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Sentenza — n. 13170/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 13170/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 13170/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GHAZAL ABELLATIF (RINUNCIANTE) nato il 30/12/1997 avverso l'ordinanza del 07/01/2025 del TRIB. LIBERTA' di BRESCIA udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI; lette le conclusioni del PG MARILIA DI NARDO 1.Ghazal Abdellatif ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Brescia di cui in epigrafe che ha confermato l'ordinanza del Gip del Tribunale di Brescia del 18.12.2024 in relazione al reato di cui all'art. 73 comma 1 e 4 per aver detenuto illecitamente a fini di spaccio e trasportato Kg 3,005 di hashish suddiviso i trenta panetti occultati in un sacchetto giallo posto dietro al sedile anteriore destro dell'autovettura Opel corsa da lui condotta e intestata a certo Zaoumi Eddine Alae. Fatto accertato il 9.12.2024 2. Il Tribunale, ha individuato la sussistenza della gravità indiziaria negli esiti della attività di indagine che ha condotto all'arresto in flagranza e dalla piena consapevolezza della presenza nell'auto della merce in sequestro in quanto gli era stata consegnata, a suo dire, da amici di un suo ex collega di lavoro certo Roberto, dietro compenso di 6/7000 euro . Quanto alle esigenze cautelari ha ritenuto sussistente l'esigenza di cui all'art. 274 lett.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 13170/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Nell'interesse di Ghazal ha presentato ricorso per cassazione il difensore di fiducia deducendo i seguenti motivi: I) Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al pericolo concreto di reiterazione del reato stante il buon comportamento processuale, la mancanza di precedenti penali specifici, l'occasionalità della condotta illecita in relazione al bisogno di procacciarsi denaro per provvedere alla riparazione della propria autovettura; II) violazione di legge e carenza di motivazione con riferimento alla mancata configurazione dell'ipotesi attenuata di cui al comma 5 dell'art. 73 DPR 309/90.

Parole chiave

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traffico grave di stupefacenti guida recidiva in stato di ebbrezza spese di detenzione arresto abuso di sostanze infrazione qualificata LStup
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GHAZAL ABELLATIF (RINUNCIANTE) nato il 30/12/1997 avverso l'ordinanza del 07/01/2025 del TRIB. LIBERTA' di BRESCIA udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI; lette le conclusioni del PG MARILIA DI NARDO

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Ghazal Abdellatif ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Brescia di cui in epigrafe che ha confermato l'ordinanza del Gip del Tribunale di Brescia del 18.12.2024 in relazione al reato di cui all'art. 73 comma 1 e 4 per aver detenuto illecitamente a fini di spaccio e trasportato Kg 3,005 di hashish suddiviso i trenta panetti occultati in un sacchetto giallo posto dietro al sedile anteriore destro dell'autovettura Opel corsa da lui condotta e intestata a certo Zaoumi Eddine Alae. Fatto accertato il 9.12.2024 2. Il Tribunale, ha individuato la sussistenza della gravità indiziaria negli esiti della attività di indagine che ha condotto all'arresto in flagranza e dalla piena consapevolezza della presenza nell'auto della merce in sequestro in quanto gli era stata consegnata, a suo dire, da amici di un suo ex collega di lavoro certo Roberto, dietro compenso di 6/7000 euro . Quanto alle esigenze cautelari ha ritenuto sussistente l'esigenza di cui all'art. 274 lett.

c) cod.proc.pen. in relazione al pericolo concreto ed attuale di reiterazione di fatti criminosi in considerazione delle modalità esecutive e della dedizione professionale al crimine potendo godere della fiducia dei committenti.

3. Nell'interesse di Ghazal ha presentato ricorso per cassazione il difensore di fiducia deducendo i seguenti motivi: I) Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al pericolo concreto di reiterazione del reato stante il buon comportamento processuale, la mancanza di precedenti penali specifici, l'occasionalità della condotta illecita in relazione al bisogno di procacciarsi denaro per provvedere alla riparazione della propria autovettura; II) violazione di legge e carenza di motivazione con riferimento alla mancata configurazione dell'ipotesi attenuata di cui al comma 5 dell'art. 73 DPR 309/90.

Lamenta che nel caso di specie è mancata una valutazione complessiva della fattispecie e soprattutto l'accertamento del grado di purezza della sostanza sequestrata, non potendo assumere valore assorbente il dato quantitativo e ponderale che invece è stato ritenuto tale dal Tribunale. 4.11 Procuratore Generale in sede ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso.5. Nelle more è pervenuta il 17 marzo 2025 rituale dichiarazione di rinuncia da parte del difensore munito di procura speciale in considerazione della sopravvenuta concessione degli arresti domiciliari.

La rinuncia all'impugnazione è un atto processuale a carattere formale, consistente in una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, da cui discende l'effetto dell'inammissibilità dell'impugnazione, una volta che l'atto sia pervenuto alla cancelleria del giudice ad quem. Si tratta di un atto strettamente personale, che può essere proposto o dalla parte personalmente o dal difensore munito di apposita procura speciale. L'indicata rinuncia, in quanto effettuata in ossequio alle forme previste dalla legge, comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett. d), cod. proc. pen..

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma che si ritiene equa di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp att cod.proc.pen. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si ritiene equa di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp att cod.proc.pen.