzione di quanto in sequestro ad eccezione del documento di identità di cui dispone la restituzione mentre il primo giudice aveva disposto la confisca e la distruzione della stupefacente in sequestro, la confisca dei cellulari in sequestro e la restituzione del denaro all'avente diritto. 3.Va disposto pertanto l'annullamento che può assumere la forma dell'annullamento senza rinvio, ricorrendo i requisiti previsti dall'art. 620, lett. I), cod. proc. pen., nell'attuale formulazione introdotta dall'art. 1, comma 67, legge 23 giugno 2017, n. 103.

Tali requisiti sono stati definiti dalle Sezioni Unite come sussistenti in tutti i casi nei quali il rinvio sia superfluo, potendo la Corte di cassazione decidere anche con valutazioni discrezionali, purchè condotte sulla base degli elementi di fatto accertati e delle statuizioni adottate dal giudice di merito, e a condizione che non siano necessari ulteriori accertamenti (Sez. U, n. 3464 del 30/11/2017, dep. 2018, Matrone, Rv. 271831). Orbene, non vi è dubbio che siffatte condizioni siano ravvisabili "ove, come nel caso di Specie, la restituzione all'avente diritto della sdmma di denaro in sequestro era stata già disposta dal giudice di primo grado e sul punto non vi era stata impugnazione.Nessun ulteriore accertamento è necessario e può annullarsi la sentenza impugnata senza rinvio nella parte in cui ha disposto la confisca del denaro in sequestro, di cui va conseguentemente disposta la restituzione all'avente diritto.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel resto. PQM Annulla,senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca del denaro in sequestro di cui dispone la restituzione all'avente diritto.Di