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Sentenza — n. 12715/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls appeal order denying compensation for unjust detention due to alleged gross negligence in extortion case.

Numero d'incarto Sentenza — n. 12715/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court annulled the Naples Court of Appeal's order denying compensation to Mario Veneruso for unjust pre-trial detention. The lower court had ruled that Veneruso's conduct was not grossly negligent because he merely accompanied the extortion victim to the criminal, unaware of the specific plot. The Court of Cassation found this reasoning flawed, holding that Veneruso's knowledge of the criminal organization and his role in facilitating the victim's access to the perpetrator constituted gross negligence under the law. Consequently, the decision was overturned and remanded for a new evaluation of the negligence's impact on the compensation amount.

Regesto Legislator

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Art. 314, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.: The judge of compensation must evaluate all circumstances to determine if conduct creates a foreseeable judicial intervention; mere absence of intent does not preclude gross negligence if the actor knowingly facilitated the criminal act.

Parole chiave

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unjust detention compensation gross negligence standard pre-trial custody extortion conspiracy judicial review of compensation causal link negligence remand for new assessment estorsione

Disposizioni normative citate

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Art. 314, comma 1, cod. proc. pen.
Più in particolare, l'ordinanza impugnata ha escluso la colpa grave di cui all'art. 314, comma 1, cod.
Art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.
Con un unico motivo deduce violazione della legge penale e vizio della motivazione, poiché manifestamente illogica (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.).
Art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione il Ministero dell'Economia e delle Finanze, per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, lamentando in sintesi, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, 28 novembre 2013, n. 51779, Nicosia
Sez. 4, n. 34541 del 24/05/2016, Morlacchi
51779, Nicosia), che ove ritenuta lieve dovrà essere valutata ai fini della "taxatio" sul "quantum debeatur" (così, in motivazione, Sez. 4, n. 34541 del 24/05/2016, Morlacchi, Rv.
Sez. 4, n. 27529 del 20/5/2008, Okunnboro
267506 - 01; conf., Sez. 4, n. 27529 del 20/5/2008, Okunnboro, Rv.
Sez. 4, n. 5354 del 19/12/2019, Lentini
Sez. 4, n. 8914 del 18/12/2014, Dieni
Sez. 4, n. 1921 del 20/12/2013, Mannino
Sez. 4, n. 5628 del 13/11/2013, Maviglia
Sez. 4, n. 45418 del 25/11/2010, Carere
258425; Sez. 4, n. 45418 del 25/11/2010, Carere, Rv.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE C/0 VENERUSO MARIO nato a NAPOLI il 14/04/1965 avverso l'ordinanza del 25/07/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere DAVIDE LAURO; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, PASQUALE SERRAO D'AQUINO, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso; letta la memoria dell'avv. GIUSEPPE COSIMATO, del foro di Frosinone, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 25 luglio 2024, la Corte di appello di Napoli ha accolto la domanda formulata da Mario Veneruso per la riparazione dovuta ad ingiusta sottoposizione alla misura della custodia cautelare dal 4 marzo 2010 - data in cui veniva tratto in arresto - al 19 giugno 2013 - data in cui veniva rimesso in libertà, per poi essere assolto con sentenza del Tribunale di Nola del 15 maggio 2014, confermata dalla Corte partenopea in data 13 settembre 2016 (irrev. 8 novembre 2016). La misura cautelare nei confronti del Veneruso fu disposta in quanto gravemente indiziato del concorso, unitamente a Francesco Rea, nella estorsione consumata in danno dell'imprenditore Michele Iorio. 1.1. Più in particolare, l'ordinanza impugnata ha escluso la colpa grave di cui all'art. 314, comma 1, cod. proc. pen., e quindi che la condotta tenuta potesse essere ritenuta ostativa al diritto alla riparazione: egli, infatti, in una sola occasione si era limitato ad accompagnare la persona offesa Michele Iorio dall'autore dell'estorsione Francesco Rea, per poi allontanarsi.

2. Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione il Ministero dell'Economia e delle Finanze, per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, lamentando in sintesi, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue. 2.1. Con un unico motivo deduce violazione della legge penale e vizio della motivazione, poiché manifestamente illogica (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.). I giudici della riparazione sono incorsi in errore nel non ritenere gravemente colposa la condotta del ricorrente: è incontestato, infatti, che egli si Mb s il dAT é , insieme alla vittima, dall'autore della condotta estorsiva, Francesco Rea, e che il suo 14 Q ( 17 F .íc interessamentoi~r dalla circostanza (nota allo Iorio) che il ricorrente era il fratello di un esponente di vertice del sodalizio, Gennaro Veneruso, in quel frangente ristretto in carcere.

Il ricorrente critica l'ordinanza impugnata anche sotto un ulteriore, seppur subordinato, profilo: i giudici della riparazione, infatti, non hanno in alcun modo valutato se quella condotta possa dirsi o meno contrassegnata da colpa lieve, e quindi incidere sulla determinazione della somma dovuta a titolo di indennizzo.

3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato.

2. Essendo stata dedotta una ipotesi di c.d. ingiustizia sostanziale, è compito del giudice della riparazione valutare se il richiedente, con una condotta gravemente negligente o imprudente, abbia colposamente indotto in inganno l'autorità giudiziaria in relazione alla sussistenza dei presupposti per l'adozione della misura cautelare. In tal modo la connotazione solidaristica dell'istituto viene quindi ad essere contemperata in rapporto al dovere di responsabilità gravante su tutti i consociati. 2.1. Questa Corte, nella sua più autorevole composizione, ha più volte ribadito che il giudice della riparazione deve procedere ad una autonoma valutazione delle risultanze processuali rispetto al giudice penale.

Ciò in quanto è suo compito stabilire non se determinate condotte I, A4 t' costituiscano o meno reato, ma se queste si poste come fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzione dell'evento "detenzione" (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203638 - 01; conf., Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, De Benedictis, Rv. 222263 - 01). La valutazione deve essere effettuata ex ante, e ricalca quella eseguita al momento dell'emissione del provvedimento restrittivo, ed è volta a verificare, seppur in presenza di un errore dell'autorità procedente: in primo luogo, se dal quadro indiziario a disposizione del giudice della cautela potesse desumersi l'apparenza della fondatezza delle accuse, pur successivamente smentita dall'esito del giudizio; in secondo luogo, se a questa apparenza abbia contribuito il comportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente (Sez.

U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247663). Tali comportamenti possono essere, come detto, di tipo extra-processuale (ad es., grave leggerezza o macroscopica trascuratezza tali da aver dato causa all'imputazione, violazione di legge o regolamenti) o processuale (ad es., autoincolpazione, silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi). Il giudice della riparazione, quindi, non può ritenere provati fatti che tali non sono stati considerati dal giudice della cognizione, ovvero non provate circostanze che quest'ultimo ha valutato dimostrate (Sez. 4, n. 46469 del 14/09/2018, Colandrea, Rv. 274350;

Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Quaresima, Rv. 270039; Sez. 3, n. 19998 del 20/04/2011, Vaccarella, Rv. 250385 - 01). 2.2. Nel caso in esame la Corte distrettuale ha ritenuto che la condotta del Veneruso non potesse assumere valenza ostativa alla riparazione "avendo egli sempre ribadito di essere estraneo ai fatti", sottolineando inoltre che il ricorrente accompagnò la vittima dall'estorsore in una sola occasione, salvo poi allontanarsi (p. 3 provvedimento impugnato). Ciò posto, osserva il Collegio che la colpa che vale ad escludere l'indennizzo è rappresentata dalla violazione di regole, da una condotta macroscopicamente negligente o imprudente dalla quale può insorgere, grazie all'efficienza sinergica di un errore dell'autorità giudiziaria, una misura restrittiva della libertà personale.

Tuttavia, e diversamente da quanto ritenuto nel provvedimento impugnato, il concetto di colpa che assume rilievo quale condizione ostativa, secondo il costante insegnamento di questa Corte, non si identifica con la "colpa penale", venendo in rilievo la sola componente oggettiva della stessa, nel senso di condotta che, secondo il parametro dell'id quod plerumque accidit, possa aver creato una situazione di prevedibile e doveroso intervento dell'autorità giudiziaria (Sez. 4, n. 44997 del 19/11/2024, Marino, non mass.; Sez. 4, n. 41209 del 9/07/2024, Terlizzi, non mass.;

Sez. 4, n. 37752 del 26/09/2024, Balilla, non mass.; Sez. 4, n. 28243 del 16/12/2021, dep. 2022, Cosmo, non mass.), pur se tesa, in concreto, al perseguimento di altri risultati. Anche il giudizio sulla prevedibilità - mancato nell'ordinanza impugnata - va formulato con criterio ex ante, ed in una dimensione oggettiva, quindi non come giudizio di prevedibilità del singolo soggetto agente, ma come prevedibilità secondo il parametro della comune esperienza, in relazione alla possibilità che la condotta possa dare luogo ad un intervento coercitivo dell'autorità giudiziaria.

È sufficiente, pertanto, analizzare quanto compiuto dal richiedente sul piano materiale, traendo ciò origine dal fondamento solidaristico dell'indennizzo, per cui la colpa grave costituisce il punto di equilibrio tra gli antagonisti interessi in campo. Si tratta di principi ai quali l'ordinanza impugnata, escludendo la condizione ostativa in ragione del contegno tenuto dal richiedente, non si è attenuta: non è certo l'aver ribadito di essere estraneo ai fatti (p. 3 ordinanza impugnata) il parametro che deve essere valutato per verificare se, secondo la comune esperienza, la sua condotta abbia potuto, o meno, dar luogo al prevedibile (seppur non voluto) intervento dell'autorità.

Il giudice della riparazione, piuttosto, dovrà valutare tutte le circostanze del caso concreto)/ che caratterizzarono l'interessamento del richiedente: l'imprenditore Michele Iorio, sottoposto ad estorsione, si rivolse a Mario Veneruso, che sapeva essere fratello dell'esponente apicale dell'omonimo sodalizio mafioso (al tempo detenuto), affinché potesse intercedere in suo favore. Il Veneruso, quindi, accompagnò lo Iorio al cospetto di Francesco Rea (altro esponente dell'associazione), seppur in una sola occasione. Tenendo conto di tali circostanze il giudice della riparazione dovrà verificare se, secondo il parametro dell'id quod plerumque accidit, una simile condotta possa aver creato una situazione di prevedibile e doveroso intervento dell'autorità giudiziaria, e quindi possa o meno assumere valenza ostativa, una volta valutatane anche la rilevanza causale rispetto al momento cautelare.

Questo perché il sindacato del giudice di legittimità sull'ordinanza che definisce il procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione è limitato alla correttezza del procedimento logico-giuridico con cui il giudice è pervenuto ad accertare o negare i presupposti per l'ottenimento del beneficio. Resta invece nelle esclusive attribuzioni del giudice di merito, che è tenuto a motivare adeguatamente e logicamente il suo convincimento, la valutazione sull'esistenza del dolo o sull'esistenza e la gravità della colpa (Sez. U, 28 novembre 2013, n. 51779, Nicosia), che ove ritenuta lieve dovrà essere valutata ai fini della "taxatio" sul "quantum debeatur" (così, in motivazione, Sez. 4, n. 34541 del 24/05/2016, Morlacchi, Rv. 267506 - 01; conf., Sez. 4, n. 27529 del 20/5/2008, Okunnboro, Rv. 240889).

Valutazione che dovrà tener conto anche del consolidato insegnamento di questa Sezione secondo il quale la colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, af SII v za v può essere costituita anche dalla condotta di chi, nei reati contestati in concorso, essendo consapevole dell'attività criminale altrui, abbia tenuto comportamenti idonei ad essere percepiti all'esterno come una sua contiguità (Sez. 4, n. 5354 del 19/12/2019,Lentini, non mass.; Sez. 4, n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, Dieni, Rv. 262436; Sez. 4, n. 1921 del 20/12/2013, dep. 2014, Mannino, Rv. 258485;

Sez. 4, n. 5628 del 13/11/2013, dep. 2014, Maviglia, Rv. 258425; Sez. 4, n. 45418 del 25/11/2010, Carere, Rv. 249237).

3. Segue l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio alla Corte d'appello di Napoli, che dovrà procedere a nuovo esame alla luce dei principi sopra enunciati.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per n