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Ordinanza — n. 13166/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13166/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13166/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Claudio Ciriello, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con cui il Gip del Tribunale di Civitavecchia ha rigettato l'istanza ex art. 299 cod.proc.pen. con cui il medesimo aveva chiesto la revoca della misura della custodia cautelare in carcere ed in subordine l'applicazione di misura gradata. A sostegno del rigetto il Gip ha ritenuto che l'istanza fosse una mera riproposizione di analoga richiesta già rigettata, rispetto alla quale l'unico elemento di novità era costituito dall'avvenuta condanna dell'imputato per il reato contestato alla pena finale di anni tre, mesi cinque e giorni dieci di reclusione, aggiungendo che la misura della pena in concreto irrogata non consente alcuna gradazione della cautela trattandosi di reato c.d. ostativo al riconoscimento dei benefici dovendosi tutt'ora reputare sussistenti i collegamenti tra il condannato e l'organizzazione criminale di riferimento. Con un unico motivo la difesa dell'imputato deduce la mancanza e la contraddittorietà della motivazione ex art. 606 lett.

Regesto Legislator

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art. 299 cod.proc.pen, art. 310 cod.proc.pen, art. 311 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 13166/2025 — snpen · Corte di Cassazione: e) cod.proc.pen. per illogica interpretazione degli artt. 274, 275, comma 2, e 51 cod.proc.pen.. Si assume che l'ordinanza impugnata omette la distinzione tra fase cautelare ed esecuzione della pena una volta che essa sia divenuta definitiva; inoltre erra nel ritenere che il mantenimento della custodia cautelare in carcere sia legittimo anche dopo l'intervenuta condanna a pena inferiore a tre anni, considerata la liberazione anticipata ed avendo già scontato oltre nove mesi di custodia cautelare. Inoltre si contesta il ritenuto collegamento con un organizzazione criminale non essendo stato indicato alcun elemento a sostegno.

Parole chiave

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revoca della liberazione condizionale riabilitazione revisione della sentenza penale recidiva nell'infrazione remissione della pena messa in libertà provvisoria

Disposizioni normative citate

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art. 299 cod.proc.pen
Claudio Ciriello, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con cui il Gip del Tribunale di Civitavecchia ha rigettato l'istanza ex art. 299 cod.proc.pen.
art. 310 cod.proc.pen
299 cod.proc.pen., trattandosi di provvedimento impugnabile con l'appello cautelare, previsto dall'art. 310 cod.proc.pen.L'art.
art. 311 cod.proc.pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIRIELLO CLAUDIO nato a ROMA il 02/08/1994 avverso l'ordinanza del 24/12/2024 del GIP TRIBUNALE di CIVITAVECCHIAudita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE; lette le conclusioni del PG LUCA TAMPIERI udito il difensore

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Claudio Ciriello, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con cui il Gip del Tribunale di Civitavecchia ha rigettato l'istanza ex art. 299 cod.proc.pen. con cui il medesimo aveva chiesto la revoca della misura della custodia cautelare in carcere ed in subordine l'applicazione di misura gradata. A sostegno del rigetto il Gip ha ritenuto che l'istanza fosse una mera riproposizione di analoga richiesta già rigettata, rispetto alla quale l'unico elemento di novità era costituito dall'avvenuta condanna dell'imputato per il reato contestato alla pena finale di anni tre, mesi cinque e giorni dieci di reclusione, aggiungendo che la misura della pena in concreto irrogata non consente alcuna gradazione della cautela trattandosi di reato c.d. ostativo al riconoscimento dei benefici dovendosi tutt'ora reputare sussistenti i collegamenti tra il condannato e l'organizzazione criminale di riferimento. Con un unico motivo la difesa dell'imputato deduce la mancanza e la contraddittorietà della motivazione ex art. 606 lett.

e) cod.proc.pen. per illogica interpretazione degli artt. 274, 275, comma 2, e 51 cod.proc.pen.. Si assume che l'ordinanza impugnata omette la distinzione tra fase cautelare ed esecuzione della pena una volta che essa sia divenuta definitiva; inoltre erra nel ritenere che il mantenimento della custodia cautelare in carcere sia legittimo anche dopo l'intervenuta condanna a pena inferiore a tre anni, considerata la liberazione anticipata ed avendo già scontato oltre nove mesi di custodia cautelare. Inoltre si contesta il ritenuto collegamento con un organizzazione criminale non essendo stato indicato alcun elemento a sostegno.

2. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

3. Il ricorso deve essere convertito in appello ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod.proc.pen. Infatti, in materia di impugnazioni cautelari personali non è ammesso il ricorso per cassazione, omisso medio, avverso il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari ovvero il giudice che procede respinge la richiesta di revoca o di modifica della misura cautelare ex art. 299 cod.proc.pen., trattandosi di provvedimento impugnabile con l'appello cautelare, previsto dall'art. 310 cod.proc.pen.L'art. 311 cod.proc.pen., che disciplina i casi nei quali è ammissibile il ricorso per cassazione per saltum, consente di adire la Corte di legittimità esclusivamente per violazione di legge e soltanto contro le ordinanze genetiche che dispongono una misura coercitiva, costituendo il ricorso diretto un mezzo di impugnazione alternativo al riesame de libertate e non all'appello, come emerge dal tenore del comma 2 del richiamato art. 311 codice di rito (Sez. 2 , Ordinanza n. 24349 del 24/05/2022, Rv. 283178;

Sez. 3,n. 20565 del 29/01/2015, Rv. 263743; Sez. 5, n. 35735 del 31/03/2015, Rv 265866).

4. Ne consegue che deve essere disposta la conversione del ricorso per cassazione in appello cautelare con trasmissione degli atti al Tribunale di Roma.

P.Q.M.

qualificato il ricorso come appello, ai sensi dell'art. 310, comma 1, cod.proc.pen., dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Roma. Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'Istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att