Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 12712/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeals regarding evidence admissibility and sentencing in abbreviated criminal proceedings.

Numero d'incarto Sentenza — n. 12712/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals by three defendants inadmissible and ordered them to pay court costs. Cicciarella argued that a toxicological report was improperly acquired after the abbreviated trial began, while Barbera and Asonte claimed the final sentence was inconsistent with the first-instance ruling despite favorable modifications. The Court rejected these claims, ruling that evidence legitimately obtained during preliminary investigations remains admissible even if not physically attached to the prosecutor's file, and confirming that the appellate court's sentence was legally coherent and favorable.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 442, comma 1-bis, cod. proc. pen.; Art. 416, comma 2, cod. proc. pen.: In abbreviated proceedings, all investigations legitimately acquired by the prosecutor's file are admissible for the decision, even if not materially attached due to error or fortuitous circumstance, provided they were known to the accused.

Parole chiave

Generato dall'IA
abbreviated proceedings evidence admissibility toxicological report procedural inadmissibility sentencing consistency preliminary investigations prosecutor's file elementi comunicati a posteriori

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 442, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 442, comma 1-bis, cod. proc. pen., infatti, nel giudizio abbreviato ai fini della decisione il giudice utilizza, tra gli altri, gli atti contenuti nel fascicolo di cui all'art.
Art. 416, comma 2, cod. proc. pen.
pen., infatti, nel giudizio abbreviato ai fini della decisione il giudice utilizza, tra gli altri, gli atti contenuti nel fascicolo di cui all'art. 416, comma 2, cod.
Art. 133 cod. pen.
Con unico motivo lamentano la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento all'art. 133 cod.pen.
art. 73 d.P.R. 309/90
art. 133 cod.pen
Con unico motivo lamentano la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento all'art. 133 cod.pen.
art. 416 cod. proc. pen
Già questa Corte ha condivisìbilmente affermato che, in sede di giudizio àbbreviato, il giudice può utilizzare ai fini della decisione atti redatti dalla polizia giudiziaria, che facciano riferimento, in tutto o in parte, al contenuto di atti non ritualmente depositati ex art. 416 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 14884 del 21/02/2017
Nel giudizio abbreviato sono utilizzabili gli atti legittimamente acquisiti nel corso delle indagini preliminari e noti all'imputato, anche se per mero errore o caso fortuito non siano materialmente allegati al fascicolo del pubblico ministero ( Sez. 6, n. 14884 del 21/02/2017 Ud.
Sez. 5, n. 42577 del 03/06/2015
(Sez. 5, n. 42577 del 03/06/2015, Peluso, Rv.
Sez. 2, n. 32519 del 10/05/2011
Sez. 2, n. 32519 del 10/05/2011, Castiglioni, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: ASONTE FRANCESCO nato a VITTORIA il 23/06/1987 BARRERA NUNZIO nato a VITTORIA il 16/05/1977 CICCIARELLA CLAUDIO nato a VITTORIA il 26/08/1965 avverso la sentenza del 11/06/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI;

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catania/ in parziale riforma della sentenza del G.U.P. del Tribunale di Ragusa in data 19.05.2023 in sede di giudizio abbreviato, ha rideterminato la pena in anni uno *mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed euro 1000,00 di multa nei confronti di Asonte FrancescovBarrera Nunzio e in mesi dieci di reclusione ed euro 600,00 di multa nei confronti di Cicciarella Claudio, in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90, artt. 81 cpv, 110 cod.pen. per la detenzione illecita e plurime cessioni di cocaineyome meglio specificato nel capo di imputazione.

In Vittoria fino al mese di Agosto 2020 2. Ha proposto ricorso il Cicciarella Claudio tramite il suo difensore di fiducia. 2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge per l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità in relazione a quanto previsto dagli art. 4421 comm1bis/416, 419, 421 cod.proc.pen. Lamenta che non appaiono condivisibili le argomentazioni della Corte di appello con riferimento all'acquisizione dell'allegato 2 "fascicolo riscontri" alla C.N.R del 4.11.2020, 1.dusizistat,e acquisite in violazione del diritto di difesa.

La mancata trasmissione di documentazione relativa ad indagini espletate non può ritenersi sanata dalla trasposizione in un altro atto quale nel caso di specie la richiesta di misura cautelare. L'acquisizione dell'allegato 2 è avvenuto solo in un momento successivo alla richiesta e ammissione del rito abbreviato allo stato degli atti del 25.11.2022, mentre la materiale acquisizione è avvenuta il 16.05.2023 3. Hanno proposto ricorso Barbera Nunzio e Asonte Francesco conil difensore di fiducia. 3.1. Con unico motivo lamentano la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento all'art. 133 cod.pen.

Deducono che la pena base individuata dalla Corte di appello, nonostante la rideterminazione favorevole e l'accoglimento del motivo di appello, è la stessa di quella individuata dal Giudice di primo grado.

4. Il Procuratore Generale in sede con requisitoria scritta /ha chiesto -il rigetto dei ricorsi.-

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso di Cicciarella è inammissibile. 1.1. Il motivo/ oltre che generico/ è manifestamente infondato. Il ricorrente ha dedotto che l'acquisizione dell'allegato 2 alla CNR del 4.11.2020 dopo la richiesta di giudizio abbreviato e l'ammissione nel corso dell'udienza del 25.11.2022" ne comportava la inutilizzabilità in quanto l'atto aveva modificato la piattaforma probatoria sulla base della quale erano state formulate le valutazioni processuali e la scelta del rito. La Corte distrettuale ha ricostruito la vicenda processuale evidenziando che proprio nel corso dell'ammissione al giudizio abbreviato il Giudice aveva rilevato la assenza materiale dell'allegato n. 2 alla CNR e aveva rinviato all'udienza del 19.05.2023 per l'acquisizione.

Precisava che l'atto allegato alla CNR e denominato "fasciolo riscontri" riguardava ,il resoconto dell'attività di PG del 21.02.2020, elemento di prova già conosciuto dalle parti in quanto era stato posto a base della richiesta di misura cautelare del 6.05.2021, presente all'interno del fascicolo processuale e pertanto nella piena disponibilità degli imputati e della difesa. All'udienza del 19.05.2023 vi era stata solo l'acquisizione materiale di un atto di indagine già espletato assai prima della formulazione della richiesta di giudizio abbreviato e noto alla difesa.

Il ricorrente era nelle condizioni di valutare l'esatta portata e l' ampiezza del k‘ compendio probatorio in quanto l'allegato era già richiamato integralmente nella richiesta di misura cautelare e nella CNR. Così inquadrata, la situazione non può dirsi nella sostanza difforme da quella esaminata da una sentenza della Corte di cassazione, qui condivisa, con la quale è stata ritenuta utilizzabile una relazione tossicologica, per errore non inserita nel fascicolo, ma da ritenersi nota al ricorrente, a fronte del fatto che nel verbale di arresto si dava atto della trasmissione del reperto al laboratorio di analisi in vista del successivo inoltro all'A.G. (Sez. 6, n. 14884 del 21/2/2017rv. 269895).

Nel giudizio abbreviato sono utilizzabili gli atti legittimamente acquisiti nel corso delle indagini preliminari e noti all'imputato, anche se per mero errore o caso fortuito non siano materialmente allegati al fascicolo del pubblico ministero ( Sez. 6, n. 14884 del 21/02/2017 Ud. (dep. 27/03/2017) Rv. 269895 - Si è affermato infatti da questa Corte di legittimità che "in sede di giudizio abbreviato sono utilizzabili ai fini della decisione tutti gli atti di indagine che siano stati legittimamente acquisiti al fascicolo del pubblico ministero, ai quali la scelta dell'imputato di accedere al rito alternativo attribuisce valenza probatoria.

Ai sensi dell'art. 442, comma 1-bis, cod. proc. pen., infatti, nel giudizio abbreviato ai fini della decisione il giudice utilizza, tra gli altri, gli atti contenuti nel fascicolo di cui all'art. 416, comma 2, cod. proc. pen., contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate ed i verbali degli atti eventualmente compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari. Già questa Corte ha condivisìbilmente affermato che, in sede di giudizio àbbreviato, il giudice può utilizzare ai fini della decisione atti redatti dalla polizia giudiziaria, che facciano riferimento, in tutto o in parte, al contenuto di atti non ritualmente depositati ex art. 416 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 42577 del 03/06/2015, Peluso, Rv. 264947;

Sez. 2, n. 32519 del 10/05/2011, Castiglioni, Rv. 250765) 2. I ricorsi di Barbera e Asonte attinenti al trattamento sanzionatorio sono manifestamente infondati. La Corte ha rivisto in senso favorevole agli imputati la pena finale dopo aver ritenuto le attenuanti generiche, non riconosciute dal primo Giudice, ( fol 10 sentenza di primo grado) equivalenti alla recidiva e alla circostanza aggravante di cui all'art. 73 comma 6 e aver operato una riduzione dell'aumento interno per la continuazione ad 8 mesi per entrambi gli imputati/ Asonte e Barbera; la pena base è stata individuata in anni uno e mesi sei di reclusione e 1400,00 euro di multa mentre in primo grado era più alto l'importo della multa.

Peraltro la sostanziale "corrispondenza" della pena base lamentatalialla difesa non compromette la complessiva coerenza della decisione, atteso che la Corte distrettuale, dopo aver indicato come da accogliere le doglianze relative all'entità della pena, ha poi comunque provveduto in conformità, giungendo ad una pena finale di anni 1, mesi 5 ,50M,i di reclusione rispetto a quella di anni 2 e mesi 2 di relclusione comminata in primo grado.

3. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di eruo tremila ciascunio in favore della Cassa delle Ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro