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Sentenza — n. 12276/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 12276/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 12276/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Tribunale di Perugia, con sentenza del giorno 8 novembre 2024, applicava su richiesta delle parti a Pettinari Ruggero la pena di anni uno e mesi quattro di reclusione, per il reato di cui all'art. 590 bis cod. pen. Il Procuratore generale presso la Corte d'Appello di Perugia propone ricorso per cassazione.

Regesto Legislator

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art. 590 bis cod. pen, art. 445 cod.proc.pen; Sentenza — n. 12276/2025 — snpen · Corte di Cassazione: La giurisprudenza di legittimità è assolutamente pacifica nel ritenere che in caso di reati cd" stradali", con la sentenza di "patteggiamento" il giudice deve comunque applicare la sanzione amministrativa accessoria prevista dall'art. 222 cod. strada, in quanto il divieto, eccezionale, di cui all'art. 445 cod.proc.pen. è limitato alle pene accessorie ed alle misure di sicurezza diverse dalla confisca obbligatoria (Sez. 4, n. 50060 del 4 ottobre 2017, Mucci, Rv. 271326; Sez. 4, n. 27931 del 5 maggio 2005, P.G. in proc. Saoner, Rv. 232015). Tale sanzione, infatti, consegue di diritto alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (Sez. 4, n. 36868 del 14 marzo 2007, P.G. in proc. Francavilla, Rv. 237231).

Parole chiave

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guida nonostante revoca della patente revisione della sentenza penale contrassegno stradale reato di pirateria della strada contravvenzione alla circolazione collisione in una rotatoria

Disposizioni normative citate

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art. 590 bis cod. pen
Il Tribunale di Perugia, con sentenza del giorno 8 novembre 2024, applicava su richiesta delle parti a Pettinari Ruggero la pena di anni uno e mesi quattro di reclusione, per il reato di cui all'art. 590 bis cod. pen.
art. 445 cod.proc.pen
strada, in quanto il divieto, eccezionale, di cui all'art. 445 cod.proc.pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI PERUGIAnel procedimento a carico di: PETTINARI RUGGERO nato a CITTA' DI CASTELLO il 27/05/1966 inoltre: PARTE CIVILE avverso la sentenza del 08/11/2024 del TRIBUNALE di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; lette le conclusioni del PG che ha concluso per l'accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Perugia, con sentenza del giorno 8 novembre 2024, applicava su richiesta delle parti a Pettinari Ruggero la pena di anni uno e mesi quattro di reclusione, per il reato di cui all'art. 590 bis cod. pen.

2. Il Procuratore generale presso la Corte d'Appello di Perugia propone ricorso per cassazione.

3. Il ricorrente lamenta, ex art. 606, c. 1, lett. b), cod.proc.pen., violazione di legge in ordine alla mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, espressamente prevista dall'art. 222, c. 2, cod.strad. la quale consegue di diritto alla pronuncia, e non può essere oggetto di accordo fra le parti.

4. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta ritualmente presentata, conclude per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, essendo evidente l'errore di diritto consistito nella mancata applicazione della sanzione accessoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

2. La giurisprudenza di legittimità è assolutamente pacifica nel ritenere che in caso di reati cd" stradali", con la sentenza di "patteggiamento" il giudice deve comunque applicare la sanzione amministrativa accessoria prevista dall'art. 222 cod. strada, in quanto il divieto, eccezionale, di cui all'art. 445 cod.proc.pen. è limitato alle pene accessorie ed alle misure di sicurezza diverse dalla confisca obbligatoria (Sez. 4, n. 50060 del 4 ottobre 2017, Mucci, Rv. 271326; Sez. 4, n. 27931 del 5 maggio 2005, P.G. in proc. Saoner, Rv. 232015). Tale sanzione, infatti, consegue di diritto alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (Sez. 4, n. 36868 del 14 marzo 2007, P.G. in proc. Francavilla, Rv. 237231).

3. Tanto premesso, nel caso odierno il giudice ha omesso di applicare la sanzione accessoria che, nel caso di specie, consiste nella revoca della patente di guida. La sentenza della Corte Costituzionale n.88 del 2019 ha chiarito che la revoca della patente di guida non può essere "automatica" indistintamente in ognuna delle plurime ipotesi previste sia dall'art. 589-bis (omicidio stradale) sia dall'art. 590-bis cod. pen. (lesioni personali stradali), ma si giustifica solo nelle ben circoscritte ipotesi più gravi sanzionate con la pena rispettivamente più elevata come fattispecie aggravate dal secondo e dal terzo comma di entrambe tali disposizioni (guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti).

Trattandosi dell'ipotesi contestata all'art. 590 bis, comma 2, cod pen, va applicata la sanzione della revoca della patente di guida, cui questa Corte può procedere ai sensi dell'art. 620 lett. I, non dovendosi far ricorso ad alcuna valutazione discrezionale. Deve pertanto essere disposto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato limitatamente alla sanzione accessoria.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla omessa applicazione a Pettinari Ruggero della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, sanzione amministrativa che applica. Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2025 Il Consigliere